Fonti del Diritto Internazionale – Appunti Completi

Le Fonti del Diritto Internazionale secondo l’art. 3838 CIG

  • L’art. 3838 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) elenca e gerarchizza le FONTI NORMATIVE:
    • lacktriangleright Convenzioni internazionali (trattati, patti) – regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite.
    • lacktriangleright Consuetudine internazionale – pratica generale accettata come diritto.
    • lacktriangleright Principi generali di diritto riconosciuti dalle “nazioni civili”; oggi si preferisce «principi generali di diritto riconosciuti dall’insieme delle Nazioni».
    • Funzione dei principi generali: GAP FILLING (integrazione di lacune del diritto pattizio/consuetudinario).
    • Mezzi sussidiari ex art. 3838(1)(d):
    • Decisioni giudiziarie.
    • Dottrina degli autori più autorevoli.
    • Non instaurano un sistema di precedenti vincolanti (assenza di stare decisis in common law).
    • Fonti atipiche (non formalmente vincolanti ma con effetti quasi giuridici):
    • SOFT LAW – atti privi di forza cogente ma influenti nella formazione di consuetudini e trattati.
    • ATTI UNILATERALI – manifestazioni di volontà cui l’ordinamento collega effetti conformi alla volontà espressa.

Diritto Consuetudinario: definizione ed elementi

  • Regola NON SCRITTA con contenuto GENERALE, creata “ut universi” (vincola anche Stati non partecipanti alla sua formazione).
  • Due elementi costitutivi:
    • PRASSI (diuturnitas) – comportamenti costanti e ripetuti di un ampio numero di Stati.
    • OPINIO IURIS SIVE NECESSITATIS – convinzione giuridica dell’obbligatorietà di tali comportamenti.
  • Origini storiche: omogeneità di valori politico-giuridici negli Stati europei (primi tre secoli) ⇒ poche regole, contenuto poco dettagliato, basate su reciprocità e su principi romanistici (pacta sunt servanda, buona fede, equità, proporzionalità, ragionevolezza, sovrana eguaglianza degli Stati).
  • Crescita del numero di Stati ⇒ esigenza di CODIFICAZIONE (trascrizione in forma pattizia).
  • Questioni operative sulla PRASSI:
    • Quali atti? corrispondenza diplomatica, sentenze interne/internaz., verbali di congressi, trattati, istruzioni agli organi diplomatici.
    • Quanti Stati? Sufficiente la prassi costante della maggioranza, in particolare degli Stati «interessati».
    • Durata? Necessario un certo lasso temporale, variabile; alcune aree (es. diritto dello spazio) mostrano tempi rapidi, ma si esclude la «consuetudine istantanea».
  • Verifica dell’OPINIO IURIS: dichiarazioni di voto, prese di posizione statali; occorre distinguere tra dovere giuridico e mera cortesia diplomatica.

Assenza di un Legislatore Internazionale e Ruolo dell’Assemblea Generale ONU

  • La Comunità internazionale non dispone di un organo permanente dotato di competenza legislativa generale.
  • Formazione delle norme:
    • Diretta (accordi internazionali).
    • Indiretta (consuetudine).
  • L’Assemblea Generale ONU non può emanare atti obbligatori erga omnes; adotta RISOLUZIONI (Soft Law).
  • Funzioni delle risoluzioni rispetto alla consuetudine:
    • Elemento di rilevazione di una consuetudine esistente.
    • Fattore di consolidamento di processi in corso.
    • Stimolo per nuova prassi conforme.
    • Condizione essenziale: alla risoluzione deve accompagnarsi prassi diffusa; altrimenti non si produce consuetudine ⇒ critica alla teoria della «CONSUETUDINE ISTANTANEA».

Diritto Pattizio: funzione integrativa/alternativa alla Consuetudine

  • Regole consuetudinarie spesso generali e vaghe ⇒ esigenza di consolidamento via TRATTATI, specie bilaterali.
  • Tra anni 60608080: evoluzione antinomica – conflittualità globale vs cooperazione e interdipendenza ⇒ incremento del diritto pattizio (bilaterale e multilaterale).
  • Dopo la caduta del Muro di Berlino ( 19891989 ) prevale ulteriormente il diritto pattizio.
Codificazione progressiva e Commissione di Diritto Internazionale (CDI)
  • Art. 1313(1)(a) Carta ONU: AG promuove «sviluppo progressivo e codificazione» del D.I.
  • AG delega alla CDI ( 3434 giuristi indipendenti) la preparazione di progetti:
    • Studi tematici.
    • Proposte di convenzioni o strumenti non vincolanti (linee guida, progetti di articoli).
  • Distinzione teorica:
    • CODIFICAZIONE = ricognizione di lex lata.
    • SVILUPPO PROGRESSIVO = innovazione (lex ferenda).
  • Nella prassi, ogni progetto mescola i due piani.
  • Esempi:
    • Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati ( 19691969 ) ⇒ successo pattizio.
    • Progetto articoli sulla responsabilità degli Stati per atti illeciti ( 20012001 ) ⇒ soft law.
Caso «Piattaforma Continentale del Mare del Nord» (CIG, 19691969)
  • Danimarca & Paesi Bassi vs Germania: invocato art. 66 Conv. Ginevra 19581958 (linea di equidistanza).
  • Germania non parte. Gli attori sostengono coincidenza Convenzione/consuetudine.
  • CIG respinge: mancata coincidenza.
  • Elabora tre ipotesi in cui una norma pattizia obblighi Stati terzi poiché coincide con consuetudine:
    • Funzione dichiaratoria/ricognitiva di consuetudine pre-esistente.
    • Cristallizzazione di consuetudine in stato avanzato.
    • Promozione generatrice: successiva formazione di consuetudine conforme (opinio iuris + prassi) anche di Stati non contraenti.
Teoria della Consuetudine quale «Accordo Tacito»
  • Anni 60608080: Paesi socialisti/Terzo Mondo contestano regole consuetudinarie viste come colonialiste.
  • Proposta dottrinale: la consuetudine deriverebbe da unanime concordia tacita ⇒ assimilata all’accordo ( volontarismo assoluto ).
  • Tesi NON accolta dalla dottrina prevalente né dalla prassi.

Tendenze Recenti (anni 9090 in avanti)

  • Fine Guerra Fredda: attenuazione divergenze Est-Ovest e Nord-Sud; rilancio fiducia in consuetudine e meccanismi giurisdizionali.
  • Reazione ONU all’invasione del Kuwait ( 199019909191 ): Consiglio di Sicurezza finalmente operativo ⇒ rafforza legalità multilaterale.
  • Crescita di norme relative a interessi collettivi:
    • Ambiente (Conferenza di Rio 19921992).
    • Diritti umani & diritto penale internazionale (TPI ex-Jugoslavia 19931993; Statuto di Roma 19981998, in vigore 20022002).
  • Nuovo Millennio: disarmonie – politiche unilateralistiche USA, crisi economica 20082008, tensioni USA-UE, fallimento TTIP.
  • Posizione neoconservatrice USA: critica a norme sull’uso della forza; tendenza a rifiutare sia fonte consuetudinaria sia pattizia se non conforme a interessi nazionali.
  • Prospettiva di redistribuzione del potere globale (BRICS: Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica).
Nazionalismi Giuridici e Caso Italia
  • Italia: Corte Costituzionale sent. n.238238/20142014 ha dichiarato incostituzionale la legge di esecuzione che recepiva la sentenza CIG 20122012 (Germania c. Italia) in materia di immunità statale per crimini nazisti ⇒ pone in conflitto obblighi internazionali vs tutela diritti fondamentali ex Costituzione.
  • In sede motivazionale la Corte ha persino censurato la legge di esecuzione della Carta ONU (art. 9494) per contrasto con principi costituzionali supremi.

Giusnaturalismo vs Giuspositivismo e rapporto con le Fonti

  • GIUSNATURALISMO: regole percepite come «naturali» ⇒ vincolano indipendentemente dal consenso. Favorisce centralità della CONSUETUDINE, possibile quando la comunità è relativamente omogenea