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Flashcard di vocabolario giuridico sui diritti di proprietà industriale, segni distintivi (marchio, ditta, insegna), brevetti d'invenzione e definizioni civilistiche di impresa, imprenditore e azienda.
Proprietà industriale
Espressione utilizzata dal d.lgs n. 30/2005 (codice della proprietà industriale) intesa come un insieme eterogeneo di fattori di produzione che, di norma, non si concretizzano in beni materiali e vengono definiti «beni immateriali».
Beni immateriali (classificazione)
Categoria all'interno della quale è possibile distinguere tra: (i) segni distintivi (marchio, ditta e insegna); (ii) risultati dell'attività di ricerca (es. il brevetto d'invenzione).
Azioni a difesa della proprietà industriale
Tutele dirette a prevenire la continuazione dell'illecito (es. inibitoria dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto) e a rimuovere uno stato di fatto contrario a diritto (es. ordine di ritiro dal commercio o distruzione dei beni).
Marchio
Segno distintivo di maggiore rilievo economico che identifica l'imprenditore e la sua azienda, destinato a distinguere i suoi prodotti o servizi da quelli concorrenti.
Marchio generale e marchio speciale
Il marchio generale è utilizzato per prodotti estremamente diversificati (es. Volkswagen), mentre il marchio speciale contraddistingue una singola tipologia di prodotti (es. Golf); è frequente l'uso congiunto di entrambi.
Marchi denominativi, figurativi e misti
I marchi denominativi sono formati da parole, i figurativi sono formati da disegni, e i misti comprendono contemporaneamente parole e disegni. Possono essere protetti anche segni costituiti dalla forma del prodotto o dalla confezione.
Marchio di certificazione
Tipo particolare di marchio che serve a contraddistinguere l'origine geografica, la natura o la qualità di determinati prodotti (es. Prosciutto di Parma).
Liceità del marchio
Requisito di validità secondo cui il marchio non deve contenere segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, né risultare lesivo di diritti altrui (es. divieto di usare l'altrui ritratto senza consenso).
Verità del marchio
Requisito di validità secondo cui il marchio non deve contenere segni idonei a ingannare il pubblico su provenienza geografica, natura o qualità dei prodotti o servizi (es. non valido il marchio «NEW ENGLAND» per capi fabbricati in Italia).
Originalità del marchio
Requisito consistente nella capacità distintiva del prodotto rispetto a quelli del medesimo genere; sono privi di originalità le denominazioni generiche, le indicazioni descrittive e i segni di uso comune nel linguaggio.
Novità del marchio
Requisito per cui il marchio non deve essere confondibile con un marchio altrui precedentemente registrato o utilizzato, né con un segno adottato da altri come ditta, denominazione, ragione sociale o insegna.
Marchio celebre
Marchio per il quale il requisito della novità non ha limiti legati all'affinità dei prodotti o servizi: basta trarre indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo per escludere la novità altrui (es. marchio Ferrari per orologi).
Durata della registrazione del marchio
Il diritto di uso esclusivo dura dieci anni a decorrere dalla data della domanda di registrazione presso l'UIBM ed è rinnovabile per la stessa durata senza limitazioni.
Preuso del marchio (art. 2571 c.c.)
Forma di tutela attenuata a favore di chi, pur non avendo registrato il marchio, ne abbia fatto uso anteriormente, valida anche contro chi lo ha registrato ma solo nei limiti in cui il preutente se ne è valso.
Cause di decadenza/estinzione della tutela del marchio
Dichiarazione di nullità per difetto iniziale dei requisiti, volgarizzazione, sopravvenuta illiceità o ingannevolezza, e mancato uso del marchio nei cinque anni successivi alla registrazione.
Volgarizzazione del marchio
Causa di cessazione della tutela che si verifica quando il marchio perde la propria capacità distintiva ed entra nel linguaggio comune come denominazione generica del prodotto (es. «la biro»).
Ditta
Segno distintivo disciplinato dagli artt. 2563-2568 c.c. che rappresenta il nome con il quale l'imprenditore indica la propria attività.
Ditta originaria e derivata
La ditta originaria è quella scelta dall'imprenditore per il suo diretto utilizzo; la ditta derivata è quella che si trasferisce all'imprenditore in caso di trasferimento d'azienda.
Insegna
Segno distintivo dei locali in cui si svolge l'attività d'impresa, di particolare rilevanza per le attività svolte in locali aperti al pubblico; ad essa si applica il principio di differenziazione dell'art. 2564 c.c.
Invenzione industriale
Soluzione di un problema tecnico che applica leggi naturali per soddisfare bisogni umani mediante produzione industriale serializzata, differenziandosi dalla mera scoperta scientifica.
Requisiti di brevettabilità
Novità (non appartenere al patrimonio delle conoscenze), originalità (non risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per un esperto del settore, art. 48 c.p.i.) e liceità (es. divieto di brevettare clonazione o corpo umano).
Rivendicazione del brevetto
Elemento della domanda di brevetto (art. 52 c.p.i.) che deve sintetizzare l'oggetto dell'invenzione e gli aspetti di differenziazione rispetto allo stato della tecnica.
Durata del brevetto d'invenzione
Diritto esclusivo di sfruttamento ventennale decorrente dal giorno di deposito della domanda, eccezionalmente prolungabile per alcuni specifici prodotti come i farmaci.
Imprenditore (art. 2082 c.c.)
Soggetto che esercita attività imprenditoriale nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2082 del codice civile.
Impresa
L'attività imprenditoriale svolta dall'imprenditore.
Azienda (art. 2555 c.c.)
Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, cui viene conferita un'unità funzionale (non coincide con i concetti di imprenditore o impresa).