Materiale informativo di preparazione all’esame per l’esercizio di trasporto pubblico non di linea su strada

Riferimenti Normativi

  • Legge 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
  • Legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 - Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada.
  • Deliberazione Consiglio Provinciale n. 339/13214 del 31 marzo 1998 - Servizio taxi - regolamento - tipo per il rilascio delle licenze e la vigilanza sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea su strada effettuato con autovettura.
  • Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 265268/2005 del 21 giugno 2005 - Regolamento per la gestione unificata del servizio pubblico taxi nell’area metropolitana torinese.
  • Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 95073/1996 del 18 giugno 1996, successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 265268/2005 del 21 giugno 2005 - regolamento taxi nell’ambito territoriale dell’aeroporto “Sandro Pertini”.

Capitolo I: I servizi di trasporto pubblico non di linea su strada

  • Con la legge 15 gennaio 1992 n. 21 il legislatore ha definito e disciplinato l’attività dei conducenti di taxi e dei servizi di noleggio con autovetture, motocarrozzette e veicoli a trazione animale.
  • La legge quadro è stata specificata con la legge regionale 23 febbraio 1995 n. 24, con la quale la Regione Piemonte ha adeguato le disposizioni alle necessità del territorio.
  • Le leggi specificano il concetto di autoservizi pubblici non di linea e individuano le amministrazioni con competenza specifica.
  • È stato istituito in ogni Provincia un Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea per garantire una maggiore qualificazione professionale.

Autoservizi pubblici non di linea: definizione

  • Sono servizi che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, complementari ai trasporti pubblici di linea (ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei).
  • Vengono effettuati a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, in itinerari o secondo orari stabiliti di volta in volta.
  • Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
    • Servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
    • Servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Servizio di taxi

  • Scopo: soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.
  • Utenza: indifferenziata.
  • Sosta: in luogo pubblico (spazi delimitati da segnaletica).
  • Tariffe: determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio con appositi regolamenti.
  • Inizio del servizio: all’interno dell’area comunale o comprensoriale del rilascio licenza.
  • Obbligatorietà del servizio: all’interno dell’area comunale o comprensoriale (salvo ubriachezza o malattie infettive del cliente).
  • La normativa fiscale non sempre impone la fatturazione, ma è obbligatoria se richiesta dal cliente (anche per servizio urbano o percorsi extraurbani inferiori ai 50 Km).

Caratteristiche del servizio di taxi:

  • Soddisfare le esigenze del trasportato individuale o di piccoli gruppi di persone.
  • Utenza indifferenziata.
  • Sosta in luogo pubblico.
  • Predeterminazione amministrativa delle tariffe.
  • Obbligo di prelevamento dell’utente all’interno del territorio comunale o comprensoriale.
  • Obbligatorietà del servizio all’interno del territorio comunale o comprensoriale.
  • Necessità di un previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del territorio comunale o comprensoriale.

Servizio di noleggio con conducente

  • Si rivolge ad utenza specifica che avanza richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
  • La sosta avviene all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
  • La normativa fiscale prevede la regolare fatturazione dei servizi con I.V.A.

Caratteristiche del servizio di noleggio con conducente:

  • Utenza specifica.
  • Inizio dietro specifica richiesta avanzata presso la sede del vettore.
  • Prestazione determinata rispetto al tempo e/o a viaggio.
  • Sosta obbligatoria presso le rimesse.
  • Il trasporto può essere fatto senza limiti territoriali.
  • La prestazione del servizio non è obbligatoria.
  • È vietata in genere la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico quando nel Comune viene esercitato il servizio di taxi.

Capitolo II: Le competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

  • Le Regioni definiscono i criteri cui devono attenersi i Comuni nei regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea e delegano agli enti locali le funzioni amministrative attuative, per una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto.
  • La Regione Piemonte ha delegato alle Province l’esercizio delle funzioni amministrative (Legge 23 Febbraio 1995 n. 24).
  • Le Province individuano le delimitazioni territoriali e le misure di contenimento di licenze e autorizzazioni alle quali i Comuni devono attenersi.
  • Le Province definiscono, per ciascun Comune o raggruppamenti omogenei, una metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, distinta per taxi e noleggio, verificata almeno ogni quinquennio.
  • Le Province predispongono il Regolamento tipo sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea, al quale dovranno conformarsi i Comuni.
  • Fattori considerati dalle Province:
    • Popolazione.
    • Estensione territoriale e caratteristiche.
    • Intensità movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro.
    • Altri fattori salienti.
  • Le Province tengono in considerazione il numero delle licenze e autorizzazioni precedentemente rilasciate.
  • La Provincia di Torino opera distinzioni tra l’area metropolitana torinese, l’ambito territoriale relativo all’aeroporto “Città di Torino”, e il restante territorio di competenza.
  • Ai Comuni spetta predisporre specifici regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto del Regolamento tipo predisposto dalle Province.

Regolamenti comunali

  • Disciplinano con appositi regolamenti l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea:
    • Il numero e il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio.
    • Le modalità per lo svolgimento del servizio.
    • I criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi.
    • I requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per il servizio di taxi e dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

Vigilanza e sanzioni

  • La vigilanza e le sanzioni sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea competono ai funzionari dei Comuni e delle Province all’uopo incaricati, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza.
  • Il mancato rispetto dell’obbligatorietà del servizio di taxi comporta la sospensione della licenza o autorizzazione (da uno a sei mesi).
  • I provvedimenti relativi all’accertamento e all’irrogazione della sanzione sono di competenza del Sindaco che ha rilasciato la licenza o l’autorizzazione.

Capitolo III: Il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

  • Presso ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è istituito il Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea.
  • L’iscrizione al Ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente.
  • L’iscrizione nel ruolo è necessaria per prestare attività di conducente in sostituzione del titolare o come dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente.
  • Ciascun ruolo provinciale è articolato in due sezioni:
    • SEZIONE A: conducenti di autovetture e di motocarrozzette
    • SEZIONE B: conducenti di veicoli a trazione animale

Requisiti per l’iscrizione nel ruolo provinciale

  • Cittadinanza italiana, di un Paese della Comunità Economica Europea o di altro Paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici non di linea.
  • Aver assolto gli obblighi scolastici.
  • Possesso dei requisiti di idoneità morale:
    • Non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore a due anni per delitti non colposi.
    • Non aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio.
    • Non aver riportato condanna irrevocabile per reati in materia di prostituzione e sfruttamento della prostituzione altrui.
    • Non risultare sottoposti a misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.
    • Non risultare appartenenti ad associazioni di tipo mafioso.
  • Possesso dei requisiti di idoneità professionale: certificato di abilitazione professionale.
  • Aver sostenuto con esito favorevole l’esame per l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio.
  • La domanda di iscrizione al Ruolo va presentata alla C.C.I.A.A. della Provincia ove si intende esercitare.
  • L’iscrizione avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all’esercizio del servizio.
  • Sono iscritti di diritto nel Ruolo provinciale i soggetti in possesso di:
    • Licenza per l’esercizio del servizio di taxi o autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente.
    • Collaboratori familiari o sostituti di titolari di licenza taxi o di autorizzazione al noleggio con conducente da almeno sei mesi.
    • Dipendenti d’impresa autorizzata all’esercizio del servizio di noleggio con conducente, da almeno sei mesi.

Capitolo IV: Licenze ed autorizzazioni

  • L’iscrizione nel Ruolo è requisito indispensabile per il rilascio della licenza per il servizio taxi e dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.
  • Competenti al rilascio sono le amministrazioni comunali.
  • Le autorizzazioni e le licenze vengono rilasciate attraverso un bando di pubblico concorso.
  • Titolo preferenziale: aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.
  • Ogni licenza o autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo o natante.
  • Non è ammesso che un medesimo soggetto sia titolare di più licenze per il servizio di taxi, né che sia contemporaneamente titolare di licenza taxi e autorizzazione NCC, salvo che si eserciti con natanti.
  • È consentito essere titolare di più autorizzazioni NCC.
  • Per ottenere l'autorizzazione NCC, è obbligatorio dimostrare di avere una rimessa o pontile di attracco.
  • Il decreto legge n° 223/06 (decreto Bersani) prevede interventi per il potenziamento del servizio taxi a livello nazionale (non obbligatori per i Comuni):
    • Possibilità di intervento dei Sindaci in merito all’allungamento dei turni.
    • Potere di bandire concorsi straordinari per il rilascio di licenze anche a titolo oneroso.
    • Facoltà comunale di stabilire una tariffa fissa per una determinata tratta, escludendo l’uso del tassametro.

Trasferibilità delle licenze

  • È consentito trasferire sia la licenza taxi che l’autorizzazione NCC, su richiesta del titolare all’amministrazione comunale.
  • Il trasferimento deve avvenire a favore di persona designata dal titolare e iscritta nel ruolo dei conducenti.
  • Il titolare deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:
    • Essere titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni.
    • Aver raggiunto il sessantesimo anno di età.
    • Essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio.
  • In caso di morte del titolare, licenza/autorizzazione possono essere trasferite:
    • Ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora sia in possesso dei requisiti.
    • Entro due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, a soggetti designati dagli eredi, appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora siano in possesso dei prescritti requisiti.
  • Il titolare che avesse trasferito la licenza o l’autorizzazione non potrà più conseguirne un’altra, né per concorso pubblico, né per trasferimento da altro titolare, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

L’esercizio dell’attività di conducente veicoli non di linea e l’impresa

  • I titolari di licenza taxi o autorizzazione NCC possono svolgere la propria attività sia in forma di impresa individuale non artigiana, sia in forma di impresa individuale artigiana (con partecipazione personale, professionale e prevalente del titolare).
  • L’esercizio dell’attività è altresì possibile in forma associata (cooperative di produzione e lavoro o servizi, consorzi tra imprese artigiane, o altre forme previste dalla legge).

Capitolo V: Obblighi dei conducenti gli autoveicoli durante lo svolgimento del servizio e sostituzione alla guida

Obblighi dei conducenti

  • I titolari di licenza taxi e autorizzazione NCC devono comportarsi con correttezza, responsabilità, e osservare i regolamenti comunali.
  • Taxi: inizio della corsa con partenza dal comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione (con assenso del conducente per destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale).
  • NCC: inizio del servizio con partenza dall’autorimessa.
  • NCC non possono sostare nei posteggi taxi (nei Comuni ove ci sono i taxi). Nei Comuni senza servizio taxi, i Comuni possono autorizzare gli NCC a sostare su aree pubbliche destinate ai taxi.
  • Prenotazioni NCC presso le rimesse.
  • Uso delle corsie preferenziali consentito anche per NCC.

Tariffe

  • Taxi: su richiesta diretta del trasportato, dietro pagamento.
  • Legge 21/92:
    • Tariffa multipla (costo chilometrico + costo orario) in area urbana o comprensoriale.
    • Tariffa chilometrica (extra-urbana), per corse senza ritorno con il cliente.
  • Area metropolitana di Torino: tariffa Progressiva multipla.
  • Tariffe basate sul modello della "Tariffa Multipla":
    • Scatto iniziale.
    • Prima progressione: fino a un importo stabilito.
    • Seconda progressione: costo superiore al kilometro.
    • Costo orario: attivo quando la velocità scende sotto i circa 25 km/h.
  • Tariffa in vigore nell'area metropolitana Torinese:
    • Scatto iniziale: € 3,50 (bandiera).
    • Parametro base: € 1,44 al km fino a €8,00.
    • Tariffa oraria: € 32,70.
    • Prima progressione: €1,05 oltre €8,00 sino ad €13,00.
    • Tariffa oraria: €25,70.
    • Seconda progressione: € 1,27 oltre € 13,00.
    • Tariffa oraria: €25,70.
    • Progressione bloccata per corse andata e ritorno: € 1,05 al km, oppure € 25,70 all'ora.
    • Progressione di crociera: € 1,44 al km dopo il raggiungimento degli €8,00 quando il taxi supera i 60 km/h.
  • Supplementi:
    • Bagagli: € 0,50 per collo superiore a cm. 55x40x20.
    • Notturno (22:00-6:00): € 2.50.
    • Festivo (6:00-22:00): € 1.50 (non cumulabile con il notturno).
    • Altri: trasporto sci e cani (esclusi i cani dei non vedenti).
    • Aeroportuale (partenze dall'aeroporto verso Caselle/San Francesco al Campo/San Maurizio Canavese): € 6,00.
    • Passeggeri oltre il quarto. Quinto passeggero € 3,50. Sesto passeggero e oltre € 1,00
    • Diritto fisso di chiamata su prenotazione: € 1,00.
  • In caso di guasto al tassametro: chiedere al cliente l'importo registrato fino al momento del guasto o un importo basato sul mero conteggio dei chilometri percorsi.
  • NCC: corrispettivo concordato direttamente tra utenza e vettore.
  • Le cifre riportate sono soggette ad adeguamenti collegati alla variazione dell’indice ISTAT.

Sostituzione alla guida

  • Legge 27/2012: semplificate le regole per la sostituzione alla guida (iscrizione al Ruolo conducenti).
  • Eredi minori del titolare: possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel Ruolo.
  • Rapporto di lavoro con il sostituto: contratto di lavoro a tempo determinato (CCNL specifico) o contratto di gestione (max sei mesi).
  • Collaborazione di familiari: secondo l'art. 230 bis del codice civile (purché iscritti nel Ruolo).
  • NCC: possono avvalersi della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis C.C.

Capitolo VI: Caratteristiche delle autovetture

Caratteristiche delle autovetture adibite al servizio di taxi

  • Munite di tassametro omologato.
  • Avvisi leggibili sul cruscotto indicanti gli eventuali supplementi tariffari.
  • Contrassegno luminoso con la scritta “taxi” sul tetto (segnala-taxi di tipo omologato).
  • Numero d’ordine progressivo e targa posteriore con la scritta in nero “servizio pubblico “.
  • Colore stabilito con decreto del Ministro dei trasporti: bianco.

Caratteristiche delle autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente

  • Contrassegno con la scritta “noleggio” all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.
  • Targa posteriore recante la dicitura inamovibile “NCC”, stemma del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, e numero progressivo.
  • Possono essere di qualunque colore.

Caratteristiche comuni sia alle vetture adibite al servizio di taxi sia alle vetture adibite al servizio di noleggio con conducente

  • Marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti (veicoli di nuova immatricolazione da11 gennaio 1992).

Capitolo VII: La responsabilità del conducente il veicolo in generale

La responsabilità in generale, nozione

  • La responsabilità può derivare dal verificarsi di un incidente stradale con danni a cose o persone.
  • Essere responsabile significa essere chiamato a sopportare le conseguenze di un fatto o comportamento (attivo o omissivo).
  • La responsabilità può essere amministrativa, civile o penale, con relative sanzioni.

Comportamento dei conducenti e relative responsabilità secondo il codice della strada

  • Regola generale: comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, salvaguardando la sicurezza stradale.
  • Il codice della strada detta norme di comportamento e principi informatori della circolazione stradale (velocità, distanze di sicurezza, uso dei dispositivi di illuminazione, ecc.).
  • L’inosservanza di tali precetti genera responsabilità, traducendosi in un illecito amministrativo (sanzione pecuniaria).
  • Possono essere applicate anche sanzioni amministrative accessorie (rimozione, fermo del veicolo, sospensione della carta di circolazione, sospensione o revoca della patente).
  • Il ritiro della patente può avvenire al momento dell’accertamento della violazione/reato o successivamente con provvedimento del Prefetto.
    • Opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio entro 30 giorni (ritiro immediato) o ricorso al Ministro dei trasporti entro 20 giorni (ritiro disposto successivamente).

Responsabilità civile

  • La violazione del codice della strada può integrare un illecito civile (o penale).
  • Presupposti per la responsabilità civile:
    • Il fatto: comportamento della persona (fare o non fare).
    • L’antigiuridicità del fatto: contrasto con un dovere o norma giuridica.
    • La colpevolezza: fatto colposo o doloso (dolo = coscienza e volontà; colpa = negligenza, imprudenza, imperizia o distrazione).
    • Nesso di causalità: tra il fatto e l’evento dannoso (il danno deve essere una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito).
  • La responsabilità civile si traduce nel dovere giuridico di risarcire il danno prodotto ad un altro soggetto.
  • La Responsabilità civile si distingue in: contrattuale ed extra-contrattuale
    • Responsabilità civile contrattuale: l’obbligo di risarcire il danno consegue alla violazione, dunque al mancato rispetto, da parte dell’autore dell’illecito di un determinato obbligo nei confronti del soggetto danneggiato.
    • Responsabilità civile extracontrattuale: l’obbligo di risarcire il danno deriva dall’aver cagionato a terzi un danno ingiusto, senza che sussista fra tali soggetti alcuno specifico rapporto preesistente al fatto illecito
  • Art. 2054 c.c. - circolazione di veicoli: il conducente è obbligato a risarcire il danno, a meno che provi di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Presunzione di concorso di colpa in caso di scontro tra veicoli.
  • Il proprietario del veicolo è responsabile con il conducente (se persona diversa), se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.
  • Il danno risarcibile può consistere:
    • Danno emergente: diminuzione patrimoniale.
    • Lucro cessante: mancato guadagno.

La responsabilità penale

  • Si ha responsabilità penale quando il comportamento illecito lede interessi particolarmente importanti, tutelati dall’ordinamento giuridico (commissione di un reato).
  • Elementi essenziali per aversi reato:
    • Condotta umana: comportamento positivo (es. omicidio, lesioni personali) o omissivo (es. omissione di soccorso).
    • Evento: effetto della condotta umana.
    • Rapporto di causalità: tra condotta umana e evento.
    • Colpevolezza: dolo (previsione e volontà dell’evento dannoso) o colpa (negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi).
  • Sanzioni penali: ergastolo, reclusione, arresto, multa o ammenda.

Capitolo VIII: Il contratto di trasporto

Definizione e caratteristiche principali

  • Definizione: il vettore si obbliga verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo all’altro. Il contratto di trasporto non e un contratto formale, né richiede obbligatoriamente la redazione di particolari documenti probatori .
  • Obbligazione del vettore: di risultato (portare incolumi le persone e intatte le cose alla destinazione convenuta).
  • Soggetti del contratto:
    • Vettore: chi si obbliga a trasportare le cose e le persone.
    • Mittente (trasporto di cose) o viaggiatore (trasporto di persone): chi si obbliga al pagamento del corrispettivo.
  • Distinzione principale: trasporto di cose e trasporto di persone (diversa responsabilità per il vettore).
  • La responsabilità del vettore, nascendo dalla stipulazione di un contratto (anche verbale) avrà sempre natura di responsabilità contrattuale.

Il trasporto di cose

  • Le cose vengono affidate al vettore, il quale ha l’obbligo di provvedere alla custodia durante l’intero trasporto.
  • Il vettore è tenuto a:
    • Ricevere le cose da trasportare.
    • Custodire le cose da trasportare.
    • Eseguire il trasporto nei tempi e modalità stabiliti.
    • Consegnare le cose nel luogo di destinazione.
  • Il mittente deve specificare nome del destinatario, luogo di destinazione, natura, peso, quantità e numero delle cose da trasportare (normalmente con lettera di vettura).
  • Il destinatario può essere persona diversa dal mittente (contratto a favore di terzi); acquista i diritti dal momento in cui le cose arrivano a destinazione o ne chieda la consegna al vettore.
  • Il vettore è responsabile:
    • Per la mancata o ritardata esecuzione del trasporto, salvo cause a lui non imputabili.
    • Per il sinistro che durante il trasporto abbiano subito le cose trasportate, salvo casi fortuito, dalla natura o dal vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente oppure dal fatto del destinatario (quando cioè la perdita o l’avaria si sono verificate per una causa antecedente o successiva il trasporto).
  • Non è responsabile per il calo naturale delle cose trasportate.

Il trasporto di persone

  • Consiste nel trasferire persone da un luogo ad un altro.
  • Norme più rigorose sulla responsabilità del vettore.
  • Il vettore è considerato responsabile:
    • Per la mancata o ritardata esecuzione del trasporto, salvo che non provi che l’inadempimento ala dovuto a causa a lui non imputabile.
    • Per il sinistro che durante il trasporto abbiano subito le persone trasportate: liberato da ogni responsabilità solo qualora provi di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
  • La prova liberatoria verte sui fatti che precedono o accompagnano l’attività di trasporto (sicurezza dei mezzi, sicurezza del percorso seguito) e che facciano apparire l’evento dannoso come non evitabile da parte del vettore.
  • Il vettore è chiamato a rispondere anche di eventi fortuiti.
  • Al viaggiatore basterà provare l’esistenza del contratto di trasporto e del danno subito durante il viaggio. Sul vettore incomberà, invece, l’onere di provare l’inevitabilità del danno.
  • Il vettore risponde anche della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé.

Capitolo IX: Norme di comportamento dei conducenti in generale

Norme di comportamento nei confronti del clienti

  • Avere sempre la vettura in ordine, pulita, efficiente.
  • Vestire in modo decoroso.
  • Portare sempre con sé i documenti personali e della vettura (patente, CAP, iscrizione al ruolo, licenza, carta di circolazione, assicurazione, orario di lavoro, regolamento comunale).
  • Usare con la clientela la massima cortesia e disponibilità.
  • Salutare sempre per primo, non adombrarsi se il cliente non risponde subito al saluto.
  • Scendere sempre per sistemare i bagagli nel bagagliaio.
  • Dare le dovute spiegazioni sulle tariffe, e i percorsi alternativi fatti nell’interesse dell’utente.
  • Evitare ogni tipo di polemica o discussione e rispondere sempre quando si è interrogati, evitando di rispondere scortesemente.
  • Non rilasciare a terzi informazioni sui tragitti o destinazioni dei clienti se non alle autorità competenti.
  • Il comportamento tenuto qualifica professionalmente colui che presta il servizio.
  • È vietato fumare e mangiare in servizio, effettuare tragitti che non siano quelli più brevi (compatibilmente con il traffico), lavare l’auto nelle aree di parcheggio, portare con sé animali od altre persone che non siano clienti, distribuire materiale pubblicitario (non inerente al proprio lavoro) propagandistico o politico.
  • È vietato richiedere importi diversi da quelli stabiliti dalle tariffe o da quelli concordati (reato di truffa).
  • Il servizio è obbligatorio se viene richiesto, per motivi di emergenza, da pubbliche autorità, anche quando si è fuori servizio.

Norme di comportamento nei confronti dei colleghi rispetto al caricamento dei passeggeri nelle aree di posteggio

  • L’ordine di arrivo delle autovetture determina quello di caricamento dei passeggeri.
  • Il taxista non può sottrarre agli altri la clientela, né concordare percorsi fissi con il cliente.

Legge 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

  • Definisce gli autoservizi pubblici non di linea (art. 1).
  • Disciplina il servizio di taxi (art. 2).
  • Disciplina il servizio di noleggio con conducente (art. 3).
  • Attribuisce competenze alle Regioni (art. 4) e ai Comuni (art. 5).
  • Istituisce il Ruolo dei conducenti (art. 6).
  • Definisce le figure giuridiche dei titolari di licenza (art. 7).
  • Modalità per il rilascio delle licenze (art. 8) e le condizioni per il trasferimento delle licenze (art. 9).
  • Disciplina la sostituzione alla guida (art. 10).
  • Definisce gli obblighi dei titolari di licenza (art. 11) e le caratteristiche delle autovetture (art.
  • 12).
  • Definisce le tariffe (art. 13) e le disposizioni particolari (art. 14).

Legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada

  • Disciplina le competenze della Regione (art. 1).
  • Definisce le competenze dei Comuni (art. 3).
  • Decentralizza le funzioni amministrative (art. 4).
  • Istituisce le Commissioni consultive (art. 5).
  • Determina la vigilanza e le sanzioni (art. 6).
  • Definisce le norme concernenti il ruolo dei conducenti (art. 7-13).
  • Disposizioni finali e transitorie (artt. 15-17).

SERVIZIO TAXI - REGOLAMENTO - TIPO per il rilascio delle licenze e la vigilanza sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea su strada effettuato con autovettura

  • Definizione del servizio taxi (art. 1).
  • Disciplina del servizio (art. 2).
  • Modalità per il rilascio delle licenze (art. 3).
  • Titoli preferenziali (art. 4).
  • Requisiti personali per il rilascio delle licenze e altre cause di impedimento al rilascio delle stesse (art. 5).
  • Contenuti del bando (art. 6).
  • Rilascio delle licenze (art. 7).
  • Sostituzione alla guida (art. 8).
  • Durata della licenza (art. 9).
  • Trasferibilità della licenza (art. 10).
  • Inizio del servizio (art. 11).
  • Sanzioni (art. 12).
  • Sospensione della licenza (art. 13).
  • Revoca della licenza (art. 14).
  • Decadenza della licenza (art. 15).
  • Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio (art. 16).
  • Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione (art. 17).
  • Tassametro e contachilometri (art. 18).
  • Sostituzione dell’autoveicolo (art. 19).
  • Tariffe (art. 20).
  • Svolgimento del Servizio (art. 21).
  • Luoghi di stazionamento (art. 22).
  • Stazionamento delle autovetture (art. 23).
  • Stazionamento ai teatri e luoghi di spettacolo (art. 24).
  • Turni di servizio ed acquisizione della corsa (art. 25).
  • Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea (art. 2