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Unione Europea (UE)
Un'entità più federale delle precedenti Comunità, che mira alla convivenza tra Stati che condividono sovranità senza perdere individualità.
TUE e TFUE
I due testi che contengono le norme su cui si basa l'ordinamento autonomo dell'UE.
Trattati dell'UE
Accordi internazionali firmati e ratificati dagli stati membri dell'UE, distinti in Trattati Istitutivi e Trattati Modificativi.
Criteri di Lussemburgo
I requisiti economici, sociali e democratici che gli stati devono rispettare per aderire all'UE.
Primato del diritto dell'UE
Principio secondo cui il diritto dell'UE prevale sul diritto degli Stati membri.
Diritto Primario
Costituito dai Trattati base a fondamento di tutte le altre ulteriori normative (Legislazione europea)
Diritto Secondario
Chiamato diritto derivato costituito dal corpus normativo di derivazione dei principi e obiettivi tratti degli stessi trattati.
Trattato di Parigi
Il trattato firmato nel 1951 che portò alla creazione della CECA.
Dichiarazione di Schuman
La dichiarazione del 09/05/1950 del ministro degli esteri francese Schuman che ha portato alla creazione della CECA.
Alta Autorità
L'organo detentore del potere normativo ed esecutivo della CECA, indipendente dai governi nazionali.
Trattati di Roma
I trattati firmati nel 1957 a Roma che istituiscono la CEE e l'EURATOM.
Trattato sulla Fusione degli Esecutivi
Il trattato del 1965 che unificò i due apparati istituzionali, istituendo un Consiglio e una Commissione unici delle Comunità Europee.
Trattato di Bruxelles
Il trattato del 1975 che istituì la Corte dei Conti della CEE e della CECA.
Metodo Intergovernativo
Il metodo decisionale in cui il processo decisionale delle comunità era affidato agli Stati, in particolare ai rappresentanti degli stati in seno al Consiglio che li riunisce.
Metodo Comunitario
Il metodo decisionale in cui le decisioni erano adottate da quelle istituzioni che avevano preso vita.
Atto Unico Europeo (AUE)
L'atto firmato nel 1986 che diede luogo ad una revisione dei Trattati originari, modificando i metodi decisionali.
Trattato di Maastricht
Il trattato del 1992 che ha introdotto il concetto di cittadinanza europea e ha apportato modifiche al trattato CEE del '57, evolvendo l'obiettivo di creazione di un mercato unico tramite la creazione di un sistema europeo di banche centrali e introducendo una moneta unica nel 2002.
Cittadinanza Europea
Il concetto introdotto dal Trattato di Maastricht che si aggiunge e non si sostituisce, grazie a questo nuovo status abbiamo acquisito dei diritti.
IL TEMPIO a 3 pilastri
La struttura creata dal Trattato di Maastricht che rimescola le norme adottate fino ad allora: PILASTRI.
Trattato di Amsterdam
Il trattato del 1997 che ha perfezionato l’architettura del nuovo modello, comunitarizzando una parte del terzo pilastro e sistemando un quadro istituzionale per far fronte a futuri allargamenti.
Trattato di Nizza
Il trattato del 2001 che ha previsto una riforma del sistema giurisdizionale, una ponderazione del voto in seno al Consiglio e interventi sulla composizione della Commissione europea e sull’ambito di applicazione della procedura di co-decisione.
TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L’EUROPA
Il trattato firmato a Roma nel 2004 che non andò in porto, che appariva come un tentativo di costruire una nuova unione di carattere costituzionale introducendo una Costituzione Europea quale fonte delle fonti che avrebbe modificato lo stesso ordinamento ed organizzazione Europea, sostituendo così i trattati in quel momento in vigore.
Trattato di Lisbona
Il trattato firmato nel 2007 che dà vita a una vera e propria riforma prendendo il tempio dopo Amsterdam, rimescolando, rivedendo disposizioni e norme e creando un sistema basato su 3 trattati posti sullo stesso piano: 1. TUE (Trattato sull'Unione Europea) 2. TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) 3. EURATOM o CEEA rimane in vigore.
Art. 13 paragrafo 1 del TUE
L'istituzione dell'UE che ha un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.
QUADRO ISTITUZIONALE DELL’UE
Il decentramento nell'UE.
La composizione intergovernativa
Il metodo intergovernativo.
Potere normativo
Il potere normativo nell'UE.
Potere esecutivo
Il potere esecutivo nell'UE.
Il settore della PESC
Il settore della PESC.
EQUILIBRIO ISTITUZIONALE
Il principio violato quando un’istituzione affidi l’esercizio delle proprie prerogative ad altri, sia quando voglia estendere le proprie attribuzioni a discapito di quelle spettanti alle altre istituzioni.
Parlamenti nazionali
Le istituzioni dell’UE nell’esercizio di alcune funzioni a carattere politico che sono tenute a confrontarsi.
IL TRIANGOLO ISTITUZIONALE
Le istituzioni politiche quali Commissione, Consiglio europeo, Consiglio e Parlamento europeo, che orientano attraverso le proprie specifiche funzioni la vita e gli indirizzi politici dell’Ue.
IL PARLAMENTO EUROPEO
L'istituzione che adotta congiuntamente al Consiglio la legislazione dell’UE, elabora il bilancio annuale dell’UE insieme al Consiglio e supervisiona, svolgendo un controllo democratico, le altre istituzioni dell’UE.
CONSIGLIO EUROPEO
L'istituzione che dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne DEFINISCE GLI ORIENTAMENTI e le PRIORITÀ POLITICHE GENERALI; non esercita funzioni legislative.
CONSIGLIO DELL'UE (DEI MINISTRI DEGLI SM) O CONSIGLIO
È l’istituzione che rappresenta lo snodo istituzionale attraverso cui passato tutte le decisioni formali inerenti l’azione quotidiana dell’UE.
LA COMMISSIONE EUROPEA
L'istituzione che PROMUOVE L’INTERESSE GENERALE DELL’UE e adotta le iniziative appropriate a tal fine; c.d. GUARDIANA DEI TRATTATI; dà ESECUZIONE AL BILANCIO E GESTISCE I PROGRAMMI; ESERCITA FUNZIONI DI COORDINAMENTO, DI ESECUZIONE E DI GESTIONE; assicura la RAPPRESENTANZA ESTERNA DELL’UE; avvia il PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE E PLURIENNALE dell’UE.
CORTE DI GIUSTIZIA
L'istituzione che ASSICURA IL RISPETTO DEL DIRITTO NELL'INTERPRETAZIONE E NELL'APPLICAZIONE DEI TRATTATI; unico organo con competenza esclusiva di interpretare qualsiasi articolo o disposizione nei Trattati o nel diritto secondario derivato.
BANCA CENTRALE EUROPEA
L'istituzione che GESTISCE L'EURO; DEFINISCE E ATTUA LA POLITICA ECONOMICA E MONETARIA nella zona euro; MANTIENE I PREZZI STABILI favorendo crescita e occupazione.
CORTE DEI CONTI EUROPEA
L'istituzione che effettua una REVISIONE CONTABILE DELLE ENTRATE ED USCITE DELL'UE per controllare che i fondi siano raccolti e spesi correttamente, usati bene e debitamente contabilizzati; TUTELA GLI INTERESSI FINANZIARI DEI CONTRIBUENTI DELL'UE controllando ogni persona e organizzazione che gestisce i fondi dell'UE.
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI)
L'istituzione che PROMUOVE GLI OBIETTIVI DELL'UNIONE EUROPEA FORNENDO: FINANZIAMENTI, GARANZIE E CONSULENZA a lungo termine in relazione a progetti pertinenti; SOVVENZIONA DIVERSI TIPI DI PROGETTI SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DELL'UE.
ORGANI CONSULTIVI
che vengono consultati dalle altre istituzioni in sede di procedure legislative ordinarie o speciali ogni qualvolta la materia tocca i suoi settori. Studiano tutte le proposte e redigono un parere relativo ad una determinata materia.
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO (CESE)
L'organo consultivo che FORMULA PARERI OBBLIGATORI laddove la norma del Trattato preveda “previa consultazione del comitato; può FORMULARE PARERI DI PROPRIA INIZIATIVA.
COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
L'organo consultivo che FORMULA PARERI OBBLIGATORI laddove la norma del Trattato preveda “previa consultazione del comitato da parte della Commissione, del Consiglio o del Parlamento; FORMULA PARERI FACOLTATIVI; PRESENTA UN PARERE DI PROPRIA INIZIATIVA se lo ritiene opportuno.
AGENZIE EUROPEE
Sono le entità giuridiche, no istituzioni, separate istituite per eseguire compiti specifici in base al diritto dell'UE.
DIRITTO PRIMARIO
Comprende i 2 TRATTATI (TFUE e TUE), la CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI e PRINCIPI GENERALI DELLA CGUE
FONTI COMPLEMENTARI
Comprende norme di diritto internazionale consuetudinario che vincolano le istituzioni UE e fanno parte dell'ordinamento giuridico dell'UE e accordi internazionali che diventano parte integrante dell'ordinamento UE.
DIRITTO DERIVATO
DERIVATO significa secondario la cui fonte è l’art. 288 TFUE BASE GIURIDICA DELL'ATTO, e sono atti TIPICI E ATIPICI.
ATTI TIPICI
Sono espressione delle competenze dell'Unione. Sono regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.
REGOLAMENTO
Ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
DIRETTIVA
Vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
DECISIONE
È obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.
RACCOMANDAZIONI E PARERI
Non vincolanti: non hanno forza giuridica, non derivano né diritti, né obblighi per i rispettivi destinatari.
ATTI DELEGATI
Atti non legislativi adottati dalla Commissione europea a norma del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
ATTI DI ESECUZIONE
Servono per specificare modalità di attuazione della legislazione, contenute in un atto secondario di base, in riferimento ad aspetti altamente tecnici.
procedure legislative
atti che hanno basi in TUE e TFUE, procedura di adesione e recesso degli Stati e procedure di revisione dei Trattati
Art. 289 TFUE
La procedura legislativa ordinaria.
PROPOSTA
Il “DIRITTO DI INIZIATIVA” è detenuto dalla Commissione.
Prima lettura in Parlamento
L'istituzione che esamina la proposta legislativa può approvarla con modifiche (emendarla) o senza modifiche, che si riunisce diverse volte per esaminare il progetto di relazione anche in questa sede può organizzare audizioni di esperti o commissionati studi o valutazioni di impatto.
Prima lettura in Consiglio
I Ministri si riuniscono deliberando su questioni, discutono o votano in seduta pubblica a MAGGIORANZA QUALIFICATA.
Seconda lettura in Parlamento
Questa istituzione, che riceve il testo modificato dal Consiglio, lo esamina e deve decidere se concordare o meno (Se è d’accordo con la sua posizione, la approva e l’atto è adottato o se non è d'accordo parzialmente può approvare nuove modifiche e rinvia la proposta al Consiglio per una 2^ lettura o se non è d'accordo totalmente può respingere, l'atto non entra in vigore e l'intera procedura si conclude.
Seconda lettura in Consiglio
La istituzione che esamina la posizione del Parlamento in seconda lettura e può:APPROVARE TUTTI GLI EMENDAMENTI, l'atto è adottato - NON APPROVA TUTTI GLI EMENDAMENTI e si apre una nuova procedura che è la convocazione del COMITATO DI CONCILIAZIONE.
COMITATO DI CONCILIAZIONE
E' composto da un numero uguale di deputati al PE e di rappresentanti del Consiglio i quali devono raggiungere un accordo su un progetto comune.
Terza lettura
Qui l'accordo se raggiunto viene trasmesso in parallelo insieme ad una lettera di accompagnamento a Parlamento e Consiglio, i quali hanno un termine di 6 settimane per approvarlo in terza lettura separatamente;
PROCEDURE LEGISLATIVE SPECIALI
Sono procedure per l'adozione di un regolamento, direttiva o di una decisione da parte di Parlamento e partecipazione Consiglio o da parte del Consiglio con partecipazione del Parlamento.
PROCEDURA DI ADESIONE DI NUOVI STATI
Ogni stato europeo che rispetti i valori di cui all'art. 2 TUE e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'UE.
PROCEDURA DI RECESSO
Ogni SM può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali interne, di RECEDERE DALL'UNIONE.
CLAUSOLE DI FLESSIBILITÀ
Superano le formalità e i tecnicismi procedurali, e si dividono in: clausole passerella - con freno d'emergenza - di accelerazione.
QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE MULTIANNUALE
Viene istituito per un periodo minimo di 5 anni, di solito dura per un periodo di 7.
PROCEDURE DI REVISIONE DEI TRATTATI
Prevedono la possibilità di rivedere i trattati istitutivi, fondamentale poiché consente di adattare il quadro di legislazione e politiche europee alle nuove sfide: -PROCEDURA DI REVISIONE ORDINARIA -PROCEDURA DI REVISIONE SEMPLIFICATA
Procedura di revisione ordinaria
Si applica a modifiche più importanti che incidono sulle competenze, sulle politiche e sui settori in cui l'Unione può intervenire.
PROCEDURA DI REVISIONE SEMPLIFICATA
Riguarda la revisione delle politiche e azioni interne, settori di competenza dell'UE ma di cui modificarne qualche piccolo aspetto.
Art. 5
I principi fondametali in tema di obiettivo che si dividono in: attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità.
PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE
In virtù di tale principio l'UE agisce esclusivamente nel limite delle competenze attribuite dagli SM nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.
SUSSIDIARIETA'
il Pprincipiodove l'interviene dell'UE solo se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli SM, ma a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questioni, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione.
PROPORZIONALITA'
contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dai trattati.
CATEGORIE DI COMPETENZA Esplicite
sono tutte esplicite a parte la sottocompetenza della cibersicurezza e i settori esclusivi, - Esclusive, - Concorrenti,- Di sostegno- Specifiche
COMPETENZE ESCLUSIVE
sono solo competenze definite dai Trattati agli art 3 e ss TFUE su accordi di cooperazione allo sviluppo, marittima , politica commerciale comune- gli Stati possono non fare ciò
COMPETENZE CONCORRENTI
gli Stati fanno finche UE non si muove -politica sociale, economica, coesione. politica interna e ricerca
Impliciite /SUSSIDIARIE
viste sempre con sospetto dalla Corte perché comportano sempre la competenza su una norma per raggiungere obbiettivi descittio dall UE,
Art da 258 a 280 TFUE Rapporto primato nell UE
Le basi giuridiche del primato , oggi disposizioni scritte tramite Lisbona, la norma interna nazionale ed in ossequio ed ossequio alla legge.
strumenti a tutela dei singoli
Nel caso concreto in una serie di norme UE e giudice interno chiamato a far valere un diritto europeo non riesce a capire in quale ordinamento a e cosa va a prevalere ma di fatto, le categorie individuate dalla CG.
adeguamento dell ordinamento italiano al diritto UE
Il risarcimento del danno si ha anche tramite L 234 . legge che ha definito il primato è norma di fatto la Cassazione che deve disapplicare, rientrato e l interpretare con e sentenza ex post.
ricorso per rinvio preguidiziale
consiste nel meccanismo con l'esercizio dell organo del giudice a rimettere in piano il di interpretare la norma EU ed applicare su un contenzioso.
Strumenti elaborati in via risprudenziale dalla CG
le norme per operare, si riordinano ad opera della Corte di Giustizia per 3 step: - Individuare le norme di diritto comunitario, EFFICACIA DIRETTA -Se non si riesce ad individuare il giudice deve adottare lo strumento
Le sanzioni se non si riesce a far fronte (le norme e i diritti e vengono lesi
l'interpretazione conforme il codice che va che il giudice ha effettuato una cattiva interpretazione, si instaura un'azione per risarcimento del danno per responsabilità dello Stato.
i suoi mezzi e ricorsi
un provvedimento che va per la violazione UE in quella specifica materia. -si può fare istanza verso al Corte contro i SM UE sia persone fisiche che giuridiche non sono solo ricorsi.
Gli ultimi gradi come i Ricorsi davanti alla CG
i ricorsi che possono essere fatti dai singoli non sono solo per annullamenti, anche a ricorrere verso Istituzioni in sede UE per responsabilità extracontrattuali quando non si rispetta o sbagliano atti
diritto primaria e derivato si applica?
La base del DIRITTO UE consiste i 2 TRATTATI (TFUE e TUE) definiti 'Costituzione',la CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI, inserita grazie al Trattato di Lisbona all'art. 6, norme dei Trattatie dei regolamenti
la cittadinanza europea
Il Trattato di Roma del 57 prevedeva Il diritto di circolazione nel territorio CEE, limitando ai solo lavoratori, persone attive la base del T. Roma
direttiva 2004/38
Per i soggiornature < tre mesi non necessita null è il cittadine è in corso ma per soggiorani oltre si: la cittadinanza è una materia per gli statu ma con questa direttiva si è facilitato il diritto di
Il quadro interno a se
Art 26 TFUE un mercato interno che riunisce tutti i 27 SM e con ciò permettere la libera commercializzazione dei prodotti, di circolazione del lavoro, di circolazione di chi presta servizio anche solo temporaneamente perché risiede in un altro SM o di chi si può stabilire e di circolazione di capitali.
CIRCOLAZIONE DI BENI- Sent CAUSA Dasoonville e Sent Cassisi
consiste la libertaria circolazione fra i mercanti degli Stati, dove ha ribadito che gli Stati no possono impedire tale commercio.
LIBIERTA CIRCOLAZIONE DEL LAVORO
Per la circolazione lavoratori si prevede il divieto e la definizione dei lavoratori autonomi o di che decide di svolgere attività in altro a titolo in quel territorio. -ART 56-66 TfUE
la libertà movimento Capitali
l'ultima garanzia ed garanzia nel territorio degli Stati , sia per i capitali .
POLITICA DELLA CONCORRENZA
La normativa con il protocolla e ATTI Secondari che specificano procedure, soggetti coinvolti