Diritto dell'Unione Europea - Lezioni 2023/2024

Dalle Comunità Europee all’Unione: Evoluzione Storica e Concettuale

Il processo di integrazione europea ha origine dalle ceneri del secondo conflitto mondiale con l’obiettivo primario di garantire una pace duratura attraverso la condivisione di risorse strategiche. Il primo passo concreto fu il Trattato di Parigi del 19511951, che istituì la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECACECA). Tale accordo mirava a mettere in comune il carbone, risorsa energetica contesa, e l’acciaio, materiale bellico per eccellenza, rendendo materialmente impossibile una nuova guerra tra i firmatari. Sebbene l’oggetto fosse commerciale, l’anima del progetto era squisitamente politica, come sancito dalla Dichiarazione Schuman del 99 maggio 19501950, che prefigurava una solidarietà di fatto basata su realizzazioni concrete.

Il successo del metodo funzionalista portò alla firma dei Trattati di Roma del 19571957, che istituirono la Comunità Economica Europea (CEECEE) e la Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEACEEA o EURATOMEURATOM). Mentre la CEECEE estendeva il mercato comune a tutti i prodotti, l’EURATOMEURATOM si focalizzava sull’uso pacifico dell’energia nucleare. Questi tre trattati diedero vita alle "Comunità Europee", organizzazioni distinte ma con organi condivisi: un’unica Assemblea parlamentare, un’unica Corte di Giustizia e, dal 19751975, un’unica Commissione e un unico Consiglio. Un tentativo di integrazione militare, la Comunità Europea di Difesa (CEDCED) del 19521952, fallì prematuramente a causa delle resistenze francesi.

L’integrazione si è evoluta tramite tappe incrementali seguendo la concezione di "Europa Funzionale". Il mercato comune si completò nel 19681968 con l’Atto Unico Europeo (AUEAUE), che introdusse il coordinamento della politica estera e l’armonizzazione delle regole tecniche basata sul principio del mutuo riconoscimento. Quest'ultimo, di origine giurisprudenziale, stabilisce che un prodotto legalmente fabbricato in uno Stato membro deve poter circolare liberamente in tutti gli altri, basandosi sulla fiducia reciproca tra ordinamenti. Successivamente, il Trattato di Maastricht del 19921992 istituì l’Unione Europea, strutturandola in tre pilastri: le Comunità Europee (primo pilastro), la Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESCPESC, secondo pilastro) e la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GAIGAI, terzo pilastro). Maastricht introdusse inoltre la cittadinanza dell’Unione e i parametri economici per l’unione monetaria.

La Struttura dell’Unione e la Natura Giuridica Post-Lisbona

Il Trattato di Lisbona, firmato nel 20072007 ed entrato in vigore il 11 dicembre 20092009, ha segnato il superamento della struttura a pilastri, conferendo all'Unione una personalità giuridica unitaria. L’Unione succede alla Comunità Europea e si fonda su due testi di pari valore giuridico: il Trattato sull’Unione Europea (TUETUE), contenente i principi e i valori, e il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUETFUE), che disciplina i dettagli operativi. L’Art. 11 TUETUE chiarisce che gli Stati attribuiscono competenze all’Unione per conseguire obiettivi comuni, mentre l’Art. 22 TUETUE elenca i valori fondanti: dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani.

L’Unione Europea non è una federazione, ma un ordinamento giuridico di nuovo genere nel diritto internazionale. I suoi caratteri peculiari includono un Parlamento eletto a suffragio universale, la cittadinanza europea e il primato del proprio diritto sugli ordinamenti nazionali. Tuttavia, mancano elementi tipicamente federali: non ha poteri coercitivi propri e deve appoggiarsi alle autorità nazionali; gli Stati restano "padroni dei trattati" potendo recedere ex Art. 5050 TUETUE o modificarli all'unanimità; il processo decisionale conserva forti impronte intergovernative. Il sistema è caratterizzato da una tensione costante tra integrazione sovranazionale ed esigenze di sovranità statale.

Memoria, Allargamento e Recesso dagli Stati Membri

L’adesione di nuovi membri è regolata dall’Art. 4949 TUETUE. Ogni Stato europeo che rispetti i valori dell’Art. 22 può domandare l’adesione. La procedura prevede il coinvolgimento della Commissione, il parere favorevole del Parlamento Europeo a maggioranza assoluta e la decisione unanime del Consiglio. I "criteri di Copenaghen" del 19931993 aggiungono requisiti economici (economia di mercato funzionante) e la capacità dell’Unione di assorbire nuovi membri. L’adesione si conclude con un trattato internazionale ratificato da tutti gli Stati contraenti. Storicamente, si è passati dai 66 fondatori agli attuali 2727 membri, con l’ingresso più massiccio di 1010 paesi nel 20042004.

Il recesso volontario è disciplinato dall’Art. 5050 TUETUE, inserito per rassicurare sulla reversibilità del processo. Lo Stato notifica l’intenzione al Consiglio Europeo, avviando un negoziato per un accordo sulle modalità di uscita. Se non si raggiunge l’accordo, il recesso avviene automaticamente dopo 22 anni dalla notifica, salvo proroghe unanimi. La Corte di Giustizia, nella sentenza Wightman (C621/18C-621/18), ha chiarito che l’intenzione di recesso è revocabile unilateralmente dallo Stato interessato fintanto che l’accordo non è entrato in vigore o il termine non è scaduto, purché la decisione sia sovrana e democratica.

Il Quadro Istituzionale e l’Equilibrio dei Poteri

L’architettura dell’Unione è composta da sette istituzioni principali: Parlamento Europeo, Consiglio Europeo, Consiglio, Commissione Europea, Corte di Giustizia, Banca Centrale Europea (BCEBCE) e Corte dei Conti. Esse operano secondo i principi dell'equilibrio istituzionale e della leale cooperazione (Artt. 1313 TUETUE). Il primo impone che ogni istituzione eserciti le proprie competenze senza invadere quelle altrui; il secondo obbliga alla collaborazione reciproca per il bene dell’Unione, come dimostrato nel caso Parlamento c. Consiglio (19951995), dove la Corte ritenne valido un atto pur in assenza di parere parlamentare a causa del comportamento negligente del Parlamento stesso.

Il Consiglio Europeo (Art. 1515 TUETUE), composto dai Capi di Stato o di Governo, definisce gli orientamenti politici generali e non ha funzioni legislative. Delibera generalmente per "consensus". La Commissione Europea (Art. 1717 TUETUE) rappresenta l’interesse generale e detiene il monopolio dell’iniziativa legislativa. È un organo di individui indipendenti, nominati per 55 anni tramite un processo che coinvolge il Consiglio Europeo e il Parlamento (voto di approvazione collettiva). Vigila sull’applicazione del diritto (custode dei trattati) e gestisce il bilancio.

Il Consiglio (Art. 1616 TUETUE), composto da rappresentanti ministeriali, esercita la funzione legislativa insieme al Parlamento. Delibera solitamente a maggioranza qualificata (sistema del 55%55\% dei membri che rappresentano il 65%65\% della popolazione). Il Parlamento Europeo (Art. 1414 TUETUE), eletto dai cittadini, partecipa alla legislazione e controlla politicamente l’Esecutivo. Può votare una mozione di censura contro la Commissione (con soglia dei 23\frac{2}{3} dei voti espressi e maggioranza dei componenti), obbligandola alle dimissioni collettive.

Competenze, Procedure Legislative e Fonti del Diritto

L’Unione agisce secondo il principio di attribuzione: esercita solo le competenze conferite dai trattati (Art. 55 TUETUE). Le competenze si dividono in: esclusive (solo l’Unione legifera, es. unione doganale), concorrenti (Stati e Unione legiferano, ma gli Stati perdono potere dove l’Unione interviene) e parallele (l’Unione coordina senza armonizzare, es. cultura, turismo). L’esercizio è regolato dalla sussidiarietà (l’Unione interviene se la sua azione è più efficace di quella nazionale/regionale) e dalla proporzionalità (l’intervento non deve superare quanto necessario).

Le fonti dell'ordinamento includono fonti primarie (Trattati e Carta di Nizza, che ha lo stesso valore giuridico ex Art. 66 TUETUE), fonti interposte (principi generali, accordi internazionali) e fonti derivate. Queste ultime si dividono in atti vincolanti (Regolamenti, Direttive, Decisioni) e non vincolanti (Pareri, Raccomandazioni). Il Regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti gli elementi e direttamente applicabile. La Direttiva vincola lo Stato per il risultato, lasciando libertà sui mezzi; se inattuata entro il termine, può produrre effetti diretti se chiara, precisa e incondizionata, e dar luogo a risarcimento del danno (Principio Francovich).

La Tutela Giurisdizionale e il Sistema della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Art. 1919 TUETUE) assicura il rispetto del diritto. Comprende la Corte di Giustizia proprement dite e il Tribunale. Le competenze principali sono: il ricorso per infrazione (contro Stati inadempienti, proposto da Commissione o Stati), il ricorso di annullamento (per illegittimità degli atti, termine di 22 mesi), il ricorso in carenza (per omissione di atti obbligatori) e il rinvio pregiudiziale. Quest’ultimo è lo strumento con cui i giudici nazionali chiedono alla Corte l’interpretazione o il vaglio di validità del diritto UE. I giudici di ultimo grado hanno l’obbligo di rinvio, salvo eccezioni (atto chiaro o chiarito). Le sentenze della Corte hanno effetti vincolanti e, in materia interpretativa, orientano l'applicazione uniforme del diritto in tutto il territorio dell'Unione.