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differenze camera e senato
differenze previste dalla costituzione:
- il numero: il senato metà dei membri della camera, 315 invece di 630 (ora invece sono 200 e 400), più 5 senatori a vita + presidenti della repubblica, ovvero senatori che integravano la composizione del senato non per elezione ma per meriti, scelti dal presidente della repubblica, organo di garanzia che sceglie degli “organi di garanzia” diciamo.
- il sistema elettorale: sostanzialmente uguali, la differenza marcata è la previsione che il senato debba essere eletto a base regionale. dietro questa idea c’era un barlume di idea di fare del senato più una manifestazione degli interessi dell’autonomia delle regioni.
- la durata: il senato durava sei anni anzichè cinque, ma solo dopo qualche anno durate parificate con riforma costituzionale 2 del 63, anche prima non è mai stata operativa (nel 53 il presidente della repubblica sciolse su richiesta anche il senato in occasione delle elezioni della camera).
- elettorale passivo diverso è rimasto, invece quello attivo è stato parificato: prima serviva avere 25 anni, ora 18 tutto
durata e proroga
art 60 dice che camere sono elette per cinque anni e che la durata delle camere, la legislatura, non può essere prorogata se non per legge e in occasione di guerra, dichiarata dal presidente della repubblica con legge.
nell’art 61 si stabilisce che le elezioni delle nuove camere hanno luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti e la prima riunione ha luogo non oltre il 20esimo giorno dopo le elezioni.
prorogatio
(art. 61 primo comma): significa che le camere anche quando la legislatura è inesorabilmente finita possono continuare ad esercitare i poteri fino a che non sono riunite le nuove camere. non specifica se ci sono dei limiti di potere, ma la prassi è che c’è self restraining, quindi non sono approvate leggi importanti ma si fa funzionare la macchina.
È la stessa Costituzione a imporre la convocazione delle Camere sciolte in occasione della conversione di decreti-legge
convocazione camere
atto con cui si dispone che un organo collegiale si riunisca provvedendosi a fissare la data e gli argomenti.
l’art 62 stabilisce che le camere si riuniscono di diritto nel primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre: questo per evitare la situazione durante il regime fascista in cui il capo non convocava la camera.
È chiaro che è norma di cautela perchè le camere si riuniscono di più. Le convocazioni ordinarie sono da parte del presidente della camera e in giorni decisi in calendario.
Altro comma: ciascuna camera può essere convocata in riunione straordinaria per iniziativa del suo presidente o del presidente della repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una camera, si è convocata di diritto anche l'altra.
Non si è mai verificato che la convocazione avvenisse in via straordinaria da parte del presidente della repubblica. L’unica convocazione ordinaria che può fare è la prima convocazione dopo le elezioni delle nuove camere.
quorum per votazioni
art 64
strutturale (la regola sulla validità delle sedute): corrisponde alla maggioranza (metà più uno) dei componenti della Camera (o del Senato)
il numero legale o quorum di validità non comporta difficoltà nel senso che la maggioranza dei componenti è un numero fisso, l’unico problema è collegato alla verifica di questo quorum: come si fa? ci sono delle regole previste dai regolamenti, che dicono che la verifica è fatta dal presidente della camera all’inizio della seduta. il numero dei presenti può cambiare nel corso della seduta, per cui a volte il presidente della camera chiede il riconto o un certo numero di deputati possono chiedere la verifica al presidente o per certe votazioni c’è in automatico, altrimenti se nessuno richiede riconto si prosegue alla votazione sulla base del conto inziale.
funzionale: corrisponde alla maggioranza dei presenti, salvo che la costituzione prescriva una maggioranza speciale
definizione di presenti
fino al 2017 la camera e il senato avevano una diversa interpretazione di cosa si intende per presenti:
senato: presenti coloro che stanno in aula indipendentemente da quello che votano, quindi sono contati anche gli astenuti e quindi i favorevoli per far passare una delibera devono essere di più rispetto sia a contrari che ad astenuti, tanto che si poteva uscire dall’aula registrandolo così da risultare assenti;
camera lettura diversa, che qualche giurista ha ritenuto anche incostituzionale: coloro che si astengono vengono considerati come assenti, quindi non considerato nel quorum, e quindi decisioni più rapide.
nel 2017 riforma dei regolamenti in particolare del senato, per cui il senato ha una regola uguale a quello della camera.
modalità di voto
su questo la costituzione non si esprime perchè è lasciata all’autonomia dei regolamenti parlamentari.
sin dall’inizio la votazione più frequente prevista era il voto segreto perchè si riteneva di difendere di più la libertà del voto. questo metodo si incomincia ad incrinare negli anni 80 perchè si pone sempre più in contrapposizione con la disciplina dei gruppi parlamentari. infatti cresce il fenomeno dei franchi tiratori, coloro che si accordano con gruppi diversi e votano contro il loro gruppo. cambiamento con riforma dell’88: il voto segreto diventa eccezione (non così contenuta) e il voto palese diventa regola.
quando si vota in segreto? ce lo dicono i regolamenti, aggancio ad articolo 49 del regolamento della camera e ad articolo 113 del regolamento del senato.
le votazioni riguardanti le persone
su richiesta di 30 deputati/10 senatori quando le votazioni riguardano certe materie, ovvero principi e diritti di libertà, diritti personali e diritto di famiglia
sempre che ne venga fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche al Regolamento, sull'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi delle regioni, nonché sulle leggi elettorali
non è consentito nelle votazioni concernenti la legge finanziaria; nè per la mozione di fiducia o sfiducia
maggioranze speciali
nell’art 64 si citano anche maggioranze speciali, diverse da quella semplice che c’è di default. sono richieste per decisioni su temi delicati per le quali occorrono maggioranze più elevate: per esempio lo stesso articolo nel primo comma prevede che per le modifiche ai regolamenti delle camere c’è bisogno della maggioranza assoluta dei componenti.
Le altre due maggioranza, a 2/3 o 3/5, sono maggioranze qualificate, con cui si eleggono giudici costituzionali o si approvano leggi di amnistia e di indulto.
parlamento in seduta comune
art 55 il parlamento si può riunire in seduta comune solo nei casi che sono stabiliti dalla costituzione e per ipotizzare altri casi occorre una riforma costituzionale. non è una supercamera, ma nemmeno un semplice modo di riunione delle camere
presieduta dal presidente della camera dei deputati
i casi in cui può essere convocato sono riconducibili ad una funzione, quella elettiva:
1. elegge il presidente della repubblica (+ suo giuramento)
2. elezione dei giudici costituzionali (ne elegge 5 su 15), carica che dura 9 anni
3. elezioni membri del consiglio superiore della magistratura, in parte magistrati (20) eletti da magistrati in parte laici (10) eletti da parlamento, più 3 di diritto
4. elegge i giudici aggregati alla corte costituzionale,
5. messa in stato d’accusa del presidente della repubblica nel caso in cui ai sensi dell’articolo 90 sia accusato di alto tradimento e attentato alla costituzione. a maggioranza assoluta
elezione pres camera
per il primo scrutinio a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dell’assemblea, per il secondo e terzo a maggioranza dei 2/3 dei presenti, dal quarto scrutinio la maggioranza è assoluta.
elezione pres senato
nei primi due scrutini la maggioranza assoluta dei componenti, nella terza maggioranza assoluta dei presenti, poi si procede a ballottaggio
ruoli presidenti camere
organi di garanzia, non solo procedurale ma di equilibrio fra schieramenti, ma nel tempo ruolo sempre più politico.
funzioni:
- rappresentanza: rappresentano le camere nei rapporti all’esterno, con le altre istituzioni
- direzione dei lavori, programmazione e anche funzioni di garantire l’ordine interno e rispetto delle regole del regolamento. poteri disciplinari, potendo comminare sanzioni
- di nomina
- funzioni di rilevanza costituzionali, in particolare per il presidente del senato è il ruolo di supplente (art 86) e per il presidente della camera ruolo di presidenza del parlamento in seduta comune (art 63). Anche le consultazioni con presidente della repubblica (art 88): il presidente della repubblica cerca di capire a chi può affidare l’incarico di fare il governo, consultandosi con diversi soggetti, tra cui il presidente della camera e del senato. Quando non riesce a capire, una delle soluzioni che si può praticare è quello di chiedere a uno dei 2 presidenti il mandato esplorativo, cioè il presidente della repubblica fa un passo indietro e affida l’incarico al presidente di una camera, che assume l’incarico di fare lui le consultazioni (rafforza di più la loro importanza).
- presiedono la conferenza dei capigruppo e l’ufficio di presidenza
uffici di presidenza
ruolo principale è quello di occuparsi delle questioni interne relative al personale della camera e del senato, svolgendo il ruolo di autodichia; si occupa di irrogare sanzioni disciplinari ai deputati; approva il bilancio della camera e del senato, presentandolo all'assemblea che lo vota
composto da 4 vicepresidenti, 8 segretari e 3 questori:
vicepresidenti: svolgono il ruolo di sostituzione dei presidenti delle camere quando sono assenti o anche per la funzione di rappresentanza esterna
segretari: curano il regolare andamento dei lavori delle camere, supervisionando la tenuta regolare dei verbali, dei resoconti stenografici e degli appelli
questori: supervisionano l’amministrazione interna della camera
sistema di voto limitato: ciascun deputato e senatore, al momento di votare l’ufficio di presidenza, ha a disposizione un numero di voti inferiore ai posti da ricoprire
commissioni
monocamerali o bicamerali, permanenti o speciali
esigenze di carattere organizzativo e di tipo politico
esclusivamente da parlamentari, composizione di tipo proporzionale (art 72 e art 82), ma si affianca criterio della rappresentatività
organizzazione rispecchia quella della camera: un presidente di commissione, un ufficio di presidenza, i gruppi coi relativi presidenti
componenti designati dai gruppi, mentre presidente li distribuisce
commissioni monocamerali permanenti
sono previste dai regolamenti parlamentari ed è richiamato dalla costituzione quando si occupa di procedimento legislativo
sono costituite, per prassi, all’inizio della legislatura, dopo la formazione del governo. ogni parlamentare deve necessariamente far parte di una commissione, ma non più di una. la composizione è rinnovata ogni biennio
sono 10 commissioni al senato (fino alla riforma del 2022 erano 14) e 14 alla camera. rispecchiano le competenze dei ministeri, individuate per materia.
si suddividono in
verticali: quando si occupano di argomenti settoriali (es.difesa, giustizia)
orizzontali o filtro: quando si occupano di argomenti trasversali
funzioni:
nel procedimento legislativo in diverse sedi: sede referente, sede redigente, sede deliberante.
d’indirizzo: manifestare degli orientamenti su specifici argomenti ed impegnare il governo o il rappresentante del governo a riferire su determinati indirizzi che la commissione ritiene di dare su un tema che gli competono in materia
di controllo. si chiama il governo a rendere conto di certi fatti, certi orientamenti
di iniziativa. strumenti parlamentari con cui la commissione può chiedere una discussione in assemblea su un certo argomento
consultiva: sempre alle commissioni orizzontali che se non sono destinatarie direttamente possono dare un parere (obbligatorio ma non vincolante) su un progetto affidato ad un’altra commissione.
sede referente, sede redigente, sede deliberante
il presidente è libero di scegliere la sede fino ad un certo punto
sede referente (procedimento ordinario). obbligatorio per i progetti di legge più importanti (vd art. 72). commissione chiamata a discutere il progetto, eventualmente modificarlo e, alla fine, decidere se approvarlo o meno. Quando il testo viene approvato dalla commissione, viene trasmesso nuovamente al presidente della camera o senato per andare in aula nel giorno stabilito nella programmazione. chi relaziona? il comitato dei nove alla camera o comitato dei sette al senato composto con gruppo della commissione che ha lavorato in particolare sul progetto (es. il relatore).
sede deliberante (procedimento decentrato). avviene per lo più di fronte a progetti di legge di “scarso rilievo”, molto puntuali, “leggine”. il progetto viene approvato solo dalla commissione monocamerale. chi si può opporre: 1/10 dei membri della commissione, 1/5 dei membri della camera o il governo.
sede redigente. commissione approva il testo, poi trasmesso all’aula che non può mettere in discussione i singoli articoli, ma solo approvare o no il testo.
commissioni speciali
si occupano solo di questioni specifiche ed esistono soltanto se istituite.
tipologia più rilevante è quella di inchiesta, l’unica direttamente disciplinata dalla costituzione (art 82). possono essere monocamerali o bicamerali.
“Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.”
—> istituzione. per commissioni monocamerali delibera semplice, per commissioni bicamerali doppia delibera o legge.
—> stessi poteri e limiti dell’autorità giudiziaria. le modalità con cui accerta i fatti sono quelle del potere giudiziario: sequestri, testimonianze. ma anche limiti. le analogie sono solo nelle modalità ma non nell’obbiettivo.
! se ci sono responsabilità di tipo penale denunciare all’autorità giudiziaria.
si conclude con relazione alla camera/senato e poi depositata.
comitato per la legislazione
comitato permanente in ciascuna camera, ibrido tra commissione permanente e commissione speciale, scopo tecnico. nato nel 1997 alla camera e nel 2022 al senato.
10 componenti sia alla camera che al senato, di cui 5 della maggioranza e 5 dell’opposizione.
assicura la qualità della legislazione: il comitato legge tutti i testi prima che arrivino in aula e dovrebbe segnalare i casi in cui siano scarsi dal punto di vista della qualità.
non sempre è ascoltato, perché per assecondare le sue richieste bisognerebbe ritornare nelle commissioni e, spesso, non c’è tempo. Si occupa solo delle leggi più importanti. (guarda meglio pg 285)
commissioni bicamerali
composte da numero pari di senatori e deputati e sono istituite o con due delibere conformi da camera e senato o per legge.
le bicamerali più note sono essenzialmente
commissione parlamentare per le questioni regionale (anche se non particolarmente importante), direttamente prevista in costituzione, all’art 126. composta da 20 deputati e 20 senatori, compito nell’ambito del procedimento di rimozione del presidente della giunta regionale dal suo incarico. attivata quasi mai. successivamente integrato da l. cost. n. 3 del 2001 con idea di attribuire compiti ulteriori: prevede che i regolamenti parlamentari possano prevedere modalità attraverso le quali questa commissione possa essere ascoltata tutte le volte che il parlamento al completo avesse in animo di fare legge che investe competenze regionali (mai attivata).
commissioni per le riforme costituzionali, almeno tre tentativi di fare riforme inserendo nel percorso sta commissione, andando ad integrare il normale percorso segnato all’art 138.
svariate nelle tematica della vigilanza e del controllo. alcune commissioni varate per molte legislature e poi mai, altre rimaste. tra le più importanti: commissioni su vigilanza e controllo dei servizi televisivi, oppure su anagrafe tributaria. nel tempo anche altre di più svariata natura, ruolo propositivo, ruolo politico (no normativo o sanzionatorio). formate da numero ristretto, tipo 5 o 6.
giunte parlamentari
organi caratterizzate da compiti tecnico giuridici, svolgono attività istruttoria e preparatoria rispetto a determinati profili, non assumono mai decisioni definitive.
numero di membri ristretto e non è necessario seguire il criterio di proporzionalità, obiettivo solo tendenziale perché i numeri sono ristretti, viene privilegiato il criterio di rappresentatività.
giunte parlamentari temi
1. regolamento. sia alla camera che al senato esiste una giunta per il regolamento, un organo collegiale presieduto dal presidente d’assemblea, composto da 10 componenti compreso presidente che ha come compito quello di esercitare l’iniziativa sulle modifiche sul regolamento parlamentare. giunta convocata da presidente ogni volta che vuole, oppure tutte le volte che vengono sottoposte al presidente della camera o senato delle questioni interpretative del regolamento, che dà la sua interpretazione (questa norma come viene interpretata).
2. verifica dei poteri/delle regolarità delle operazioni elettorali. il parlamento è sovrano nell’accertare le cause di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità, questa verifica fatta all’inizio di ogni legislatura con giunta.
alla camera giunta per le elezioni, composta da 30 deputati nominati da presidente, compito su previsione del regolamento della camera di riferire all’assemblea sull’accertamento della regolarità entro 18 mesi, proponendo anche all’assemblea di convalidare, annullare o dare un termine alla carica ad un deputato.
al senato giunta per le elezioni e le immunità parlamentari, composta da 19 senatori (i numeri delle giunte non sono stati toccati dalla riforma recente sui numeri parlamentari)
3. immunità. alla camera giunta (autonoma) per le autorizzazioni a procedure, formata da 21 deputati, compito di proporre all’assemblea eventuali provvedimenti relativi all’attuazione dell’art 68 cost, quindi se ritenere i comportamenti di un parlamentare possibile oggetto di procedimento esterno giudiziario. forte ruolo politico.
al senato vedi giunta sopra
art 68
ha un ruolo importante per il tema delle immunità parlamentari. non sono privilegi ingiustificati ma prerogative (cioè regole speciali) giustificate per il fatto che il parlamentare esercita funzione peculiare
immunità sostanziale
insindacabilità per opinioni e voti come irresponsabilità assoluta e permanente, al riparo da qualsiasi responsabilità anche dopo la scadenza del mandato, si tutela la sua libertà di parola e la pienezza di partecipazione alle attività parlamentari.
art 68 primo comma: non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni —> leggermente modificato nel 93, prima non era prevista questa formula era prevista “non possono essere perseguiti”, sgombrare equivoco, ovvero la possibilità che parlando di non essere perseguiti fosse funzionale soltanto davanti ad un procedimento penale.
bisogna solo capire quando è nell’esercizio delle proprie funzioni, dentro le istituzioni può dire quello che fuori, è fuori che c’è problema—> immunità intravenia e immunità extramenia. chi decide se è nelle sue funzioni? il parlamento stesso con giunta.
fine degli anni 80 quando, per la prima volta, un magistrato ha deciso di promuovere un conflitto di attribuzione (conflitto tra poteri) dinanzi alla corte costituzionale. La corte, nella prima sentenza, afferma che solo la camera decide se una funzione è coperta da immunità, però deve motivare senza compiere illogicità, senza compiere vizi. Se ciò accade la corte costituzionale ha il potere di annullare la delibera di immunità.
Negli anni 2000 ci fu un’altra sentenza della corte costituzionale che mise altri paletti riguardo all’immunità.
immunità processuale
immunità di tipo eminentemente processuale (dall’assunzione della carica fino alla fine del mandato), riguarda la sottrazione del parlamentare a determinati atti, capaci di incidere restrittivamente sulla libertà personale, domiciliare o di comunicazione, i quali possono essere posti ad essere soltato a seguito di apposite autorizzazioni, da concedersi ad opera della camera di appartenenza.
l. cost. n 3/1993 no autorizzazione per dare avvio a procedimento penale nè per condanna definitiva, solo per certi atti “in mezzo”
rapporto tra gruppi parlamentari e parlamentare e partiti
art. 67 “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.”
—> tema del divieto del mandato imperativo.
art 49 “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”
novità assoluta nell’europa occidentale perchè come oggetto ha i partiti politici. partiti politici oggetto di studio del diritto, assumendo una posizione precisa nello stato democratico. la proiezione dei partiti politici in parlamento è rappresentata da gruppi parlamentari, quindi per questo parlando di questi ultimi si parla del rapporto tra art 67 e art 49, infatti I partiti politici determinano l’indirizzo politico dello stato-nazione attraverso la loro azione nelle aule parlamentari.
gruppi parl e principio democratico
con il riconoscimento dei gruppi parlamentari si passa dalla forma di diritto liberale legislativo ottocentesco a uno stato costituzionale democratico novecentesco. Queste teorie sono state elaborate dal prof Maurizio Fioravanti.
cosa significa che la sovranità appartiene al popolo? risposta a queste domande passa anche attraverso interpretazione del rapp art 49 e 48.
art 49 —> la nostra costituzione intende la politica in modo ascendente, che dalla società dal popolo attraverso organizzazione in partiti si giunge fino allo stato. partecipazione alla politica dello stato avviene attraverso parlamento.
costituzione di gruppo parl
Il testo dei regolamenti parlamentari negli articoli 14 e seguenti impongono che entro 2 giorni dalla prima seduta per la camera dei deputati e entro 3 giorni dalla prima seduta per il senato, il neo-eletto parlamentare faccia una dichiarazione con la quale indica il gruppo parlamentare al quale intende aderire.
camera dei deputati, necessaria adesione a gruppi, se non aderisci a nulla, vai in gruppo misto. requisito numerico o quantitativo fondamentale: 14 deputati, applicabile solo dalla ventesima legislatura, quindi prossima legislatura, fino ad ora 20 deputati. requisito politico elettorale solo se costituzione di gruppi in deroga, la cui costituzione è autorizzata dall’ufficio di presidenza della camera (i partiti che non arrivano al 4%).
senato della repubblica, necessaria adesione a gruppi, ma non per i senatori a vita. requisito politico elettorale, soggetto a variazione a seconda che la formazione del gruppo avvenga a inizio legislatura o in un momento successivo.
Se avviene a inizio legislatura la soglia minima è di 6 senatori più la condizione che il gruppo rappresenti un partito o un movimento politico, che abbia presentato alle ultime elezioni del senato i propri candidati sul contrassegno, conseguendo le elezioni di almeno un senatore.
Se avviene in un momento successivo all’inizio della legislatura, la soglia è di 9 senatori, corrispondenti a un partito che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche del parlamento europeo i propri candidati conseguendo, anche qui, l’elezione dei propri rappresentanti.
I requisiti devono persistere nel corso di tutta la vita del gruppo fino al suo scioglimento.
organizzazione gruppo parl
secondo il proprio statuto alla camera e secondo il proprio regolamento al senato. prevede:
un presidente
un vicepresidente
un comitato direttivo, che va ad assumere le denominazioni più varie
assemblea, alla quale partecipano i membri del gruppo, procede all'elezione degli altri organi e del presidente.
carattere elettivo di questi organi oggetto di critica perchè si considera processo solo formalmente democratico, perchè poi il partito decide che uno deve essere presidente e i parlamentari di quel partito votano quello.
nel 2012 riforma regolamenti parlamentari, tema della trasparenza nell’esercizio delle risorse gruppi per cui disciplina più dettagliata, obbligati a pubblicare propri statuti e tenuti alla rendicontazione delle finanze. diff tra camera e senato, in particolare ai vincoli di destinazione delle spese dei gruppi, più ristretti alla camera.
funzioni gruppo parl
- intramedia dentro mura del parlamento:
organizzazione e calendarizzazioni dei lavori della camera fatta da conferenza dei capigruppo;
nomina dei membri delle commissioni
fare propri progetti di leggi
- extramedia fuori mura: ruolo dei presidenti dei gruppi durante crisi di governo in consultazioni con presidente della repubblica
natura gruppo parl
1. non altro che organi delle camere, in quanto le camere stesse non potrebbero funzionare senza
2. in quanto proiezioni dei partiti politici, sono associazioni private. i gruppi hanno bisogno di dipendenti con contratto di diritto privato
→ sono organi intrinsecamente ancipiti, con un profilo parlamentare e uno politico
funzione parl indirizzo politico
il legame tra parlamento e governo si esprime attraverso una serie di istituti con la quale il parlamento partecipare alla definizione dell’indirizzo politico, cioè della rotta da prendere.
la principale forma di espressione di questa funzione è la funzione legislativa;
altro istituto fondamentale è di dare la fiducia al governo (mozione di fiducia) o la mozione di sfiducia
ci sono micro istituti con i quali può dare al governo indicazioni più specifiche (lo fanno le commissioni): la mozione e la risoluzione. sono degli istituti del diritto parlamentare previsti solo da regolamenti parlamentari e sono degli atti con cui le camere possono provocare un dibattito su un certo tema e fornire al governo delle direttive politiche. anche ordine del giorno: strumento con cui il parlamento a maggioranza esprime la propria volontà su un argomento accessorio rispetto all’argomento principale in quel momento, è un invito e non una legge, la pubblica amministrazione è più impegnata perchè deve tenere la fiducia (i magistrati possono sbattersene).
funzione parl di controllo
controllare l’operato del governo, chiedere conto al governo di certi comportamenti, istituti che rafforzano il dialogo.
strumenti di controllo: commissione d’inchiesta (il più forte, propedeutica alla funzione di controllo), le interpellanze e le interrogazioni (hanno in comune l’obiettivo di ottenere informazioni su avvenimenti o questioni circoscritte, ai fini di esercitare successivamente altre funzioni, come mozione o legge).
l’iniziativa di presentare interpellanza o interrogazione può anche essere del parlamentare singolo. le interrogazioni riguardano fatti, il governo è obbligato a rispondere. c’è un giorno dedicato a interr. e interp. nel question time. interpellanze riguardano ambiti più ampi. Le interrogazioni e le interpellanze vengono discusse insieme.
funzione legislativa passaggi
iniziativa legislativa: si svolge fuori dalle istituzioni parlamentari
fase dell’approvazione: il parlamento approva la legge
la fase integrativa dell’efficacia: comprende 2 sottofasi: la promulgazione della legge e la pubblicazione della legge
iniziativa legislativa
art 71
soggetti che sono abilitati e autorizzati ad esercitare l’iniziativa legislativa, cioè a proporre testi di legge che potranno essere discussi e, eventualmente, approvati nella successiva fase dell’approvazione.
il governo
ciascun membro delle camere (ciascun parlamentare)
altri soggetti individuati da una legge costituzionale
Nel secondo comma viene espresso: “Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante una proposta sottoscritta da almeno 50 mila elettori”.
A questo elenco, si aggiungono altri 2 soggetti
il consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, disciplinato nell’articolo 99 della costituzione, su materie di cui si occupa, cioè in ambito sociale, economico e del lavoro
ciascun consiglio regionale (art 121 cost)
iniziativa governativa
di merito: la Costituzione stabilisce che alcune proposte di legge devono essere necessariamente di iniziativa governativa.
legge di conversione di un decreto legge, il parlamento lo deve convertire in legge entro 60 giorni con una legge
legge di bilancio, che il parlamento deve approvare entro la fine dell’anno, i conti li tiene il governo
legge comunitaria, cioè la legge annuale che si occupa di attuare le direttive dell’UE nell’anno precedente
di tipo procedurale (c’è di mezzo il capo dello stato): le iniziative legislative del governo, che si chiamano “disegni di legge” , sono deliberate dal consiglio dei ministri e, prima di essere trasmesse a una camera o all’altra, la costituzione stabilisce che prima devono avere l’autorizzazione del presidente della repubblica, per verifica elettiva della legittimità costituzionale di quel progetto. Questo potere si va a sommare a un’ulteriore prerogativa che ha il capo dello stato: quella di non promulgare la legge e di rinviarla alle camere.
fase approvazione legge
tutta interna al parlamento e costituita da una fase in commissione monocamerale permanente e una seconda fase eventuale in assemblea in aula (eventuale perchè magari sede deliberante) nel caso in cui il rito sia ordinario. procedimento replicato due volte in camera e senato, in ordine variabile.
la legge si dice perfetta nel caso in cui si formano in sequenza due delibere conformi
in questa periodo in cui leggi devono essere veloci, si fanno poche leggi e spesso iniziativa governativa, governo che ha fretta. si dice che il processo della navet è molto condensato, c’è una forte spinta politica che pressa la seconda camera ad approvare il testo senza modifiche. in dottrina si parla di monocameralismo di fatto, perchè è la prima camera che conta effettivamente. non è una regola ma una tendenza, che porta a dire “facciamo riforma costituzionale per bicameralismo imperfetto”.
promulgazione legge
deve avvenire entro un mese dall’approvazione, termine ordinatorio
il presidente della camera che ha approvato in maniera definitiva il testo lo trasmette al presidente della repubblica, il quale ai sensi dell’art 73 esercita potere di promulgazione, che consiste in primo luogo in esercizio di controllo di costituzionalità, certificando che il controllo a cui l’ha sottoposta ha avuto esito positivo, anche attesta che quell’atto non è solo un atto del parlamento ma dell’intero ordinamento.
il controllo può avere esito negativo, rinvia il testo alla camera che gliel’ha trasmessa con messaggio nel quale evidenzia i motivi per cui l’ha rinviata alle camera. di fronte al rinvio della legge il parlamento ha delle alternative:
può far morire la legge, salvo l’obbligo di dedicare una seduta al messaggio del presidente;
ricominciare iter di approvazione dalla fase delle commissione e modificare la legge per le parti che sono state rilevate come incostituzionali, a quel punto legge approvata con modifiche, viene trasmessa al capo dello stato che la promulga, perché la stessa legge non può essere rinviata più di una volta;
decidere di fare muro e approvare legge identica al primo testo già inviato al capo dello stato, a quel punto capo di stato è costretto ad approvarla. non succede mai.
il problema caso mai sta nelle zone grigie delle modifiche: è capitato che spesso la legge veniva modificata ma non nella sostanza, poteva fare stessi rilievi ma il capo di stato deve approvarla.
se parlamento modifica anche parti che il capo dello stato non ha rilevato e aggiunge una parte nuova, la dottrina discute se il capo dello stato può rinviare la legge per quelle parti nuove: la risposta data di più è che quel che conta è la forma non la sostanza, se la legge è sempre quella legge la forma non cambia quindi deve approvarla.
la prassi che si è andata consolidando nel tempo è che al capo dello stato compete un giudizio di incostituzionalità più “grossolano”, dopo la corte può andare più in profondità.
fino agli anni 80 i rinvii capitavano soprattutto per mancanza di copertura finanziaria (art 90). da cossiga in poi i margini si sono ampliati e così i vizi “denunciati”, ci sono stati rinvii molto approfonditi anche se sempre prassi di far presenti vizi manifesti. ci sarebbero più rinvii se il confronto col governo non avvenisse prima.
pubblicazione legge
il presidente della repubblica trasmette la legge promulgata al ministro della giustizia che è chiamato a promulgarla entro 30 gg. il ministro della giustizia, anche chiamato guardasigilli, è responsabile pure della gazzetta ufficiale, cioè fonte di cognizione principale. una volta firmata la passa alla gazzetta ufficiale e nel giorno in cui la legge entra in gazzetta inizia quel giorno la vacatio legis, tempo durante il quale il cittadino ha tempo di conoscere la legge, al quindicesimo giorno la legge entra in vigore e nessuno può dire di non conoscerla. alcune volte il parlamento può ridurre l’entrata in vigore della legge nelle disposizioni di essa.
garanzie di indipendenza del parlamento
istituti che hanno come funzione di assicurare l’indipendenza delle due camere, anche reciprocamente, in quanto espressioni della sovranità popolare, e quindi meritevoli di un trattamento speciale.
4 snodi che corrispondono ad altrettante forme di autonomia
forma di autonomia contabile. ciascuna delle due camere è finanziariamente indipendente nella misura in cui il bilancio prevede risorse che sono gestite in autonomie e non si prevede il rendiconto (obbligo di tutte le altre istituzioni, tranne quelle costituzionali)
giustizia domestica o autodichia. il parlamento è autonomo anche nel giudicare dei ricorsi dei propri dipendenti amministrativi
immunità della sede. l’ordine all'interno delle camere è assicurato dall’interno, in particolare dei presidenti delle camere che è coadiuvato da personale interno delle camere, i commessi
autonomia normativa. il potere di disciplinare l'organizzazione interna attraverso norme interne, ossia i regolamenti (quelli della camera e del senato sono gli unici di cui parla la costituzione all’art 64) approvati a magg assoluta. ultime modifiche del 2022 per uniformarsi alle regole delle modifiche costituzionali
poi anche verifica dei mandati dei parlamentari