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Flashcard di vocabolario giuridico-storico sui temi del tardo diritto comune, l'attivitĂ interpretativa, i grandi tribunali, i progetti di codificazione illuministica (Prussia, Austria, Toscana) e le origini istituzionali del Common Law.
Jus commune
Diritto universale formato dal diritto romano giustinianeo e dal diritto canonico, che svolgeva funzioni di diritto positivo ma anche sussidiario rispetto ai diritti particolari.
Interpretazione autentica
Interpretazione fornita direttamente dal sovrano per spiegare la propria legge, caratterizzata dall'essere necessaria e generale.
Interpretazione del giudice
Interpretazione vincolante e necessaria solo per le parti in causa nel giudizio, ma priva di efficacia generale.
Interpretazione dottrinale
Interpretazione elaborata dai giuristi teorici, priva di valore vincolante e rivolta a terzi.
Interpretatio (medievale)
AttivitĂ nomopoietica affidata a giudici e dottrina che non si limita a un fatto cognitivo di riconoscimento del testo, ma produce nuove norme attraverso norme con valore simile alla consuetudine.
Mos italicus
Metodo dialettico proprio dei commentatori (come Bartolo e Baldo) basato sulla ricerca della ratio legis e sull'argomentazione fondata sul principio di autoritĂ (ab auctoritate).
Opinio communis
Opinione comune dei giuristi basata sul principio di autoritĂ : se molti dottori concordavano su una tesi, quell'argomento risultava il piĂą accreditato nella prassi.
Consigli (consilia)
Pareri giuridici elaborati dai giuristi consultori su istanza dei giudici o delle parti processuali.
Decisioni (decisiones)
Raccolte delle motivazioni e degli iter logico-giuridici attraverso i quali i grandi tribunali collegiali pervenivano alla sentenza.
Stylus iudicandi
Prassi e consuetudine giudiziaria tipica di un tribunale, che creava un'aspettativa consuetudinaria non scritta circa le future decisioni dell'organo giudicante.
Consilium sapientis iudiciale
Consulenza resa da un giurista al magistrato non togato per consentirgli di redigere e motivare la sentenza.
Consilium sapientis pro veritate
Consulenza legale redatta da un giurista su commissione di una delle parti processuali per sostenerne le ragioni in giudizio.
Particolarismo giuridico
Frammentazione e moltiplicazione delle fonti normative e delle giurisdizioni nello stesso ordinamento, privo di coerenza interna e caratterizzato da distinzioni di status per ceti.
Rote
Grandi tribunali collegiali diffusi in Italia a partire dal Cinquecento, dedicati esclusivamente all'attivitĂ giudiziaria e tenuti all'obbligo di motivare le sentenze mediante decisiones.
Arbitrio equitativo
Prerogativa dei tribunali supremi di giudicare secondo coscienza (tamquam Deus), con la facoltĂ di svincolarsi dalla rigida lettera della legge per realizzare una giustizia sostanziale.
Potere di interinazione
Funzione di controllo esercitata dai tribunali supremi (come i Senati o i Parlamenti francesi) sulla registrazione e conformitĂ delle leggi regie rispetto alle norme fondamentali del regno.
Arrêts de règlements
Pronunce dei Parlamenti francesi che dettavano regole vincolanti e di portata generale, con efficacia normativa valevole anche per i giudizi successivi.
Giusnaturalismo moderno
Indirizzo filosofico che identifica un diritto naturale fondato sulla ragione umana (ratio naturalis) e su veritĂ autoevidenti, svincolato dal presupposto teologico.
Tribunale Camerale dell'Impero (1495)
Supremo organo giudicante fondato nel Sacro Romano Impero che sancì la recezione ufficiale del diritto romano comune elaborato secondo il mos italicus.
Project des Corporis Juris Fridericiani
Primo progetto di codice prussiano redatto da Cocceji secondo una tripartizione romanistica (persone, res, actiones), fallito perché non eliminava il diritto romano né rispettava l'assetto cetuale.
Codex Theresianus (1766)
Progetto asburgico di codice di diritto privato unificato promosso da Maria Teresa, caratterizzato da uno stile discorsivo, casistico e dottrinale che ne impedì la promulgazione.
Constitutio Criminalis Theresiana (1769)
Consolidazione del diritto e della procedura penale asburgica che riordinò la materia conservando la tortura, il ricorso all'analogia e la disparità di pene in base al ceto.
Codice Penale Giuseppino (1787)
Codice penale austriaco di Giuseppe II che sancì l'autonomia della materia penale, il principio di legalità , il divieto di analogia, la proporzionalità tra crimine e pena e l'abolizione della tortura.
Riforma Leopoldina (1786)
Raccolta di diritto e procedura penale emanata in Toscana da Pietro Leopoldo, celebre per aver abolito per la prima volta in Europa la pena di morte e la tortura giudiziaria.
Common Law
Sistema giuridico anglosassone a base consuetudinaria e giurisdizionale, nato dall'attivitĂ delle corti regie centralizzate e itineranti sovrapposte ai particolarismi locali.
Writ (o breve)
Ordine processuale scritto emanato dalla Cancelleria regia (Chancery) allo sceriffo per convocare una giuria e tutelare una pretesa specifica dinanzi ai giudici del re.
Statute of Westminster (1285)
Provvedimento normativo che cristallizzò i brevia de curso ordinari, consentendo la creazione di nuovi writ solo se estensioni per analogia di formule preesistenti (brevia in consimili casu).
Magna Carta Libertatum (1215)
Documento concesso da re Giovanni d'Inghilterra che mise per iscritto e garantì le antiche consuetudini feudali, affermando principi come 'no taxation without representation' e il 'due process of law'.
Due process of law
Principio di garantismo giudiziario secondo cui ogni soggetto libero ha diritto a essere giudicato conformemente alla legge o alla consuetudine della propria terra.
Bill of Rights (1689)
Atto costituzionale emanato dopo la Glorious Revolution che riaffermò i diritti tradizionali dei sudditi, subordinò il potere monarchico alla legge e consacrò il sovrano in Parlamento (King in Parliament).
Statutory Law
Diritto scritto emanato dal monarca con l'approvazione del Parlamento, nato inizialmente con valore dichiarativo o integrativo rispetto alle norme non scritte del Common Law.
Utilitarismo giuridico (Bentham)
Teoria che individua la fonte primaria del diritto non nella consuetudine ma nella legge scritta intesa come atto d'imperio, finalizzato a conseguire la massima felicitĂ per il maggior numero di persone.