proprietà

—> ART 832 CC

LA PROPRIETÀ NELLA COSTITUZIONE
La costituzione italiana garantisce la proprietà privata ma non riconosce il suo carattere sacro e inviolabile come le dichiarazioni dei diritti e le costituzioni.
All’età liberale la proprietà privata era considerata come una garanzia per l’incertezza del futuro —> ora si risolve con il risparmio.
—> si parla di
proprietà personale: rientra proprietà agricola, proprietà della casa di abitazione.
Diversa ancora è la
proprietà privata di beni con una rilevanza economica —> riconosciuta e garantita dalla legge.
La costituzione lascia alla legge ordinaria stabilire i modi d’acquisto e godimento ed i limiti alla proprietà ai fini di garantire la funzione sociale.
La
funzione sociale è quella di garantire più rapporti equi sociali ed avere un’efficienza economica.
Quindi considerare la funzione sociale vuol dire impostare dei limiti e dei controlli all’iniziativa del proprietario. + tenere conto la relazione tra aspetti economici e sociali —>
inefficienza economica: spreco di risorse ed è causa di impoverimento della collettività.
Riconoscimento costituzionale significa quindi che la proprietà è ammessa di fianco alla proprietà dello Stato e degli enti pubblici MA non si esclude che per determinate categorie di beni, la legge riserva la proprietà allo Stato o agli enti pubblici, soprattutto se è giustificata dal fatto che si voglia garantire la loro funzione sociale.


L’
espropriazione è ammessa solo in casi previsti dalla legge per motivi di interessi generali, SALVO indennizzo:
- risponde all’esigenza di stabilità della situazione patrimoniale di chi subisce l’espropriazione
- il sacrifico dell’interesse generale deve ripartirsi equamente fra i cittadini
- deve corrispondere al valore di mercato per il bene espropriato