Fonti del Diritto Internazionale – Appunti Completi
Le Fonti del Diritto Internazionale secondo l’art. 38 CIG
- L’art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) elenca e gerarchizza le FONTI NORMATIVE:
- lacktriangleright Convenzioni internazionali (trattati, patti) – regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite.
- lacktriangleright Consuetudine internazionale – pratica generale accettata come diritto.
- lacktriangleright Principi generali di diritto riconosciuti dalle “nazioni civili”; oggi si preferisce «principi generali di diritto riconosciuti dall’insieme delle Nazioni».
- Funzione dei principi generali: GAP FILLING (integrazione di lacune del diritto pattizio/consuetudinario).
- Mezzi sussidiari ex art. 38(1)(d):
- Decisioni giudiziarie.
- Dottrina degli autori più autorevoli.
- Non instaurano un sistema di precedenti vincolanti (assenza di stare decisis in common law).
- Fonti atipiche (non formalmente vincolanti ma con effetti quasi giuridici):
- SOFT LAW – atti privi di forza cogente ma influenti nella formazione di consuetudini e trattati.
- ATTI UNILATERALI – manifestazioni di volontà cui l’ordinamento collega effetti conformi alla volontà espressa.
Diritto Consuetudinario: definizione ed elementi
- Regola NON SCRITTA con contenuto GENERALE, creata “ut universi” (vincola anche Stati non partecipanti alla sua formazione).
- Due elementi costitutivi:
- PRASSI (diuturnitas) – comportamenti costanti e ripetuti di un ampio numero di Stati.
- OPINIO IURIS SIVE NECESSITATIS – convinzione giuridica dell’obbligatorietà di tali comportamenti.
- Origini storiche: omogeneità di valori politico-giuridici negli Stati europei (primi tre secoli) ⇒ poche regole, contenuto poco dettagliato, basate su reciprocità e su principi romanistici (pacta sunt servanda, buona fede, equità, proporzionalità, ragionevolezza, sovrana eguaglianza degli Stati).
- Crescita del numero di Stati ⇒ esigenza di CODIFICAZIONE (trascrizione in forma pattizia).
- Questioni operative sulla PRASSI:
- Quali atti? corrispondenza diplomatica, sentenze interne/internaz., verbali di congressi, trattati, istruzioni agli organi diplomatici.
- Quanti Stati? Sufficiente la prassi costante della maggioranza, in particolare degli Stati «interessati».
- Durata? Necessario un certo lasso temporale, variabile; alcune aree (es. diritto dello spazio) mostrano tempi rapidi, ma si esclude la «consuetudine istantanea».
- Verifica dell’OPINIO IURIS: dichiarazioni di voto, prese di posizione statali; occorre distinguere tra dovere giuridico e mera cortesia diplomatica.
Assenza di un Legislatore Internazionale e Ruolo dell’Assemblea Generale ONU
- La Comunità internazionale non dispone di un organo permanente dotato di competenza legislativa generale.
- Formazione delle norme:
- Diretta (accordi internazionali).
- Indiretta (consuetudine).
- L’Assemblea Generale ONU non può emanare atti obbligatori erga omnes; adotta RISOLUZIONI (Soft Law).
- Funzioni delle risoluzioni rispetto alla consuetudine:
- Elemento di rilevazione di una consuetudine esistente.
- Fattore di consolidamento di processi in corso.
- Stimolo per nuova prassi conforme.
- Condizione essenziale: alla risoluzione deve accompagnarsi prassi diffusa; altrimenti non si produce consuetudine ⇒ critica alla teoria della «CONSUETUDINE ISTANTANEA».
Diritto Pattizio: funzione integrativa/alternativa alla Consuetudine
- Regole consuetudinarie spesso generali e vaghe ⇒ esigenza di consolidamento via TRATTATI, specie bilaterali.
- Tra anni 60–80: evoluzione antinomica – conflittualità globale vs cooperazione e interdipendenza ⇒ incremento del diritto pattizio (bilaterale e multilaterale).
- Dopo la caduta del Muro di Berlino ( 1989 ) prevale ulteriormente il diritto pattizio.
Codificazione progressiva e Commissione di Diritto Internazionale (CDI)
- Art. 13(1)(a) Carta ONU: AG promuove «sviluppo progressivo e codificazione» del D.I.
- AG delega alla CDI ( 34 giuristi indipendenti) la preparazione di progetti:
- Studi tematici.
- Proposte di convenzioni o strumenti non vincolanti (linee guida, progetti di articoli).
- Distinzione teorica:
- CODIFICAZIONE = ricognizione di lex lata.
- SVILUPPO PROGRESSIVO = innovazione (lex ferenda).
- Nella prassi, ogni progetto mescola i due piani.
- Esempi:
- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati ( 1969 ) ⇒ successo pattizio.
- Progetto articoli sulla responsabilità degli Stati per atti illeciti ( 2001 ) ⇒ soft law.
- Danimarca & Paesi Bassi vs Germania: invocato art. 6 Conv. Ginevra 1958 (linea di equidistanza).
- Germania non parte. Gli attori sostengono coincidenza Convenzione/consuetudine.
- CIG respinge: mancata coincidenza.
- Elabora tre ipotesi in cui una norma pattizia obblighi Stati terzi poiché coincide con consuetudine:
- Funzione dichiaratoria/ricognitiva di consuetudine pre-esistente.
- Cristallizzazione di consuetudine in stato avanzato.
- Promozione generatrice: successiva formazione di consuetudine conforme (opinio iuris + prassi) anche di Stati non contraenti.
Teoria della Consuetudine quale «Accordo Tacito»
- Anni 60–80: Paesi socialisti/Terzo Mondo contestano regole consuetudinarie viste come colonialiste.
- Proposta dottrinale: la consuetudine deriverebbe da unanime concordia tacita ⇒ assimilata all’accordo ( volontarismo assoluto ).
- Tesi NON accolta dalla dottrina prevalente né dalla prassi.
Tendenze Recenti (anni 90 in avanti)
- Fine Guerra Fredda: attenuazione divergenze Est-Ovest e Nord-Sud; rilancio fiducia in consuetudine e meccanismi giurisdizionali.
- Reazione ONU all’invasione del Kuwait ( 1990–91 ): Consiglio di Sicurezza finalmente operativo ⇒ rafforza legalità multilaterale.
- Crescita di norme relative a interessi collettivi:
- Ambiente (Conferenza di Rio 1992).
- Diritti umani & diritto penale internazionale (TPI ex-Jugoslavia 1993; Statuto di Roma 1998, in vigore 2002).
- Nuovo Millennio: disarmonie – politiche unilateralistiche USA, crisi economica 2008, tensioni USA-UE, fallimento TTIP.
- Posizione neoconservatrice USA: critica a norme sull’uso della forza; tendenza a rifiutare sia fonte consuetudinaria sia pattizia se non conforme a interessi nazionali.
- Prospettiva di redistribuzione del potere globale (BRICS: Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica).
Nazionalismi Giuridici e Caso Italia
- Italia: Corte Costituzionale sent. n.238/2014 ha dichiarato incostituzionale la legge di esecuzione che recepiva la sentenza CIG 2012 (Germania c. Italia) in materia di immunità statale per crimini nazisti ⇒ pone in conflitto obblighi internazionali vs tutela diritti fondamentali ex Costituzione.
- In sede motivazionale la Corte ha persino censurato la legge di esecuzione della Carta ONU (art. 94) per contrasto con principi costituzionali supremi.
Giusnaturalismo vs Giuspositivismo e rapporto con le Fonti
- GIUSNATURALISMO: regole percepite come «naturali» ⇒ vincolano indipendentemente dal consenso. Favorisce centralità della CONSUETUDINE, possibile quando la comunità è relativamente omogenea