Psicologia Giuridica
PSICOLOGIA GIURIDICA
IL PROCESSO PENALE
La psico giuridica è una branca della psico che nasce nel tentativo di creare linguaggio comune tra psicologo e scienziato/giurista. Sono due mondi molto lontani tra loro ma si occupano sempre di comportamento umano. I giuristi si occupano di individuare comportamenti umani contrari alla legge assicurando la giustizia gli autori di reato.
Il Codice penale parla di indole, di intenzioni, di capacità, di danno subito… è pieno di psicologia. In diverse situa che hanno a che fare con il reato diventa importante avere chiari alcuni aspetti psicologici e quindi ricorre a un esperto di psicologia. Richiedono una perizia riguardo lo stato emotivo/ di intendere e volere nel momento del reato. Lo psicologo forense cerca di chiarire aspetti psicologici che servono al giudice per emettere la sentenza.
L’obiettivo dello psicologo è far stare meglio il paziente quando esce; il perito deve fare una valutazione per aiutare il giudice
Domanda peritale= richiesta di perizia “voglio sapere se al momento del reato era in grado i intendere di volere”
Il lavoro dello Psicologo forense è legato nella maggior parte dei casi per presunti abusi sessuali su minori
PSICOLOGIA GIURIDICA = Interfaccia tra due mondi, psicologico e giuridico
Lo psicologo forense necessita di una formazione apposita.
Penale: sangue; Civile: soldi
Cosa si intende per elemento psicologico del reato: si sostanzia nel dolo, colpa e pretereinzione
Omicidio colposo = per negligenza, imprudenza o imperizia, es: omicidio stradale
§ Dolo= con intenzione;
§ Colpa= contro l’intenzione;
§ Pretereintenzione= oltre l’intenzione
Omicidio doloso detto anche intenzione
(Deve esserci l’intenzione per processare e accusare)
· Negligenza= fare qualcosa in modo superficiale;
· Imprudenza= non rispetto le norme della normalità
· Imperizia= faccio qualcosa per cui non ho le competenze ma lo faccio ugualmente. È la forma meno grave di tutte
Assumersi il rischio vale già come dolo, meno grave
Dobbiamo aggiungere aggravanti all’omicidio stradale finché si arriva a un livello tale che il soggetto oggi va in carcere.
Il punto zero del processo penale è la notitia criminis; la denuncia. Non il reato perché finché non si viene a sapere di quello non si inizia il processo. I reati che non vengono denunciati si chiamano numero oscuro del crimine. Il 98% dei reati in Italia resta impunito
La denuncia significa portare a conoscenza delle forze dell’ordine della situazione-reato subita. La denuncia solitamente viene fatta contro ignoti, “non so chi mi ha rubato la macchina”, la querela invece è quando io sospetto già di qualcuno, contro un soggetto specifico che noi sospettiamo essere l’autore del reato.
La denuncia si fa da carabinieri, polizia, guardia di finanzia ecc. Le forze dell’ordine hanno l’obbligo di raccogliere il racconto di un reato che abbiamo subito senza entrare nel merito se quello che dico sia vero o no. Hanno l’obbligo di raccogliere la denuncia o la querela, non esistono denuncia non accettabili. Le forze dell’ordine mandano la denuncia alla procura della repubblica, un ufficio giudiziario con a capo il procuratore capo che si avvale di altri, sostituti procuratori che sono anche magistrati
Le denuncia arrivo al sostituto procuratore e leggendo la denuncia decide se davvero sussiste un reato. Quando legge la denuncia e ravvisa ipotesi di reato ha l’obbligo di avviare una azione penale, in Italia vige il principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale: il procuratore ha l’obbligo di procedere. (nella realtà non avvengono azioni penali per ogni singolo reato)
Si avvia così l’azione penale = inizia la fase delle indagini preliminari, gestite organizzate dal sostituto procuratore della repubblica. Per i reati più complicati (come gli omicidi) può avvalersi nell’indagine di un’altra struttura pubblica, la polizia giudiziaria.
La polizia giudiziaria è l’insieme di più forze dell’ordine, professionisti che vengono tolti dai classici compiti per inviarli a reparti di tipo tecnico, ci sono tecnici, fisici… per fare il sopraluogo tecnico → arrivano sulla scena del delitto. Sono al servizio del sostituto procuratore per indagare sull’ipotesi di reato.
Il sostituto procuratore (sp) cerca di raccogliere testimonianze sul reato e nel momento in cui legge nella querela che io sospetto di professore x, gli manda un avviso di garanzia, una sorta di tutela per avvisarlo che si sta indagando su di lui. Il professore è ora indagato. Il professore può decidere se richiedere un avvocato o meno.
Tutte le indagini della polizia giudiziaria avvengono sotto il controllo generale di un giudice, GIP, giudice di indagini preliminari ha il compito di controllare che le indagini vengano svolte nel modo corretto e l’operato del sp.
Sp e avvocato lavorano in modo autonomo
Il termine per le indagini preliminari è di 90 giorni, dopo il termine possono verificarsi 3 possibilità
§ Se al termine il sp non avrà raccolto nessun elemento contro il sospettato, il caso viene archiviato
§ Il sp o l’avvocato del sospettato chiede altro tempo per chiudere l’indagine, chiede una proroga concessa del GIP (analisi del DNA richiede mesi ad es)
§ Finite le indagini il sp chiede al GIP la fissazione della data dell’udienza preliminare la quale sarà gestita da un altro giudice il GUP (giudice udienza preliminare) per presentare cosa hanno scoperto durante le indagini: FRASE DISCOVERY.
Il GUP valuta ciò che è stato trovato dal sostituto proc e dall’avvocato del sospettato e ha due possibilità
· Archiviare il caso, quando gli elementi non gli fanno sorgere il dubbio che il sospettato sia colpevole
· Se sulla base delle indagini, sorge il dubbio rinvia a giudizio il sospettato andando a processo a carico del sospettato che da “indagato” diventa “imputato”
Inizia la fase del DIBATTIMENTO
Il dibattimento è il vero e proprio processo. Tutto insieme, anche indagini preliminari, è il procedimento penale
Nel tribunale avviene il processo, quelli più gravi sono giudicati da una serie di giudici: corte di assise, composta da giudici togati, di carriera + giudici popolari.
Il giudice deve essere super partes, oltre al giudice c’è il sp che nel processo diventa pubblico ministero/pubblica accusa e dall’altra parte l’avvocato ed eventualmente l’imputato
Nel processo italiano le parti fondamentali non sono imputato e vittima ma imputato e stato, la vittima non c’è, la vittima ha diritto ad un risarcimento economico. Io, vittima, chiedo di costituirmi parte civile per chiedere il risarcimento; mi siedo dietro il pubblico ministero. Se non mi costituisco parte civile il processo si fa ugualmente, è una parte non necessaria. Pubblico ministero e difesa sono le parti necessarie del processo. (domanda d’esame)
Pubblico ministero, difesa, parte civile e giudice sono i soggetti del processo
Accusa e difesa nel processo hanno gli stessi potere
Durante il dibattimento accusa e difesa si trovano davanti al giudice e ripresentano gli elementi che avevano raccolto nell’indagine. Avviene il cross examination, tiro incrociato delle parti: (1:45)
La cross examination si compone di tre parti: Esame, Controesame e Riesame
Il pubblico ministero fa l’esame del testimone, la difesa fa il controesame e il pubblico ministero farà il riesame e poi tocca alla difesa fare uguale e viceversa con i controesami
Il pubblico ministero deve dimostrare che il tipo è colpevole non il contrario, la difesa deve creare un ragionevole dubbio. Finito il controesame posso riascoltare il sospettato
Finiti esami e controesami il giudice decide se gli elementi sono validi. L’elemento di prova assume dignità di prova solo se supera il tiro incrociato delle parti. Se al giudice sorge il dubbio non può condannarlo, se c’è un dubbio si assolve sempre.
Finite le tre fasi finisce il dibattimento
Terminato il dibattimento inizia la fase della camera di consiglio, fase in cui i giudici (se corte di assise otto giudici) si ritirano dall’aula vanno nella camera di consiglio per decidere. La riunione può durare anche mesi finché non si arriva alla sentenza. Una volta che hanno deciso rientrano nell’aula e in piedi il presidente della corte d’assise legge il dispositivo della sentenza. “il professore viene condannato alla reclusione”
Da questo momento i giudici avranno 60 giorni per depositarne le motivazioni, perché hanno deciso di condannare o assolvere sulla base delle prove portate.
Il giudice quando decide se il soggetto è colpevole o no lo esprime a modo suo, non ci sono delle regole stabilite però il fatto che il giudice decide e suo piacimento è rischioso, per questo il giudice avrà l’obbligo di motivare.
Il nostro codice prevede che dopo le motivazioni le parti non soddisfatte possono fare ricorso all’appello in cui si chiede ad un altro giudice di ritestare le prove. Una nuova sentenza indipendente dal primo. Un giudice di grado più elevato che rivaluti le prove. Appello “cartolare”
Le sentenze possono essere assoluzione o condanna. Quando il giudice condanna? Quando è convinto della colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. Non solo “dubbio” perché deve avere senso, essere ragionevole. In tutti gli altri casi deve assolvere, per quattro motivi diversi:
§ Per non aver commesso il fatto: il fatto è avvenuto ma non è stato l’imputato
§ Perché il fatto non sussiste: nessuno ha mai rubato l’auto
§ Perché il fatto non costituisce reato: il fatto è avvenuto ma non era reato
§ Per insufficienza di prove
La corte di cassazione non rappresenta un terzo grado di giudizio perché mentre gli altri sono giudici di merito, la corte di cassazione si chiama giudice di legittimità, non ha il compito di entrare per la terza volta nella valutazione ma solo di accertare che il primo e il secondo grado siano stati svolti in modo corretto dal punto di vista formale. Se trova un errore formale cassa, annulla la sentenza nel grado dove si è verificato l’errore e dispone che da lì si ricominci.
Se la corte non rileva errori formali confermerà la sentenza di secondo grado che da quel momento diventerà definitiva quindi immodificabile ed esecutiva quindi da quel momento produce gli effetti. Finché la corte di cassazione non fa la sua sentenza l’imputato rimane innocente e rimani libera finché non decidono. Finché non è definitiva non produce i suoi effetti, a parte un’eccezione: quando la sentenza produce già gli effetti prima che diventi definitiva si chiama custodia cautelare in carcare, in tre casi:
§ rischio di pericolo di fuga
§ rischio di reiterazione del reato
§ rischio di inquinamento delle prove
Se alla fine del processo il soggetto sarà condannato gli verrà scontata la pensa per il tempo che è rimasto in custodia, se viene assolto h diritto ad un risarcimento.
Non tutti i processi arrivano a cassazione, se tutti sono soddisfatti diventa definitiva la sentenza di secondo grado.
Eccezione: revisione del processo, quando vi è una sentenza definitiva di condanna e dovessero emergere dopo elementi che mostrano la scorrettezza della condanna gli avvocati possono chiedere la revisione. La revisione è possibile soltanto se la sentenza sbagliata è di condanna. Principio del ne bis in idem.
Incidente probatorio: in casi eccezionali la prova vera e propria si forma incidentalmente nelle fasi delle indagini preliminari. Quando l’elemento è facilmente deperibile come la traccia di DNA, già nelle indagini preliminari si analizzano le prove perché potrebbero rovinarsi quindi sarà già prova. Sia con il DNA sia con i testimoni oculari anziani o più fragili. Congelo il dato analizzato e lo utilizzo nel dibattimento.
Se nel processo normale sp e difesa lavoro in modo autonomo e dobbiamo fare incidente probatorio dobbiamo garantire il contraddittorio delle parti (il tiro incrociato) quindi si invia un comunicato al sospettato se vuole partecipare.
(ascolta l’audio per vedere se manca qualcosa)
IL CRIMINAL PROFILING
Il criminal profiling si basa su un assunto: la scena del delitto rispecchia la personalità dell’autore del reato quindi studiando la scena si potrà ricavar il profilo di personalità di un utente sconosciuto. L’obiettivo è trovarlo, processarlo e poi condannarlo. Lo psicologo potrebbe essere chiamato per studiare il criminal profiling.
Dobbiamo definire la scena del delitto
Diventa scena del delitto nel momento in cui la morte è causata da un reato: un comportamento è un reato o no a seconda che sia nel Codice penale. Se la morte non è attribuita ad un reato non è scena del reato.
Non è scontato che la morte sia avvenuta nello stesso posto dove sia ritrovato il corpo. Si delimita la scena fin dove si pensa si possano trovare tracce utili ma sono tutte supposizioni, nulla di certo. Arrivano i criminalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, delimitano la scena per evitare che la scena venga contaminata o che le persone vengano contaminate dalla scena.
Inizia poi il sopralluogo tecnico giudiziario
Si sequestra tutto ciò che si presume sia collegato alla scena del delitto. Chi fa il sopraluogo decide fin dove delimitare la scena, cosa repertare e cosa no, cosa analizzare e cosa no.
È un’attività interpretativa.
Chi fa il sopralluogo dovrebbe limitarsi a registrare e decidere la scena senza nessuna interpretazione perché quello spetta al criminologo. Già delimitare la scena è un’attività interpretativa.
I RIS o la polizia scientifica arrivano con il pregiudizio che è stato commesso un delitto; se hanno chiamato loro vuol dire che si pensa sia stato compiuto un delitto ma non è sicuro.
Il criminal profiling nasce negli anni ‘70 in un’accademia in Virginia ad opera di agenti dell’FBI, i quali decisero di rianalizzare tutte le scene del delitto della loro carriera e vedere se dalla scena del delitto fosse possibile ritrovare la personalità dell’autore del reato. Studiano i delitti vecchi e arrivano a suddividere le scene del delitto in scene organizzate e disorganizzate:
§ Organizzata: non si trovano tracce riferibili all’autore del reato
§ Disorganizzata: si trovano tracce riferibili all’autore del reato
Da questa distinzione ne ricavarono un'altra: gli autori possono essere organizzati o disorganizzati ⇢ l’autore organizzato non lascia tracce, quello disorganizzato lascia tracce.
L’errore metodologico che compiono questi esperti è il passaggio successivo: “se l’autore è organizzato vuol dire che era sano di mente, se era disorganizzato aveva una patologia che non gli consentiva di progettare il colpo.” Esistono patologie in virtù delle quali difficilmente l’autore lascerà tracce sulla scena del delitto, difficilmente commetterà errori.
Distinguono poi anche il modus operandi dalla firma: il modus operandi comprende tutte quelle attività attuate dall’autore finalizzate al delitto. La firma è il segno distintivo che l’autore lascia sulla scena per attribuirsi la paternità del crimine. Michele Profeta lasciava una carta da gioco come firma; Zorro è stato il primo a firmare i suoi delitti
L’assunto di base del criminal profiling è che la scena del delitto rispecchia la personalità di chi ha agito sulla scena, studiando la scena si può ricavare la personalità. La scena del delitto è una fotografia di una situazione statica a due dimensioni, base e altezza, manca la dimensione della profondità e quella temporale, caratteristiche del criminologo
Grazie alla scena del delitto sappiamo il risultato finale ma non come siamo arrivati a quel punto
Il criminologo si occupa di ciò che è successo fino al reato, il criminalista solo la scena statica, fisica non psicologica
La scena del delitto ci può dire qualcosa in merito al comportamento, il quale ci dice dello stato emotivo. Ma dal comportamento o dallo stato emotivo NON si deduce la personalità.
In alcuni casi si può capire anche il movente
Per tracciare un profilo di personalità occorre avere la persona davanti, collaborante, fare colloqui… è impossibile farlo di una persona sconosciuta! Si viene radiati dall’albo degli psicologi
Il criminal profiling non è un procedimento scientifico!
Approccio investigativo corretto utilizza un approccio falsificazionista mentre il criminal profiling utilizza un approccio verificazionista
Io investigatore mi creo uno pregiudizio su cosa potrebbe essere successo, creo un’ipotesi e cerco poi gli avvenimenti in grado di confermare le mie ipotesi.
Il metodo verificazionista è il metodo per sbagliare, l’approccio corretto dovrebbe essere falsificazionista cioè mi creo un’ipotesi, un pregiudizio e anziché cercare elementi che confermino la mia tesi cerco elementi che possano confutare la mia ipotesi, quando non avrò trovato nessuna prova contro sarà un approccio scientifico. Deve chiedersi “E se le cose non fossero andate così?”. Il criminal profiling è uno strumento verificazionista.
Metaforicamente il criminalista è colui che entra nella scena e cerca le tracce in basso; il criminologo arriva nella scena e guarda indietro cercando di ricostruire cosa sia successo tra vittima e autore del reato fino a un minuto prima del reato.
§ Il criminalista è un tecnico, si chiede chi è stato?
§ Il criminologo si chiede Perché?
Geographical profiling: in base a dove l’autore ha colpito si può individuare la zona di residenza, calcoli matematici molto complicati, affinché possa funzionare devo avere a disposizione tutti i delitti, altrimenti si sballano i calcoli e occorre che l’autore non cambi mai la residenza (non funziona)
I delitti del mostro di Firenze
(Il caso giudiziario più bello della storia)
Le vittime devono essere sempre al centro dell’attenzione del criminologo, piuttosto che degli autori:
Otto duplici omicidi:
§ 1968: Barbara Locci, Antonio lo Bianco
§ 1974: Stefania Pettini e pasquale Gentilcore
§ 1981: Carmela de Nuccio e Giovanni foggi
§ 1981: Susanna cambi e Stefano baldi
§ 1982: Antonella Migliorini e Antonio Mainardi
§ 1983: Horts Meyer e Uwe Rusch
§ 1984: Pia Rontini e Claudio Stefanacci
§ 1985: Nadine Mauriot e Jean Michel Kravechvili
In Italia sono stati commessi altre centinaia di omicidi, circa 450 omicidi all’anno.
Esisteva un sistema detto “S.A.S.C. “sistema di analisi della scena del crimine: questionario con domanda per coloro che facevano il sopralluogo per metterlo all’interno di un database e confrontarlo con tutti gli omicidi.
Questi 8 duplici omicidi vengono sputati fuori dal pc perché erano troppo simili per essere indipendenti l’uno dall’altro.
Cos’hanno in comune? Sempre giovani copie appartate in auto in procinto di consumare un atto sessuale, tutti tra le 23 e le 24, tutti in giorni prefestivi, tutti in provincia di Firenze, tutte le vittime uccise con la stessa arma di fuoco attraverso il finestrino anteriore sinistro, alle donne veniva esportato il pube e il seno sinistro. Tutti questi elementi hanno fatto dire che erano simili.
Di queste otto coppie la prima era una coppia di amanti, venne condannato il marito della vittima donna, il quale confessò il duplice omicidio di moglie e amante e venne condannato. Venne indagato anche per gli altri 7. (venne condannato perché confessò il delitto ma solo perché avevano minacciato il figlio, in realtà era innocente) Per questo delitto era in carcere il marito, l’unico delitto in cui c’era un testimone oculare, Natalino Mele, figlio della vittima donna che durante il rapporto sessuale dormiva nel sedile posteriore. Il bambino in piena notte suona un campanello di un’abitazione e chiede aiuto ma non quadravano gli elementi. Il bimbo riferirà che non ricorda chi lo accompagnò davanti alla casa, era senza scarpe ma con i calzini bianchi puliti, aveva citofonato per chiedere aiuto in un punto troppo alto in cui era impossibile che avesse chiesto aiuto…
Il delitto dei due ragazzi tedeschi, due omosessuali, uno dei due portava i capelli lunghi quindi scambiato per una donna e non venne esportato niente dagli uomini.
Il primo nel 68, l’ultimo nel 85. Nel 1884, dopo il settimo e prima dell’ottavo, la procura di Firenze decide di costituire la SAM, squadra anti-mostro, con il compito di cercare l’autore di questi delitti. Chiamano il poliziotto italiano Ruggero Perugini che stava facendo criminal profiling nell’accademia di Modena. Seleziona una squadra di poliziotti e quattro criminologici tutti della scuola di criminologia di Modena, viene chiesto loro di tracciare un profilo di personalità applicando il classico criminal profiling. Un giornalista all’aeroporto chiede se perugini fosse tornato per la caccia al mostro e perugini disse in camera rivolgendosi al Mostro di chiamarlo, che si rivolgeva direttamente a lui: “Mi rivolgo direttamente a te, so che mi ascolti, hai bisogno del mio aiuto, dicono che sei un mostro ma non ci credo, telefonami io ti posso aiutare”
Nell’1884 la SAM si mette al lavoro e poi avviene l’ultimo omicidio nella tenda in cui dormono una coppia uccisa e asportati pube e seno sinistro.
Si disse che il mostro stesse sfidando gli acquirenti perché il mostro spedisce all’unico magistrato donna un lembo del seno sx imbustato in plastica e invia alla procura una parte di pistola avvolta in un lenzuolo e la spedisce alla procura.
I professionisti di Modena, in collaborazione con l’F.B.I., arrivano a stilare il seguente profilo del c.d. Mostro:
§ Di sesso maschile
§ Età̀ compresa tra i 35-40 anni
§ Agisce da solo
§ Non malato di mente
§ Delitti di natura sessuale con componenti feticistiche e sadiche (L’asportazione degli organi avveniva quando la vittima era ancora viva quindi si parla di sadismo)
§ Scelta casuale delle vittime
§ Soggetto connotato da iposessualità, sessualmente impotente che soddisfa i bisogni sessuali attraverso i delitti perché non veniva mai trovato sperma
§ Particolare rapporto con la figura materna
§ Mutilazioni finalizzate alla conservazione dei feticci
§ Eccessiva ritualità̀ al fine di ricreare la medesima atmosfera eccitatoria
§ Connotazione sessuale oggettiva
§ Stimolo eccitatorio avente connotazione sessuale
Cosa fanno a delineare queste caratteristiche? Il profilo è stato ipotizzato pensando al classico serial killer americano che agisce con motivazione di natura sessuale, basato su altri delitti classici, statisticamente coloro che agiscono così hanno queste caratteristiche = verificazione
Profilo fatto nell’84, dall’85 in cui avviene l’ultimo omicidio il Mostro da quel momento non colpisce più (ufficialmente)
Questo profilo viene inserito in un database in cui viene chiesto di “sputare nomi” di chi a Firenze ha queste caratteristiche, vengono identificati una centinaia di persone con l’aggiunta di essere già accusati di molestie sessuali.
Iniziano a indagare su queste persone finché nell’1885 arriva alla procura della repubblica di Firenze una lettera anonima, gli investigatori di solito non ci badano ma questa diceva di indagare Pietro Pacciani: concittadino, contadino
§ già stato in galera perché ha ucciso la fidanzata,
§ molestie sessuali
§ noto guardone che spia le coppie appartate in auto
Pietro Pacciani non è uno dei nomi sputati fuori dal database perché molto più vecchio. Indagano su Pacciani, scoprono che a 20 anni venne condannato per l’omicidio di Severino Bonini un ragazzo che il giorno dell’omicidio si appartò con la fidanzata di Pacciani. Arrestato a 20 anni processato e durante il processo la fidanzata di Pacciani confessa di essersi appartata con l’amante e ha visto Pacciani che li guardava, non ha fatto nulla finche io non ho mostrato il seno sx. Pacciani è uscito dalla casa e ha ammazzato Severino e preteso di avere un rapporto sessuale con la fidanzata con il cadavere davanti.
Viene condannato a 17 anni di carcere dopo ciò e dopo altri 10 anni per violenza sessuale su moglie e figlie, maltrattamenti alle figlie e moglie, Conosciuto come guardone perché la notte con amici spia coppiette in auto. Pacciani sembra avere tutte le caratteristiche del profilo del mostro.
A seguito di queste notizie viene disposta una perquisizione a casa di Pacciani, sempre nell’85, alla ricerca di elementi collegati e non viene trovato niente se non libri su magia nera, esoterismo, che dissero irrilevanti per l’indagine, vista la motivazione dei delitti indicata dai criminologi di Modena. perché gli omicidi erano di natura sessuale.
Le indagini proseguono per altri 7 anni, nel 92 fanno un’altra perquisizione in casa di Pacciani. La perquisiscono per una settimana, tutto quello che c’era venne devastato.
In una seconda perquisizione, nel 1992, viene rinvenuto nel suo orto un bossolo di un proiettile calibro 22, Winchester serie H. Nel garage trovano altri oggetti collegati, un album da disegno di origine tedesca risalente forse alla coppia di tedeschi del secondo omicidio. La SAM andò in Germania per controllare, la cartolaia riconosce la sua scrittura e coincide il tempo. Trovano anche un porta sapone sempre dei tedeschi e un lembo di lenzuolo corrispondente alla parte mancante del lembo spedito dal Mostro, Pacciani viene arrestato con l’accusa di essere il mostro di Firenze e lo arrestano preventivamente (timore che possa scappare prima).
Nel 1994 inizia il processo di primo grado a suo carico, che si conclude lo stesso anno con la condanna a 7 ergastoli e l’assoluzione per il primo omicidio del 1968. Viene ritenuto l’unico responsabile dei delitti.
In primo grado vengono chiamati testimoni per il processo. Il primo filmato riguarda l’unico ancora vivo, Lorenzo Nesi, dal pubblico ministero Canessa perché testimoniò di aver visto Pacciani passando in macchina in quella zona. Nesi è un amico di Pacciani con il quale andava a spiare le coppiette di notte, tutte le domeniche pomeriggio andavano a Firenze dove avevano rapporti sessuali con una prostituta. Nesi testimonia di aver visto Pacciani ma quando l’ha visto era in compagnia dell’amante (e in aula c’è la moglie che lo ascolta) quindi è molto restio nel testimoniare.
Testimonianza di un ex poliziotto che ha girando tra i boschi ha riconosciuto Pacciani e lo ha preso a sassate
Testimonianza della prostituta, ascoltata perché il pubblico ministero le chiese come si comportava nei rapporti sessuali ed era molto violento e graffiava il seno. Per suggestione il giudice dice “seno sinistro” ma in realtà non è mai stato detto.
Intercettazione ambientale, cimici in casa, la moglie viene convocata in caserma: Pacciani le dice cosa deve dire e la moglie fa le prove per dire che ha capito.
Mario vanni, lo scemo del villaggio, viene chiamato a testimoniare insieme a Giancarlo Lotti il catanga: al processo di primo grado negano di essere guardoni.
Il processo di Pacciani di primo grado si conclude alla condanna di 7 ergastoli con l’accusa di essere il mostro di Firenze. Vengono sentiti Vanni e Lotti
Pacciani ricorre in appello ed emette una nuova sentenza: durante il secondo grado cambiano i vertici della SAM, cambia Perugini e arriva Michele Giuttari: diventa capo della SAM e chiede di avere il fascicolo del mostro di Firenze. Inizia “l’inchiesta bis”
Il 12 febbraio del 1996 viene arrestato Mario Vanni con l’accusa di essere complice di Pacciani in almeno uno dei duplici omicidi ma il giorno dopo Pacciani viene assolto per non aver commesso il fatto. Vanni verrà condannato all’ergastolo, vanni sarà condannato a 30 anni di reclusione e Faggi verrà assolto.
Giuttari riprende in mano i delitti e gli vengono dei dubbi e con un approccio falsificazionista si chiede: Se non fossero di natura sessuale? Le autopsie sulle vittime femminili avevano fatto dire che l’asportazione degli organi si può fare solo con entrambe le mani e i delitti sono avvenuti al buio di notte, perciò, sarebbe servito un complice che reggesse una torcia.
Anche in un altro omicidio, il ragazzo che venne trovato lontano dalla tenda, viene bloccato in strada. Forse sulla scena non c’è solo Pacciani, se ci sono anche altre persone i delitti non possono essere dichiarati di natura sessuali perché se fosse così agirebbe da solo.
Giuttari rivede le perquisizioni a casa di Pacciani e nell ‘85 vengono ritrovati libri su magia nera ecc. che non avevano stimolato interesse per la motivazione sessuale. Inizia a indagare su Vanni e Lottari come complici di Pacciani. Vanni interrogato disse “io con Pacciani facevo solo merende”.
Vanni e lotti vengono indagati per essere complici nel processo di appello, il giorno stesso che vanni e lotti vengono rinviati a giudizio, inizia il processo di primo grado in cui Pacciani viene assolto dalla corte d’assise d’appello.
Pacciani venne assolto per non aver commesso il fatto perché le prove non erano sufficienti, il pubblico ministero sostenne la sua innocenza.
Si scopre successivamente che Pacciani dopo ogni delitto, (a parte il primo) nei giorni seguenti versava centinai di milioni di lire in contanti sui libretti al portatore da una suora. Incassava tantissimi soldi dopo il delitto. L’ipotesi di Giuttari: Pacciani insieme ai due complici non fossero pervertiti sessuali ma dei sicari che uccidevano le coppiette in cambio di denaro. Anche i due complici Vanni e Lotti furono trovati carichi di soldi.
Si inizia a indagare a una presunta setta satanica che avesse commissionato i delitti in cambio di denaro: pagati da una setta per ottenere un pube e un seno da utilizzare nelle messe nere, riti in cui servivano gli organi genitali femminili.
Pacciani viene assolto ma Vanni e Lotti condannati per essere i suoi complici, in appello e in cassazione. (La cassazione ha il compito di verificare che non ci siano errori formali.)
La sentenza che ha assolto Pacciani è stata annullata dalla cassazione per un difetto di forma nel secondo grado, annullando cosi il processo di secondo grado e ordinando di rifare il secondo grado.
Pacciani rischia di nuovo sette ergastoli ma muore in circostanze misteriose: morto in casa con in corpo un farmaco controindicato per i cardiopatici come lui, a dosi dieci volte il normale che gli prescrisse un criminologo, suo consulente in processo, Francesco Bruno. Gli vengono trovati i pantaloni calati e in vino un drappo di lino bianco con simboli particolari. Un esperto di sette sataniche analizzò queste simbologie e trovò che erano simboli utilizzati per punire un traditore. Il sospetto è che qualcuno gli abbia detto che rischiava l’ergastolo, quindi, viene ucciso perché non parlasse e non facesse i nomi dei complici
La moglie viene messa in una casa di riposo con le figlie, tutte con un ritardo mentale.
Alla fine, la verità processuale era che Pacciani, Vanni e Lotti erano i mostri di Firenze che agivano in cambio di denaro per una setta satanica. Francesco bruno, consulente e criminologo di Pacciani che ha prescritto il farmaco apparteneva ai servizi segreti italiani e nell’84 gli venne chiesto un profilo criminologico del Mostro.
Bruno nell’84 fa un profilo come quello degli esperti di Modena:
§ forse i delitti non sono di natura sessuale,
§ forse di setta satanica
§ potrebbe essere la setta della “Rosa Rossa” che si ritrova in una chiesa sconsacrata di Firenze oggi adibita ad albergo.
Questo profilo rimase nascosto fin quando non indagarono bruno per la morte di Pacciani
Indagano per essere i mandanti dei tre mostri anche Maurizio Costanzo e Alberto Bevilacqua, (che ha scritto un romanzo intitolato la rosa rossa). Si scoprì che non era Maurizio Costanzo ma la moglie di bruno
Lotti è stato l’unico di aver confessato che erano loro tre i mostri, gli altri hanno sempre negato.
L’IMPUTABILITA’
Situazione nella quale ci troveremo a lavorare come psicologi forensi, ovvero la valutazione della personalità di un autore di reato già individuato
Nel sistema penale italiano affinché l’autore del reato venga condannato per il reato è necessario dimostrare la sua responsabilità materiale rispetto al reato commesso e la sua rimproverabilità psicologica
Responsabilità materiale= dimostrare in processo che il fatto reato è stato commesso materialmente dall’imputato. La mia azione ha provocato il reato; il collegamento tra l’azione di reato e il risultato dell’evento (es: la morte) = nesso causale
Se sparo ad una persona e non muore sul colpo ma entra in coma e muore dopo sette anni per infezioni ospedaliere → il nesso causale è già ambiguo
I delitti ambientali seguono la stessa logica: morire di cancro perché mi ammalo o perché sono vicina a strutture di amianto? Dovrei dimostrare in processo che mi sono ammalata perché vivo lì. La responsabilità materiale non è facile da dimostrare
La “Probatio diabolica” è la prova impossibile, letteralmente = “la prova dell’esistenza del diavolo”, provare che se non fossi vissuta a Taranto vicino alle strutture di amianto non mi sarei ammalata (è impossibile come provare che esiste il diavolo)
Per condannare un soggetto per un reato commesso è la sua rimproverabilità psicologia, gli può essere rimproverato dal punto di vista psicologico altrimenti non sarebbe condannato
Si traduce nel concetto di imputabilità che vuol dire rimproverabilità psicologica (in psicologia)
Nell’art 85 si dice che Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.
Il diritto prevede che l’uomo adulto sia responsabile delle proprie azioni. Le minacce di sanzioni dovrebbero regolare la sua condotta. L’individuo deve avere la possibilità di agire diversamente. Il libero arbitrio è al centro del sistema penale di tipo occidentale, la sanzione penale senza libero arbitrio non ha utilità pratica. L’individuo però è soggetto a influenze esterne che rappresentano spinte esterne e interne cui la sua condotta è correlata.
Agostino Gemelli era un frate criminologo allievo di Lombroso, positivista che rispetto al reato si interrogò sul rapporto tra delitto e personalità dell’autore. Studiò le stimmate di Padre Pio per verificare se fossero reali o meno. Gemelli disse che padre pio era un isterico e si autoinfliggeva le stimmate ma in realtà non c’erano prove
In pieno illuminismo, ’700, Cesare Beccaria scrive un testo “Delitti e delle pene” nel quale parla del concetto di libero arbitrio nel quale afferma che l’uomo è libero di scegliere quali comportamenti tenere in società quindi se decide di commettere reati dovrà essere punito attraverso una sanzione, detta pena. La pena doveva essere retributiva, provocare dolore e sofferenza, proporzionata alla gravità del reato commesso; certa nella sua durata e certa nella sua applicazione. Come si definisce la gravità del reato? La gravità dipende anche da cultura a cultura, è diversa la scala dei valori
La pena deve essere certa nella durata e nell’applicazione.
· Nella durata: prima di commettere il reato devo essere certo della pena,
· Nell’applicazione: deve essere applicata tutte le volte per un dato reato
L’elemento di deterrenza è la certezza dell’applicazione della pena ⇢ sarebbe più efficace. Se invece di aumentano le pene non si fa decrescere il livello di criminalità
Questa è la scuola classica di Cesare Beccaria
Inizi del 900 entra una corrente, scuola positiva, con Cesare Lombroso, medico legale e psichiatra, padre fondatore dei criminologi. Lombroso affermava che le persone non hanno il libero arbitrio ma il comportamento dell’uomo è determinato da fattori biologici ed ereditari. Se un soggetto commette un reato è perché è stato costretto da fattori biologici. Individua l’uomo delinquente come delinquente nato, in quanto medico militare studia la fisionomica di giovani ventenni che dovevano fare servizio militare e misurava peso, altezza, spalle, circonferenza del cranio…
Confronta poi questi dati con quelli dei carcerati. Voleva abbinare caratteristiche fisiche al reato
Quando fece l’autopsia a Villella scoprendo una fossetta occipitale mediana, tipica degli animali inferiori.
Lombroso diceva che non è giusto punire un soggetto per un reato perché non è libero di scegliere se commette un reato o no. Bisogna proteggere la società da queste persone, quindi, non è giusto punirle ma isolarle socialmente attraverso l’applicazione di misure di sicurezza.
Quindi Scuola classica ⇢ Beccaria
· libero arbitrio
· pena
Scuola positiva ⇢ Lombroso
· determinismo
· sicurezza
Le misure di sicurezza hanno carattere rieducativo, terapeutico non dolorose e dovrà durare finché dura la pericolosità della persona, durata indeterminata. Erano detti manicomi criminali, oggi questi luoghi si chiamano “REMS” residenza misure di sicurezza
Il nostro sistema penale attuale prevede sia le pene classiche che le misure di sicurezza che dovranno essere applicate a coloro che non possono essere rimproverati psicologicamente per il reato commesso perché incapaci di intendere e volere al momento del fatto.
Sistema del doppio binario= è prevista una serie di pene per gli autori del reato che sono “sani di mente” ma ci sono misure di sicurezza per chi ha commesso il fatto ma non possono essere rimproverati a causa di una malattia mentale
Pena + misura di sicurezza = doppio binario
I sistemi penali nei secoli sono di tre tipi:
§ diritto penale del fatto
§ diritto penale della persona
§ diritto penale misto
Diritto penale del fatto: sistemi penali che tenevano conto del reato commesso indipendentemente da riflessioni sull’autore, considerabile è solo il fatto commesso. È un sistema molto rigido ma garantisce a tutti lo stesso trattamento, non tiene in conto le variabili.
Diritto penale della persona: che tengono conto soltanto delle caratteristiche dell’autore indipendentemente dl reato che ha commesso
L’incrocio di questi due ha fatto iniziare il diritto penale misto: valutazioni del reato commesso e della personalità, quantificazione della pena. Questo è il nostro sistema penale attuale.
L’articolo 133 del Codice penale è la valutazione agli effetti della pena: nell’esercizio del potere discrezionale il giudice deve tenere conto della gravità del reato e anche della capacità a delinquere del colpevole. Il giudice è obbligato a tenere conto di tutte queste caratteristiche, nelle motivazioni dovrà scrivere il perché menzionando tutte le variabili “per quanto riguarda i motivi a delinquere, per quanto riguarda il carattere del reo…”
Deve tenere conto della personalità dell’autore quando deve quantificare la pena
Il codice di procedura penale dice all’articolo 220: copia
Se il giudice si trova di fonte un soggetto accusato di reato e deve processarla può nominare un consulente solo se ha il sospetto che il soggetto avrebbe potuto essere pazzo al momento del reato, se ritiene invece che la persona sia sana di mente non può nominare un consulente.
L’articolo vieta il ricorso alla perizia ma il giudice comunque compie la valutazione psicologica
Perizia psicologica: valutazione della personalità fatta da un esperto su autore di reato considerato sano di mente, vietata dal nostro ordinamento, l’unica ammessa è quella psichiatrica: disposta quando c’è il sospetto che ci sia una malattia mentale.
Perizia psichiatrica non vuol dire fatta da psichiatra ma in presunzione di malattia mentale! non necessariamente con uno psichiatra, anche uno psicologo può farlo.
Mentre in alcuni paesi si considerano non imputabili coloro che sono affetti da malattia mentale diagnosticata, indipendentemente dall’incidenza di tale malattia mentale al momento del fatto; in Italia si ricorre ad una criteriologia mista= richiedono la presenza di un’infermità ma occorre che tale infermità abbia inciso sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto-reato.
Dunque, secondo il nostro ordinamento sono imputabili coloro che, nel momento del fatto, non erano affetti da infermità mentale, e coloro che non lo erano per cause non dovute a infermità mentale. I soggetti non imputabili sono sottoposti a misure di sicurezza con scopo difensivo per la società e terapeutico per i soggetti stessi.
È opportuno sottolineare la differenza tra la differenziazione tra concetto di imputabilità e responsabilità materiale.
Per quanto riguarda la responsabilità penale, parliamo di responsabilità oggettiva/materiale, è riferita a un rapporto di causalità materiale. Deve esserci dunque il nesso di casualità
Per quanto concerne l’imputabilità diminuita, cosiddetta seminfermità secondo la legge l’infermità di mente rilevante ai fini dell’applicabilità della diminuente deve essere da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere.
Ponti definisce l’imputabilità come una condizione psichica nella quale si deve trovare alcuno per poter essere sottoposto alla sanzione penale.
Capacità di intendere e di volere
Il nostro sistema penale prevede 5 cause di esclusione dalla punibilità del reato, 5 cause tassative, non risponde del fatto commesso se non era capace di intendere e di volere per una di queste cause: vizio totale di mente, minore età, intossicazione cronica da alcol, intossicazione cronica da stupefacente e sordomutismo.
Il soggetto non risponde del reato commesso perché al momento dl reato non era in grado di intendere e di volere per una di queste cause, non sono assolutamente concepibili altre cause.
Se sono cause così gravi da annullare totalmente la capacità di intendere, di volere o di entrambe. Se invece queste cause non sono così gravi da escludere completamente la capacità di intendere e volere ma abbastanza gravi da scemarle grandemente l’autore sarà punibile ma la pena sarà ridota di un terzo.
Cause di diminuzione dell’imputabilità sono le medesime ma in senso parziale: vizio parziale di mente, ubriachezza dovuta da causa maggiore, azione di sostanze, alcol, sordomutismo, minore età.
Capacità di intendere = capacità di distinguere il bene dal male, comprendere il valore sociale del mio comportamento. È l’attitudine a conoscere la realtà esterna ma anche rendersi conto del valore sociale pelle proprie azioni.
Capacità di volere = autodeterminarsi, fermarsi un attimo prima di commettere il fatto. L’attitudine ad autodeterminarsi, ciò determinarsi in modo autonomo tra i motivi coscienti in vista di uno scopo.
Se l’infermità comporta la perdita totale della capacità di intendere e volere parliamo di vizio totale di mente e il soggetto non può essere punito ma posto a misure di sicurezza.
Se la capacità di intendere o di volere fosse solo grandemente scemata parliamo di vizio parziale di mente e dovrà essere applicata una pena diminuita.
Per essere imputabili devono esserci entrambe, è sufficiente che una delle due sia anche solo grandemente scemata per avere la riduzione della pena di un terzo.
Nodo centrale della questione non è l’individuazione di una patologia definita ma la valutazione degli effetti giuridicamente rilevanti che tale patologia ha provocato → il rapporto di casualità
Quando il legislatore parla di “momento del fatto” si riferisce a un legame di tipo causale, un momento logico tra tipo di infermità e tipo di reato.
Infermità e malattia
Infermità= stato patologico che influisce in negativo sulle facoltà psico-fisiche di un soggetto. La maggior parte degli autori la ritiene più ampia della malattia= processo morboso che, disturbando o dissolvendo l’attività psichica, diminuisce la libertà e la responsabilità del soggetto.
Ogni considerazione in questo campo deve essere fatta al servizio del processo. C’è il rischio della strumentalizzazione di tali concetti per favorire la posizione processuale.
L’art 414 recita che per poter chiedere la sentenza di interdizione a capo di un soggetto è necessario che egli soffre di una infermità mentale attuale.
È scientificamente impossibile per un consulente rispondere al quesito peritale che chieda di accertare un’infermità mentale al momento del fatto-reato. Il consulente in questo caso dovrebbe rifiutare l’incarico. Il consulente si limita a valutare la presenza di infermità prima del fatto (attraverso documentazione medica), dopo il fatto per poi concludere con la sua risposta.
Il disturbo potrebbe essere transitorio, perciò, il consulente potrebbe trovarsi di fronte ad un soggetto perfettamente capace ma che non lo era al momento del fatto.
Nel nostro paese per escludere l’imputabilità di un soggetto non è sufficiente la valutazione diagnosticata di un’infermità ma occorre che tale infermità abbia inciso sulla capacità di intendere e di volere del soggetto.
Una valutazione suppletiva è quella legata al grado di pianificazione e di organizzazione del comportamento criminoso: “quanto più il reato è organizzato tanto più l’autore sarà imputabile”. In realtà non esiste alcuna relazione diretta tra programmazione e pianificazione dell’atto e la piena imputabilità dell’autore.
L’incapacità di intendere e di volere potrebbe essere legata anche a disturbi psicologici intensi come uno stress rilevante o una situazione di panico può divenire fonte di attenuazione dell’imputabilità. In queste condizioni portano l’agente a comportamenti che normalmente non avrebbe mai commesso e sarebbe giusto riconoscere una diminuzione di pena.
Affinché uno stato emotivo possa essere giuridicamente rilevante occorre che abbia sconfinato in una vera propria infermità. Una valutazione dello stato emotivo del momento possa incidere nel senso dell’applicazione di circostanze attenuanti, ma non riguardano mai il tema dell’imputabilità!
La valutazione diagnostica/psichiatrica viene fatta attraverso
· esame del fascicolo processuale
· analisi del fatto
· colloqui clini con l’imputato
· test
· colloqui con parenti
· TAC, esami del sangue
· Inchiesta psico sociale sull’imputato e l’ambiente di vita
La perizia può essere sempre e solo psichiatrica, quella psicologica è vietata
Le dinamiche di qualsiasi condotta non permettono di esprimere valutazioni sulla responsabilità dell’autore, sulla sua libertà di agire o sulla sua capacità di intendere. È dunque da evitare ogni tipo di interpretazione del reato addebitato al periziando, se non in presenza di una sua ammissione di colpa o accertamento di responsabilità materiali.
L’aspetto relazionale del fatto-reato è l’aspetto principale per una valutazione complessa di quanto accaduto!
La perizia psichiatrica è uno strumento di prova e in quanto tale deve essere convincente, motivata, documentata e comprensibile.
Capacità giuridica e capacità di agire
L’individuo come persona è centro di imputazione di diritti e di doveri. Al momento della nascita acquisisce la capacità giuridica che si concluderà solo con la morte mentre al compimento della maggiore età si acquisisce la capacità ad agire. Con la capacità ad agire si intende la capacità di disporre dei propri diritti e assumere doveri; diversamente dalla capacità di intendere e di volere con la quale si acquisisce la capacità di rispondere penalmente delle proprie azioni.
Sono state fissate cinque cause che escludono o diminuiscono la capacità di intendere o di volere, norme tassative dalle quali tenere massimo conto: vizio totale di mente, minore età, intossicazione da alcol/stupefacenti e sordomutismo.
Le alterazioni dell’affettività rilevano sull’imputabilità soltanto se sono dovute a cause patologiche, in caso contrario non saranno rilevanti per l’imputabilità.
1. VIZIO TOTALE DI MENTE
Non imputabile l’autore del reato che quando ha commesso il reato era, per infermità mentale, in stato che escluda capacità di intendere e di volere. L’incidenza di quest’infermità sul reato commesso. Cioè se l’infermità comporta la perdita totale della capacità di intendere e di volere
2. MINORE ETA’
Sotto i 14 anni non si è mai imputabili, qualsiasi reato. Sopra i 18 anni è sempre imputabile, a parte questi casi.
Tra i 14 e i 18 non vige nessuna presunzione di imputabilità o non imputabilità ma l’imputabilità di un autore di reato tra 14 e 18 va accertata caso per caso sulla base del grado di maturità raggiunto dal minore.
L’accertamento del grado di maturità del minore viene fatta attraverso una perizia psicologica perché si ritiene che abbia una personalità in divenire, potrebbe maturare prima o dopo, dipende da persona a persona. Per l’adulto è vietata, per il minore è obbligatoria
Il minore viene giudicato da un tribunale apposito: Tribunale per i minorenni, composto da giudici di carriera esperti (non popolari come con gli adulti), ha una logica diversa ⇢ il processo serve per rieducare il minore, non esiste pena.
3. CRONICA INTOSSICAZIONE DA ALCOL E/O 4. STUPEFACENTI
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il reato, non aveva la capacità di intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza data da forze maggiori. L’ubriachezza non derivata da forza maggiore non esclude ne diminuisce l’imputabilità, se la assumi al fine di commettere un reato la pena è aumentata.
Se è cronica intossicazione si applicano le condizioni della malattia mentale. Il soggetto che tutti i giorni ha effetti anche quando non assume la sostanza
5. SORDOMUTISMO
Se non aveva la capacità di intendere e volere per la sua infermità. Nel 1930 (a quando risale il Codice penale) si riteneva che il sordomuto non possedesse capacità sociali. Si diceva addirittura sordomuto o ceco
L’articolo 90 del Codice penale dice che gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità. Non serve a niente perché fuori dalle cinque cause non è ammesso nient’altro. Se i motivi non sono nelle cinque cause non sono considerabili. Nel 1981 venne abolito il delitto d’onore.
Quando lo psicologo forense viene chiamato per una perizia psichiatrica il giudice mi pone una domanda, il quesito peritale: Dopo aver effettuato le indagini e analisi opportuni, somministrato i test, fatto i colloqui dica se il soggetto era infermo di mente e questa infermità ha inciso sulla capacità di intendere e volere e se sì dica se il soggetto risulta socialmente pericoloso.
il consulente sancisce con la perizia se il soggetto può essere imputabile o meno. Se io consulente concludo che il soggetto al momento del fatto aveva un’infermità di mente devo dire se adesso risulta socialmente pericolosa. Se concludo che era sana di mente non posso rispondere alla domanda sulla pericolosità sociale.
Quindi nella perizia si risponde a due domande:
§ imputabilità
§ pericolosità sociale
Quindi a cosa serve una perizia psichiatrica? Valutare se un soggetto al momento del reato fosse inferma mentale, in grado di intendere e di volere. Non serve a dimostrare la responsabilità materiale (che lui ha compiuto il fatto) ma serve a dimostrare il suo stato mentale
Nella perizia vi è una doppia valutazione, la prima parte diagnostica è quella della diagnosi di infermità, la seconda parte è quella criminologica
Nel 2005 per la prima volta è stato detto che anche i disturbi di personalità rientravano tra le infermità
PERICOLOSITA’ SOCIALE
Se alla fine della perizia psichiatrica l’autore del reato risulta sano di mente il perito non si può esprimere sulla sua pericolosità sociale. Il collegamento infermità di mente-pericolosità sociale è una sciocchezza ma nel Codice penale è così ancora oggi.
Pericolosità sociale = concetto legato al concetto di rischio di recidiva, un soggetto è socialmente pericoloso quando al momento del fatto era affetto da un’infermità e c’è la probabilità che possa commettere nuovi reati.
Legato al concetto di probabilità, possibile per tutti compiere un reato ma non altrettanto probabile per tutti. Probabilità che un soggetto infermo di mente al momento del reato possa commettere un altro reato, non è scontato che se era infermo al momento del fatto lo sia ancora adesso ma questo dice il Codice penale. Legato anche al concetto di infermità di mente, se questa ha inciso sulla capacità di intendere e di volere al momento del reato.
Le persone ritenute socialmente pericolose verranno sottoposte a misure di sicurezza, ricovero in una rens, vecchio ospedale psichiatrico giudiziario. Le misure di sicurezza hanno scopo di difesa sociale, proteggere la società da persone inferme di mente che potrebbero commettere lo stesso reato una seconda volta, non ha scopo punitivo, non ha durata stabilita ma dura finché la persona è pericolosa socialmente, ogni sei mesi viene mandato un esperto a controllare il suo stato ⇢ se non è più pericoloso viene rilasciato, altrimenti rimane in struttura, anche tutta la vita e si chiama “ergastolo bianco”.
Le strutture sono chiamate OPG (=ospedale psichiatrico giudiziario).
| Imputabilità | Semi imputabilità | Non imputabilità |
Pena | SI | SI -1/3 | NO |
Misura di sicurezza | NO | SI/NO si valuta | SI/NO si valuta |
Es: Ferdinando Carretta ↓
Negli anni ‘90 a Parma scompare una famiglia intera; il padre era capo della Burnioli, un’azienda importante. Si disse che avesse fregato il nero dell’azienda e con questi soldi stessero andando in giro con il camper. Dopo 15 anni, se ne occupò “Chi l’ha visto?”, grazie alla quale riuscirono a trovare il padre a Londra che confessa la strage familiare in diretta tv. Non venne processato perché quindici anni prima venne ritenuto infermo di mente quindi ora non poteva essere imputabile, lo indagano per pericolosità sociale ma aveva una vita normale, un lavoro, una famiglia, un carattere mite quindi ritenuto non pericoloso socialmente, nonostante avesse ucciso la famiglia 15 anni prima. La valutazione di pericolosità sociale e infermità di mente sono indipendenti, è un collegamento scientificamente inesistente.
Se consentissimo la perizia psicologica su un soggetto sano di mente rischieremmo di creare pregiudizio nel giudice, potrebbe condannare l’autore di reato per suggestione. I reati che coinvolgono la sfera sessuale sono quelli con il tasso più alto di recidiva, le parafilie non sono malattie mentali quindi un pedofilo va in carcere e non è ritenuto pericoloso socialmente.
Il caso Gianfranco Stevanin
Nel 1994 Stevanin viene arrestato denunciato da una donna in fuga dalla sua macchina, la donna racconta di aver subito un’aggressione da parte di Stevanin durante un rapporto sessuale e una richiesta di scattare fotografie a contenuto pornografico. Viene arrestato e fanno una perquisizione in casa sua, vengono sequestrate centinaia di riviste e fotografie pornografiche, oltre che peli pubici. Vengono ritrovati anche i documenti di due donne scomparse tempo prima, oltre a schedine con prestazioni delle donne con cui aveva avuto rapporti sessuali. Dal 1995 si inizia a trovare cadaveri nei campi di Stevanin:
§ luglio ‘95 primo cadavere ritrovato
§ novembre ‘95 secondo cadavere
§ dicembre ‘95 terzo cadavere
§ luglio/agosto ‘96 confessa i quattro delitti
Le indagini
Il giudice in primo grado nomina come consulenti Fornari, psichiatra forense e Galliani, medico legale e criminologo. Il pubblico ministero chiama Lagazzi, docente di criminologia e psichiatra, conclude che Stevanin era sano di mente al momento del fatto quindi imputabile. Pinto, medico legale e Traverso, psicopatologo forense, i quali dicono che Stevanin non era affetto da infermità di mente a causa dell’incidente in motorino da giovane.
In primo grado viene condannato all’ergastolo, si conclude con il riconoscimento della piena responsabilità di Stevanin. Stevanin e i suoi chiedono il ricorso all’appello. Gli avvocati di Stevanin hanno detto che tutti gli esperti che hanno valutato erano medici legali, psichiatri, nessuno aveva specialità in neurologia e per vedere riguardo all’incidente serve un neurologo. In via eccezionale viene nominato un neurologo, il quale dice che Stevanin non è imputabile per gli omicidi, solo per l’occultamento dei cadaveri.
Durante i rapporti sessuali era consapevole che la partner stava morendo ma non riusciva a fermarsi. Quando occultava il cadavere era perfettamente capace di intendere e di volere quindi accusato solo per quello, 10 anni per questo + 10 anni di misure di sicurezze perché ritenuto pericoloso sociale.
Viene valutata la sua pericolosità sociale. Manca la corte di cassazione ⇢ La maggior parte delle volte si annulla il processo per mancanza di motivazione, infatti, anche in questo caso si annulla il processo di secondo grado per difetto di motivazione perché il giudice di secondo grado ha scritto che era convincente la perizia fatta dal neurologo, avrebbe dovuto citare tutte le perizie e dire perché prevalga la versione del neurologo. Viene rifatto il processo di secondo grado e condanna Stevanin all’ergastolo.
§ PRIMO GRADO: riconoscimento della piena responsabilità e condanna all’ergastolo
§ APPELLO: incapace di intendere e di volere nel momento in cui violentava e uccideva le vittime e pienamente capace nel momento in cui mutilava e occultava i corpi. Viene riconosciuta la sindrome del lobo frontale
§ CASSAZIONE: annulla parzialmente con rinvio la sentenza di secondo grado
§ SECONDO PROCESSO DI APPELLO: condanna definitiva all’ergastolo in quanto ritenuto pienamente capace di intendere e di volere
Alla fine, è stato condannato per ergastolo perché ritenuto non affetto da infermità di mente al secondo appello.
§ Video sul caso Stevanin
§ Esercitazione colloquio criminologico
(domande) Assumersi il rischio = dolo eventuale; ergastolo non hanno riconosciuto attenuanti, tranne la premeditazione (caso Pifferi)
Ergastolo = 30 anni. Prima l’ergastolo valeva per tutta la vita ma successivamente hanno modificato il codice perché la pena deve avere un fine rieducativo, anche il peggior criminale deve avere la possibilità di uscire e non morire in carcere.
LE DIVERSE CAPACITA’ PROCESSUALI
Situazioni in cui potremmo essere chiamati come psicologi forensi:
Prima del processo
§ Capacità di intendere
§ Di volere
Durante il processo
§ Capacità processuale o di stare in giudizio (quindi in processo)
§ Capacità passiva di imputazione
§ Capacità di rendere testimonianza
§ Capacità a delinquere
Dopo il processo
§ Tendenza a delinquere
Capacità di stare in giudizio = consiste nell'idoneità a proporre e a ricevere validamente la domanda e a compiere gli atti del processo
La capacità processuale = riguarda l’imputato e consiste nell’attitudine ad esercitare, in senso al processo, tutti i poteri riconnessi. Idoneità dell’imputato di comprendere il valore del procedimento penale a suo carico e sapersi determinare nella strategia difensiva.
L’imputato deve comprendere il valore del procedimento penale = capire quanto rischia per potersi determinare nella strategia difensiva → aiutare l’avvocato con ciò che io (imputato) so che posso usare per difendermi, confrontarsi con l’avvocato, partecipazione dell’imputato nella ricostruzione dei fatti, se il soggetto non partecipasse la strategia difensiva potrebbe risultare inefficace.
Affinché la difesa sia efficace è bene che l’imputato si consigli con l’avvocato. Non esiste solo una strategia difensiva ma tante, l’avvocato propone una strategia al cliente e lui sceglie.
Non costituiscono ostacoli allo svolgimento del processo né la minore età, né lo stato di interdizione, né di inabilitazione. In alcune situazioni può succedere che un cittadino non sia in grado di amministrare il proprio patrimonio, in questi casi i familiari possono chiedere sentenza di interdizione o inabilitazione.
Per persone gravi, Alzheimer o altro, il giudice pronuncia sentenza di interdizione e nomina un tutore che sostituisce la persona malata.
Se la situazione invece non è gravissima ma seria il giudice pronuncia sentenza di inabilitazione, il soggetto anziché sostituito viene affiancato da un curatore che aiuta questa persona per gli atti di amministrazione.
La maggior parte di questi casi avviene per circonvenzione di incapace, truffe agli anziani
!!!! Domanda esame:
L’incapacità di intendere e di volere si traduce in incapacità processuale solo se è successiva al commesso reato; durante il reato si tradurrebbe in non imputabilità.
Per parlare di incapacità di stare in processo occorre quindi che la persona fosse sana al momento del fatto è diventata “non sana di mente” successivamente; altrimenti si parlerebbe di non imputabilità. A differenza dell’imputabilità, l’incapacità processuale non influisce sulla colpevolezza e sulla quantificazione della pena ma sul procedimento. Il procedimento è sospeso fino a quando perdura l’incapacità processuale
In realtà non è corretto perché in Italia non basta l’accertamento di infermità di mente ma questa deve essere collegata al tipo di reato commesso. Potrei trovarmi di fronte ad un soggetto matto al momento del reato ma non c’entra nulla con il tipo di reato, è imputabile? SI. Però quello stato di infermità potrebbe centrare con la capacità di stare in giudizio.
ES: soggetto con delirio paranoideo fa un furto d’auto, è imputabile perché l’infermità non è legata al tipo di reato ma per questa infermità non ha capacità di stare in giudizio.
Nell’art. 70 si dice che quando vi è ragione di ritenere che per infermità di mente l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice dispone di perizia (psichiatrica)
↓ Questo articolo prevedeva che il soggetto fosse diventato matto dopo il reato, è stato ritenuto incostituzionale perché violerebbe l’art tre della Costituzione Principio e Uguaglianza dei cittadini. Se prevedessimo una disparità di violeremmo il principio di uguaglianza. Quindi la Corte costituzionale ha detto di riscrivere l’articolo togliendo il momento.
L’importante è che sia matto durante il processo, il momento in cui è diventato matto è irrilevante. Ai fini della valutazione della capacità di stare in giudizio dobbiamo valutare soltanto se al momento del processo è in grado di stare in giudizio, indipendentemente dal fatto che fosse già matto o se lo è diventato dopo. Il nostro sistema prevede che dobbiamo accertare che al momento del processo l’imputato sia matto, non quando lo è diventato.
La previsione (la vecchia formula) era prevista unicamente per situazioni in cui l’infermità era sopravvenuta al fatto. Nel 1992 la Corte costituzionale ha dichiarato tale previsione illegittima perché prevede disparità nel trattamento.
Se il giudice ha il sospetto che l’imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo dispone perizia. ⇢ Perizia psichiatrica: disposta in presunzione di infermità mentali, quella psicologica è vietata ma concerne la personalità. In questo caso si richiede quella psichiatrica perché stiamo parlando di infermità mentale, si chiede l’accertamento di una possibile infermità
Bisogna dunque accertare se nell’imminenza del processo o durante il processo, vi sia una infermità di mente, originaria o sopravvenuta, per la quale l’imputato non sia in grado di interagire validamente con i diversi protagonisti e momenti della scena processuale.
L’incapacità di stare in giudizio affinché sia efficace può derivare solo da un’infermità di mente; se la mia incapacità di stare in giudizio non deriva da infermità vengo processato ugualmente.
Se il perito dice che l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo il giudice sospende il processo; quando il soggetto avrà riacquistato la capacità di stare in giudizio verrà ripreso il processo. Se non riacquisisco mai sanità mentale il processo si chiude solo con la morte dell’imputato. Tranne un’eccezione: se il sospeso è sospeso perché il soggetto non è in grado in stare in giudizio ed emergono durante questo tempo si trovano prove che mostrano l’innocenza, si finge che il soggetto non sia infermo per riprendere il processo e arrivare alla assoluzione. (fitio iuri)
Sospeso= non ricorrono i tempi per la prescrizione del processo (prescrizione: estingue il reato per oltranza temporale)
Ugo Fornari
Capacità passiva di imputazione = consiste nell’idoneità ad assumere la qualifica formale di imputato e quindi la corrispondente veste di parte processuale.
Il presidente della repubblica risponde solo a due reati:
§ Alto tradimento
§ Attentato alla costituzione
Finché riveste tale ruolo non può essere chiamato in giudizio. Sono sistemi di protezione
Capacità di rendere testimonianza= ogni persona ha la capacità di testimoniare. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, il giudice può ordinare perizia
Attendibilità: riguarda la figura del testimone, è una caratteristica del testimone
Credibilità: riguarda la testimonianza, il racconto del testimone, è una caratteristica del racconto fatto dal testimone
Come psicologi forensi potremmo essere chiamati per valutare l’attendibilità del testimone, ma mai della credibilità del testimone. Maggior parte dei casi abuso sessuale. Nei processi di abusi su minori l’oggetto è la testimonianza del minore. Se viene portata una suggestione l’elemento di prova (test del bambino) è rovinato. Livello di suggestionabilità = quanto il soggetto è suggestionabile
Quesito: “dica se il minore è in grado di riferire sui fatti”
§ La suggestione è riferita al tipo di domanda, suggestiva o no
§ La suggestionabilità è una caratteristica della persona, quanto la persona è permeabile alla suggestione
Da vedere: I diavoli della bassa veronese; Veleno Pablo trincia
Per suggestionare ci vuole un nanosecondo, per tornare indietro ci si mette molto di più. Per far testimoniare bisogna fare domande aperte. Se le domande aperte vengono ripetute più volte diventano suggestive.
L’articolo 196 confonde credibilità con attendibilità
Sul testimone si può fare perizia psicologica, è sull’imputato che non si può ⇢ solo psichiatrica
La capacità a delinquere= art 133 c.p., gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
Non la capacità generica ma la capacità che il soggetto ha avuto per commettere il reato commesso non quello che pensa. Si valutano i motivi a delinquere, i moventi per l’ambito poliziesco; Motiv-azione: in ambito criminologico →la causa psichica dell’azione
Domanda d’esame “per valutare la capacità a delinquere si deve tener conto della tendenza a delinquere?” No “per valutare la tendenza a delinquere tengo conto della capacità a delinquere? Si
ARTICOLO 133 Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
«Nell’esercizio del potere discrezionale il giudice deve tenere conto della gravità del reato desunta:
Il giudice deve tenere conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole desunta:
1) Dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) Dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3) Dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) Dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo».
Il reato commesso: Il reato non è un fatto qualunque, specialmente ove sia il frutto della parte più profonda della psiche; esso appare allora come un sintomo rilevantissimo della personalità dell’autore.
I motivi a delinquere: = movente in ambito “scientifico”, motivi in ambito psicologico, motiv-azione in ambito criminologico. Rappresentano la causa psichica dell’azione; hanno importanza non solo per la loro forza ma anche per la loro qualità. Ha importanza saperlo per le possibili aggravanti/attenuanti.
Il carattere del reo: Il legislatore parte dal concetto che ogni uomo possiede la facoltà di imporsi sul proprio carattere, imprimendo allo stesso l’indirizzo del proprio cosciente volere, buono o cattivo, lodevole o riprovevole; di conseguenza, l’accertata struttura del carattere può ben attribuirsi a merito o a colpa del soggetto
I precedenti penali e giudiziari, dalla condotta e dalla vita del reo antecedente al reato: valutazione del casellario giudiziario si ritiene che il più volte condannato non presenti una struttura psichica permeata di sentimenti elevati, laddove l’incensurato appare come persona più affidabile e meritevole di comprensione
La condotta contemporanea o susseguente al reato: Contemporanea: indifferenza, cinismo, sangue freddo, sevizie alla vittima, ferocia; Susseguente: pentimento, rimorso, intenzione di riparare il danno, collaborazione con la giustizia
Le condizioni di vita del reo: Grado di istruzione, ambiente in cui l’individuo è nato e cresciuto, persone frequentate, condizioni economiche e morali, abitudini
DIFFERENZA CAPACITA’ A DELINQUERE E PERICOLOSITA’ SOCIALE
L’elemento costitutivo essenziale del concetto di pericolosità sociale è la probabilità che il soggetto commetta nuovi reati; tale elemento è estraneo agli effetti della determinazione del concetto di capacità a delinquere, come visto …
D’altra parte, però, la capacità a delinquere contribuisce all’integrazione e alla determinazione della pericolosità sociale.
L’indole particolarmente malvagia, base della tendenza a delinquere, è rilevante anche agli effetti della capacità a delinquere, influendo sul carattere e sulla personalità del reo.
E per poter individuare la malvagità occorre passare attraverso la capacità a delinquere.
I FALSI POSITIVI
Presunto di abuso su minori, 90% del lavoro dello psicologo forense è presunto abuso sessuale su minore
Uno degli elementi che il giudice deve tener conto è il pentimento dell’autore del reato o quanto si attivi per limitare il danno. Solitamente quando l’autore si sente certo di avere la condanna viene sollecitato dall’avvocato a mandare una lettera di scusa perché potrebbe essere un attenuante in quanto potrebbe diminuire la pena; anche nel caso di risarcimento dei danni vale uguale. Il 99% delle lettere di scuse è strumentalizzata alla diminuzione della pena. Alcuni autori del reato sono veramente pentiti, se è solo strumentale per ottenere un vantaggio penale rischia di creare nella vittima una seconda vittimizzazione, coglie chiaramente che non sono scuse sentite.
Al di là di avere un vantaggio della pena è più sincero un soggetto che manda la lettera di scuse subito dopo il fatto o a distanza di anni? Dipende sicuramente dalle differenze individuali
Presunti abusi sessuali su minori
Lavorando come psicologi forensi in tribunali potremmo scrivere nelle consulenze tutto a patto che siamo inattaccabili dal punto di vista metodologico, scientifico. Il processo è dato da accusa e difesa, più il giudice che decide, un ring. Questo fa sì che i consulenti siano disposti a fare carte false per vincere il processo. Il processo dovrebbe cercare, invece di creare il “ring” di accertare la responsabilità e condannare l’autore, tentare di riparare il danno della vittima mettendola al centro
Nel processo la questione è cosa riesco a dimostrare di quello che voglio sostenere. In diritto non è vero ciò che è vero ma è vero ciò che si dimostrerà essere vero.
La verità processuale= la verità che esce dalla sentenza del giudice terminato il processo, cosa si riesce a dimostrare, non sempre corrisponde alla verità storica. Il processo serve a ricostruire il fatto da parte di persone che non hanno assistito il fatto.
Ciò che porta alla sentenza penale è un percorso nel quale si va dalla notita criminis alla sentenza per mezzo di tappe, sequenza in cui le prove si formano solo nel dibattimento, prima si parla solo di elementi di prova.
Parlando di abusi su minori si parla di “brutti processi” perché quasi sempre non ci sono prove evidenti, non ci sono testimoni, l’unico testimone è anche la presunta vittima, che è anche un bambino.
Se noi operatori abbiamo a disposizione solo il racconto del bambino e lo prendiamo in modo sbagliato rischiamo di inquinare la prova e non dimostrare ciò che in realtà è avvenuto.
Le statistiche possono sovrastimare il fenomeno in quanto possono logicamente contenere dei falsi positivi (denunce infondate)
Falsi positivi
Quando parliamo di abusi su minori abbiamo due situazioni contrapposte, abbiamo due visioni: abusi mai denunciati, la maggior parte, e abusi in realtà mai avvenuti. Da un lato mancano dati e dall’altra abbiamo dati in più.
Ci troviamo di fronte ai falsi positivi= situazioni nelle quali, a fronte di una denuncia di abuso su minore, nella realtà dei fatti, tuttavia, tale abuso non si è mai verificato.
Falsi negativi
L’altra faccia della medaglia è il falso negativo=situazione nella quale l’abuso, realmente verificatosi, non viene riconosciuto come tale. Questi casi non rientrano nelle statistiche, nessuno se ne occupa e sono tantissimi. La maggior parte delle violenze sessuali avvengono all’interno delle mura domestiche, è minore da parte di estranei. Le statistiche ci dicono che la maggior parte avviene tra estranei perché la denuncia è più probabile che venga fatta tra estranei piuttosto che denunciare il partner/ex partner.
Per violenza sessuale non si intende solo la penetrazione ma anche solo un palpeggiamento senza il consenso della vittima, tutto ciò che va contro il consenso dell’altro è violenza.
Sono presenti in entrambe le situazioni, non tutti i casi vengono denunciati, il numero di denunce non corrisponde al numero di casi.
Perché aumentano le denunce?
· Aumento delle violenze
· Maggiore visibilità del fenomeno
· Maggiore omertà
· Maggiore attenzione sociale
· Ipersensibilizzazione: comporta un aumento del rischio di fraintendimenti/ esagerazioni
Prima denunciavano in meno, ora vi è una maggiore disponibilità a denunciare; i casi di femminicidio sono in diminuzione, l’aumento dele denunce non significa per forza aumento dei casi. Il numero di denunce non corrisponde ai casi di abuso accertato. Le stime sull’incidenza delle denunce si riferiscono ai casi in cui la notizia di reato si è rivelata “fondata”.
Quando è stato approvato l’articolo Art 612 bis c.p.= atti persecutori, tutti erano pronti a denunciare ⇢ ipersensibilizzazione
Dire che i bambini dicono sempre la verità è uguale a dire che non mentono mai? In tribunale i testimoni giurano di dire la verità, anni fa è stata contestata perché era “Giuro davanti a Dio…” fu cambiata in “Giuro davanti a Dio se credente o davanti agli uomini” ora è Mi impegno a dire la verità…” il concetto di verità non ci appartiene, è un concetto filosofico
Ekman si è occupato di microespressioni cercando di capire quando stai mentendo. In Italia queste tecniche non possono essere utilizzate perché si negherebbe all’imputato il diritto di mentire.
La menzogna è un’interazione sociale tra due o più persone, è un atto comunicativo consapevole e deliberato di trasmettere una conoscenza non vera ad un altro, in modo che quest’ultimo assuma credenze false sulla realtà dei fatti e per essere tale prevede:
· Falsità del contenuto (non dovrebbe essere da contemplare: se il soggetto potrebbe mentire dicendo la verità in quanto non sapeva di dire una cosa vera)
· Colpevolezza/convinzione di tale falsità
· L’intenzione di ingannare il destinatario
I bambini allora mentono?
Il problema non può essere posto in termini assoluti (credere o non credere al bambino) perché all’interno di uno stesso contesto accusatorio coesistono quasi sempre cose vere e cose false, fatti reali e fantasie, verità e menzogne.
A volte riferiscono qualcosa di non vero con l’intenzione di ingannare, altri casi non dicono la verità ma non mentono neanche, manca l’intenzione di ingannare. Partendo dall’idea che i racconti dei bambini non sono sempre tutti veri o tutti falsi, potrebbero esserci elementi fantastici in episodi veri o episodi falsi ma con elementi veri.
Elenco falsi positivi:
· Dichiarazioni non veritiere delle presunte vittime;
· Convinzione errata o consapevole accusa che il figlio o la figlia siano stati abusati, all’interno di un conflitto genitoriale;
· effetto di una «sindrome di alienazione genitoriale»;
· fraintendimento delle parole dette da un bambino;
· perseveranza nella credenza e tendenza al verificazionismo;
· sopravvalutazione del significato simbolico;
· confusione tra compito terapeutico e compito processuale;
· non intervistare il presunto abusante
· non considerare ipotesi alternative;
· uso scorretto dei test proiettivi;
· le domande suggestive alle piccole presunte vittime;
· le accuse irrefutabili;
· la sostituzione del perpetratore;
· dichiarazioni a reticolo.
Le statistiche ci dicono che in fase di separazione conflittuale dei coniugi il 75% delle denunce di abuso sessuale è falsa.
Anche per effetto di sindrome di alienazione genitoriale: meccanismo che avviene quando uno dei due genitori aliena l’altro riguardo l’altro genitore, si allea con un genitore.
Per fraintendimento di parole dette dal bambino: parole sbobinato in modo scorretto
Il metodo verificazionista ci dice che è possibile che, avendo in mente l’idea precostituita che i fatti in esame siano accaduti, qualsiasi comportamento, atteggiamento, della presunta vittima o delle altre persone coinvolte, venga interpretato come una conferma dell’ipotesi di abuso.
Le aspettative di chi conduce un’intervista, specie con un minore, possono influenzare i risultati dell’intervista stessa.
Le modalità con le quali viene condotta l’intervista possono influenzare i risultati della stessa.
E troppo spesso le modalità dipendono dalle aspettative, purtroppo...
Esempi di quelli che definiscono sintomi specifici di abuso sessuale:
- La bambina non vuole rivedere il padre = teme che si ripeta l’abuso
- La bambina vuole rivedere il padre = è erotizzata
SINTOMI DA ABUSO | SINTOMI DA SEPARAZIONE GENITORIALE |
Ansia, stress, pianti, irascibilità, paura, disturbi del sonno e dell’alimentazione, sensi di colpa, eccesso di masturbazione, spiccata erotizzazione, paura in presenza del genitore abusante, alterazioni della personalità | Ansia, stress, irascibilità, paura, insonnia, sensi di colpa, aumento attività autoerotica, avversione spiccata per un genitore(talvolta), alterazioni della personalità, eventuali disturbi dello spettro nevrotico |
I sintomi da abuso e da separazione genitoriale sono gli stessi quindi non è possibile ricavare dai sintomi la presenza dell’abuso, non ci sono sintomi specifici dell’abuso sessuale, tutti i sintomi sono aspecifici.
Il consulente deve rifiutare la consulenza se il quesito peritale chiede i sintomi specifici.
Linee guida nazionali sui cosiddetti indicatori di abuso:
4.3 Le evidenze specifiche non consentono di identificare quadri clinici riconducibili a vittimizzazione, non è scientificamente corretto inferire dall’esistenza di sintomi psichici e/o comportamentali, pur rigorosamente accertati, la sussistenza di uno specifico evento traumatico.
4.4 Nessun test psicodiagnostico è in grado di provare una specifica esperienza di vittimizzazione, come pure di discriminare bambini abusati da quelli non abusati. Non è attualmente sorretto da copertura scientifica attribuire a singoli «segni» psicodiagnostici, in special modo se derivanti da rappresentazioni simboliche, il ruolo di indicatori di specifiche esperienze traumatiche o di vittimizzazione.
In definitiva possiamo dire, come afferma la letteratura scientifica che non esistono sintomi specifici!
Conseguenze dei falsi positivi sugli indagati e sulle loro famiglie:
- 33% perdita dl posto di lavoro;
- 60% obbligo a trasferirsi in altra località;
- 40% ricorso all’assistenza sociale;
- 27% divorzio;
- 33% si definisce pubblicamente umiliato;
- 70% spese legali importanti;
- Conseguenze psicologiche: depressione, apatia, insonnia, nausea e perdita di peso.
Per le piccole «false-vittime»:
- allontanamento da casa;
- affidamento ad altre famiglie;
- isolamento dai fratelli/sorelle e dai compagni e amici;
- effetto iatrogeno (gli effetti collaterali) del processo nonostante le cautele e le tutele.
In conclusione, In caso di abuso realmente avvenuto avremo UN AUTORE E UNA VITTIMA.
Nel caso di falsi positivi LE VITTIME SARANNO ADDIRITTURA DUE: il presunto autore vittima di errore giudiziario o di false denunce, e il minore, vittima del sistema giudiziario o vittima del genitore che ha denunciato falsamente il coniuge, vittima dell’effetto iatrogeno del processo.
Tutti i bambini che entrano nel circuito penale alla fine ne escono vittime: vittime di abuso se le accuse verranno accertate, o vittime di false denunce nel caso in cui l’abuso non si sia verificato.
È un dramma per un bambino crescere con la consapevolezza di essere stata vittima di reati sessuali e non essere creduto, ma è altrettanto drammatico crescere con la falsa convinzione di esserlo stato.
Il tema della COMPLESSITÀ deve essere sempre alla base di ogni riflessione portata dal criminologo.
La consapevolezza che una situazione di indagine potrà essere affrontata soltanto nel rispetto della complessità della situazione stessa, intesa come necessità di valutare ogni elemento in correlazione con tutti gli altri, deve sempre accompagnare il metodo di lavoro del criminologo.
È necessario lavorare con estrema cautela e prudenza, con umiltà e con la consapevolezza costante del dubbio sistematico.
DICHIARAZIONI A RETICOLO
In caso di presunto abuso sessuale, occorre sempre valutare alcune ipotesi alternative che potrebbero spiegare le dichiarazioni o gli altri segni comportamentali e no, presentati dal minore o da altre persone. Alcune delle circostanze che potrebbero essere all’origine di una falsa denuncia di abuso sono: disturbo psicotico del minore, dispute di affidamento fra i genitori, vendetta e/o risentimento da parte del minore, vendetta e/o risentimento da parte di adulti vicini al minore.
Vi sono, inoltre, alcune ulteriori ipotesi alternative che vanno prese in considerazione:
§ fraintendimento
§ suggestione o persuasione
§ disturbo psicotico condiviso
§ iperidealizzazione di una figura genitoriale
§ sostituzione dell’abusatore
§ esagerazione
§ sindrome dei falsi ricordi
§ dichiarazioni a reticolo
Definizione di dichiarazioni a reticolo: abbiamo molti presupposti da considerare,
1. Diverse presunte vittime e vari sospetti abusatori,
2. Ogni minore denuncia solo una parte dei presunti abusatori e le denunce si sovrappongono solo parzialmente tra loro.
3. I bambini e i sospetti provengono da un contesto comune o comunque sono legati fra loro (una stessa scuola, uno stesso centro diurno, ecc.)
4. I bambini sono stati intervistati più volte con metodologie scorrette come le domande suggestive
5. I mass media sono pesantemente coinvolti
6. Le dichiarazioni tendono a crescere in numero e in gravità col passare del tempo, coinvolgendo sempre più̀ persone, fino a raggiungere limiti quasi fantastici (mostri, omicidi di massa, cannibalismo, riti satanici, abuso rituale)
Nelle Dichiarazioni a Reticolo i racconti prodotti dalle presunte vittime includono figure diaboliche, vampiri, mostri, “messe nere”, torture, cimiteri, ecc. la denuncia di riti. Negli stati uniti si parlò di riti satanici in cui le vittime sono sottoposte ad abuso sessuale.
Mazzoni (2003) propone l’analisi di un caso concreto, in Italia, mettendo in rilievo la discrepanza esistente tra la gravità dei fatti narrati dai bambini coinvolti, l’assenza totale di prove concrete e i risultati contrastanti degli esami medici peritali sui minori, per giungere a ricercare elementi comuni nei casi di “abusi satanici”.
K. Lanning si è occupato, fin dalla metà degli anni Ottanta, di delitti rituali su minori.
Egli osserva che i cosiddetti Multidimensional Child Sex Rings (MCSR) posseggono tutti delle caratteristiche comuni:
§ più̀ di una vittima è coinvolta nel contesto di abuso (vero o presunto): le vittime, quasi sempre sotto i dieci anni, descrivono numerosi bambini abusati all’interno del medesimo ambiente;
§ presente più̀ di un molestatore: le vittime riferiscono di diversi soggetti abusanti;
§ la paura come controllo: le vittime raccontano di essere state ripetutamente minacciate;
§ rituali: le vittime descrivono ritualismi come cannibalismo, vampirismo, uso di urina e feci, mutilazioni, torture e sacrifici di animali e bambini commessi durante l’abuso;
§ pluralità̀ di motivazioni: sentimenti di rabbia, risentimento e volontà̀ di potere, desiderio di umiliare e sessualità̀ distorta alla base delle aggressioni;
§ la notizia dei casi emerge da situazioni diverse: ricordi recuperati in sedute di psicoterapia, casi di separazione e divorzio, racconti di bambini che dichiarano di essere stati abusati dal personale delle scuole e degli asili.