Risarcimento del danno
È attribuito al creditore danneggiato all’inadempimento o può richiedere la reintegrazione in forma specifica dove è possibile.
Il risarcimento deve comprendere danno emergente e lucro cessante. —> Va pagato l’interesse positivo cioè la somma di denaro pari al danno che gli avrebbe evitato e profitto che avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata eseguita puntualmente —> se non è liquidabile nel suo ammontare interviene giudice con valutazione equitativa.
Il risarcimento viene ridotto se il fatto colposo del creditore ha concorso al danno.
Se i danni derivano da un inadempimento che ha per oggetto una somma di denaro, il debitore dovrà pagare gli interessi moratori dal giorno in cui è in mora.
Se il creditore prova che ha subito danno maggiore gli spetta un risarcimento maggiore.
CLAUSOLA PENALE
Clausola che stabilisce preventivamente la somma che sarà dovuta a titolo di risarcimento in caso di inadempimento
La parte inadempiente deve pagare la penale accordata senza che il creditore provi di aver subito un danno Le parti in aggiunta possono accordare che se il creditore prova di aver subito maggiore danno possa ricevere maggiore risarcimento
FUNZIONE
- semplificazione probatoria
- consente il risarcimento anche quando non è valutabile attraverso criteri economici
- Se la penale è scarsa ha un effetto di limitazione di responsabilità
- Se la penale è forte è considerato un mezzo di pressione per l’adempimento
CAPARRA CONFIRMATTORIA
È una somma di denaro o una quantità di cose fungibili che una parte da all’altra al momento della conclusione del contratto
Se il soggetto inadempiente è:
- la parte che ha dato la caparra —> l’altra può recedere tenendo la caparra a titolo di risarcimento
- la parte che ha ricevuto la caparra —> l’altra può recedere chiedendo il doppio della caparra