Gestione di affari altrui

è l’interferire senza autorizzazione nella sfera giuridica altrui.

—> ART 2028 CC “Chi senza esservi obbligato, assume coscientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e portarla a termine finché l’interessato non è in grado di provvederne da solo. L’obbligo di continuare la gestione sussiste anche se il dominus muore prima che l’affare sia terminato, finché l’erede possa provvedere direttamente”

OGGETTO:
- atti materiali: riparazione di una cosa altrui
- atti giuridici: stipulazione di un contratto con appaltatore per riparazione

EFFETTI: obbligatori per entrambe le parti:
1. Gestore: continuare e portare a termine l’affare con diligenza finché l’interessato non può provvedere da solo
2. Interessato/Dominus: rimborsa spese ed eventuali interessi. Il rimborso è dovuto anche quando l’affare non gli porta nessun beneficio per cause non imputabili al gestore.

PRESUPPOSTI SPECIFICI CHE CONSENTONO APPLICAZIONE DELLE NORME:
- Assenza dominus
- Consapevolezza del gestore di curare interesse altrui —> spontaneità di realizzare
- Intervento utile, almeno all’inizio —> Se è dannoso o inutile prevale il principio dell’autonomia
- Assenza proibizione del dominus —> Altrimenti illecito