Riassunto del documento

1.44 - Estinzione del Credito e del Pegno

  • Sostituzione del creditore: Un creditore poteva sostituirsi ad un altro rimborsandogli il credito.
  • Creditori privilegiati: Dovevano essere soddisfatti per primi, anche se la loro ipoteca era posteriore ad altri, in ragione della natura del credito o delle loro caratteristiche personali (ad esempio, crediti del fisco per le imposte, pegni risultanti da atti pubblici).

14. FATTI ESTINTIVI DEL PEGNO

  • Distruzione della cosa oggetto di pegno.
  • Inclusione della cosa nelle res extra commercium.
  • Acquisto della cosa da parte del creditore stesso (confusio).
  • Acquisto della cosa da parte di un terzo mediante usucaptio longi temporis.
  • Rinuncia del creditore (remissio pignoris).
  • Estinzione del credito (per il principio dell'accessorietà del pegno).
  • Pignus Gordianus: L'imperatore Gordiano stabilì che il titolare di più crediti verso lo stesso debitore, di cui solo alcuni garantiti da pegno, poteva trattenere la cosa finché non fossero stati soddisfatti tutti i suoi crediti, anche quelli non pignoratizi (ius retentionis).

15. TUTELA GIURISDIZIONALE DEL CREDITORE PIGNORATIZIO

  • Interdictum Salonianum (Interdictum restitutorium): Chi fittava un proprio fondo poteva ottenerne la restituzione in caso di mancato pagamento del canone.
  • Interdictum de migrando (Interdictum exhibitorium): Il soggetto a cui era stato fittato un immobile poteva ottenere gli invecta et illata se il locatore glieli negava pur avendo pagato il canone.
  • Actio Serviana: Poteva essere esercitata dal locatore fin dal momento del mancato adempimento dell'obbligazione.
  • Actio pigneraticia in rem: Esperibile da tutti i creditori contro chiunque si fosse impossessato della cosa oggetto di pegno.

Capitolo Undicesimo - I Rapporti Relativi e Loro Evoluzione

  • I romani non giunsero mai alla formulazione di una categoria generale dei rapporti relativi, ma si limitarono a distinguerli in:
    • Rapporti relativi di debito: Il soggetto passivo (obligatus o debitor) era tenuto a compiere una certa prestazione nei confronti del soggetto attivo in base ad un atto giuridico lecito.
    • Rapporti relativi di responsabilità: Scaturenti dal compimento di un atto illecito da parte di un soggetto.
    • Rapporti relativi di responsabilità secondaria: Scaturenti dall'inadempimento di un'obbligazione da parte di un obligatus (o debitor), indicati, soprattutto nel diritto giustinianeo, con il termine obligatio.
  • Evoluzione del concetto di obbligazione: Per il ius Quiritium, il credito si basava sulla fiducia tra le parti (fides) o sull'autorità del fas. Non era riconosciuto spazio ai rapporti relativi di responsabilità, poiché alla lesione degli interessi del pater familias o all'inadempimento delle obbligazioni conseguiva la sua reazione vendicativa, autorizzata dall'ius.
  • Crisi economica e ricorso al credito (primi anni del II sec. a.C.): L'adempimento era garantito creando l'istituto del nexum (assoggettamento del nexus), mediante il quale il debitore mancipava se stesso al creditore divenendo nexus (materialmente vincolato) fin quando non fosse riscattato da un terzo o non si riscattasse da solo in cambio del lavoro prestato presso il suo ex creditore mediante un atto contrario a quello di nexi datio, cioè la solutio per aes et libram.
  • Lex Poetelia Papiria: A seguito della pressione esercitata dalla plebe, ormai insofferente rispetto all'istituto del nexum, cominciò a disciplinare il fenomeno del credito e della responsabilità.

Innovazioni delle Leggi delle XII Tavole

  • Individuazione di un concetto generale di obbligazione.
  • Individuazione di singoli fatti costitutivi di obbligazioni.
  • Obbligationes ex contractu: Scaturenti da contracti, cioè da negozi bilaterali in cui era rilevante solo il reciproco consenso delle parti (a differenza delle obligationes contractae).
    • Obbligazioni scaturenti da emptio-venditio.
    • Obbligazioni scaturenti da locatio-conductio.
    • Obbligazioni scaturenti da societas.
    • Obbligazioni scaturenti da mandatum.
  • Altre obbligazioni: ex non contractu.

2. TIPI DI OBBLIGAZIONI

  • Obligationes civiles: Riconosciute dallo ius civile e dalle successive costituzioni imperiali.
  • Obligationes honorariae: Rapporti relativi tutelati dai magistrati repubblicani nell'esercizio della loro iurisdictio, non riconducibili alle obligationes civiles (si parlava di actiones in factum).
  • Obligationes naturales: Prestazioni dovute in base ai principi morali e alle valutazioni sociali correnti, ma sfornite di azione per costringere il debitore all'adempimento. Se però il debitore naturale effettuava spontaneamente la prestazione, al creditore naturale era riconosciuta la soluti retentio, cioè il diritto di trattenere il pagamento che gli fosse fatto spontaneamente. L'ipotesi più importante di obbligazione naturale era costituita dalle obbligazioni contratte dagli schiavi o dai filii familias al di fuori delle ipotesi in cui era riconosciuta, a questi ultimi, una limitata capacità di agire. Altre ipotesi di obligationes naturales erano, ad esempio, nelle obbligazioni assunte dal pupillo senza auctoritas del tutore, nell'obbligazione assunta mediante nudum pactum, etc. Anche se con carattere limitato le obbligazioni naturali erano obbligazioni giuridiche e quindi erano ammesse la novazione, la compensazione e la garanzia.
  • Pluralità dei soggetti: La pluralità dei soggetti attivi (creditori) o passivi (debitori od obbligati) determinava le seguenti distinzioni:
    • Obligatio pro parte (obbligazione parziaria): Se vi era pluralità di creditori, a ciascuno spettava la sua parte di prestazione; se vi era invece pluralità di debitori, ciascuno era tenuto alla prestazione nei limiti della sua parte (pro quota virilis). Ciò costituiva la regola nel caso di pluralità di soggetti.
    • Obligatio cumulativa: Se vi era pluralità di creditori, a ciascuno spettava per intero la prestazione; se vi era pluralità di debitori, ciascuno di essi era tenuto ad eseguire la prestazione intera a vantaggio dell'unico creditore. La cumulatività dell'obbligazione (eccezione rispetto alla regola della parziarietà) poteva derivare da:
      • Espressi principi normativi (ex iure).
      • Accordi delle parti interessate (ex voluntate).
      • Nelle ipotesi di obbligazioni insorgenti a titolo di pena da una responsabilità primaria (obligationes poenales).
    • Obligatio in solidum (obbligazioni solidali): Se vi erano più creditori, la prestazione era dovuta per intero (in solidum) dall'unico debitore solo al primo che la richiedesse; se invece vi erano più debitori la prestazione era dovuta per intero dal primo debitore cui il creditore si fosse rivolto. I rapporti interni dei concreditori verso quello che aveva ricevuto la prestazione ed il regresso del condebitore adempiente verso gli altri erano possibili solo se disciplinati preventivamente e consensualmente tra le parti; in mancanza vigeva, generalmente, l'esercizio di un'actio negotiorum gestorum. Tali obbligazioni inoltre nascevano per:
      • Disposizioni di legge (ex iure) eccezionalmente.
      • Il più delle volte per volontà negoziale (ex voluntate) e particolarmente in atti negoziali (ad esempio, stipulatio, legatum per damnationem); e si estinguevano:
        • Completamente (per adempimento o impossibilità della prestazione, etc.) (cause di estinzione oggettive).
        • Solo in rapporto al soggetto interessato (per morte, capitis deminutio, a confusio) (cause di estinzione soggettive).
    • Obligatio ad rem incertam: Debitore e creditore non erano determinati sin dall'inizio, ma, in particolare, il debitore si determinava al momento dell'esecuzione della prestazione; esse furono ammesse con difficoltà.
    • Obligatio propter rem: La prestazione era dovuta da chi avesse, a titolo di proprietà o di semplice possesso, una certa cosa (ad esempio, chiunque fosse l'enfiteuta doveva pagare il canone).

3. L'OGGETTO DELL'OBBLIGAZIONE E LA PRESTAZIONE

  • Originariamente oggetto dell'obbligazione era il soggetto passivo; successivamente, con il trasformarsi dell'obbligazione da vincolo sulla persona del debitore a vincolo ideale, si passò a considerare oggetto dell'obbligazione la prestazione.
  • Con il termine prestazione s'intendeva il comportamento o l'attività che il soggetto passivo (debitore) era tenuto a compiere a vantaggio del soggetto attivo (creditore); essa poteva consistere in un dare, in un facere o in un non facere. I suoi requisiti dovevano essere:
    • La determinatezza o la determinabilità, per evitare l'arbitrio del creditore.
    • La possibilità materiale e giuridica, per la medesima ragione.
    • La liceità, cioè la conformità alla legge e alla morale.
    • La valutabilità economica per l'eventuale condanna in caso di inadempimento.
  • Tipi di Obbligazioni in base alla Prestazione: Distinzioni in base alla natura della prestazione:
    • Obbligazioni generiche (o di genere): Avevano ad oggetto cose appartenenti ad uno stesso genere.
    • Obbligazioni specifiche (o di specie): Avevano ad oggetto una cosa individuata.
    • Obbligazioni alternative: Avevano ad oggetto due o più prestazioni, ma il debitore era tenuto ad adempiere solo una tra le due o più prestazioni riconnesse a tale tipo di obbligazioni; il diritto di scelta (ius electionis) spettava al debitore a meno che non si fosse pattuito diversamente. Se la scelta spettava al debitore ed una delle prestazioni si rendeva impossibile per causa non imputabile al debitore, l'obbligazione alternativa si concentrava sull'altra; se invece la prima prestazione si rendeva impossibile per colpa del debitore e la seconda era ancora possibile, nel periodo classico l'obbligazione si estingueva; nel periodo postclassico, il creditore poteva esercitare l'actio de dolo allo scopo di ottenere il risarcimento del valore medio dell'ara prestazione.
    • Obbligazioni con facoltà alternativa: Avevano ad oggetto una sola prestazione, ma al debitore era concesso il potere di sostituirla con u,a diversa; se la prestazione oggetto dell'obbligazione diveniva impossibile per causa non imputabile al debitore, l'obbligazione si estingueva.
    • Usurae: Tipo particolare di prestazione concernente gli interessi che il debitore era tenuto a pagare (a seguito di un accordo tra le parti) sulla base di una somma di denaro prestata dal creditore; l'ammontare del tasso fu abbassato progressivamente nel corso dei secoli.

4. L'ADEMPIMENTO (LA SOLUTIO)

  • Il termine solutio indicò, in origine, l'atto di liberazione del debitore dal vincolo del nexum; successivamente, il compimento esatto della prestazione cui il debitore era obbligato nei confronti del creditore, o l'esecuzione di atti giuridici di per sé appaganti l'interesse del creditore.
  • La datio in solutum: Esecuzione di una prestazione in luogo di un'altra (aliud pro alio), estingueva l'obbligazione sempreché il creditore vi acconsentisse (ad esempio, un debitore che non poteva pagare una certa somma ogni mese, poteva offrire al creditore un suo immobile a titolo di adempimento). Il diritto postclassico ammise ipotesi di datio in solutum necessaria.
  • Il pactum ut quo minus solvetur (patto per pagare di meno): Accordo tra eredi e creditori del debitore defunto che conteneva entro certi limiti le pretese dei creditori stessi per evitare la bonorum venditio e l'infamia da essa derivante.

5. IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI

  • Se un soggetto, debitore nei confronti di un altro di più prestazioni dello stesso genere (ad esempio, più debiti di denaro) aventi la stessa scadenza, eseguiva una prestazione insufficiente a coprire l'intero importo dei singoli debiti scaduti, doveva specificare quali di essi volesse estinguere; diversamente, vi provvedeva il creditore oppure si seguiva tale gerarchia:
    • Innanziututo, si imputava il pagamento agli interessi su somme di denaro.
    • Secondariamente, si imputava il pagamento ai debiti di maggiore garanzia.
    • Infine, il pagamento si imputava ai debiti più antichi.

6. MORA ACCIPlENDI (MORA CREDITORIS)

  • Con tale termine si indicava la mancata accettazione o collaborazione del creditore all'adempimento della prestazione obbligatoria; ciò comportava:
    • L'interruzione, da parte del debitore, del pagamento degli interessi.
    • La mancanza di responasbilità del debitore, nel caso la prestazione divenisse impossibile (salvo il caso di suo comportamento doloso).
    • Il deposito della cosa oggetto dell'obbligazione in un luogo sicuro e pubblico (depositum in aede publica) a prova del proprio adempimento.

7. FATTI ESTINTIVI GENERALI DELLE OBBLIGAZIONI

  • A prescindere dalle cause estintive dei singoli tipi di obbligazioni, bisogna qui menzionare quei fatti estintivi valevoli per tutti i rapporti obbligatori; essi sono:
    • Solutio per aes et libram (soluzione per mezzo di rame e bilancia): Era l'atto solenne contrario alla alienazione del nexum (obbligatio in realtà bastava al debitore l'aver adempiuto, per essere liberato, ma necessitava il compimento di questo atto formale. In diritto classico era diventata una solutio simulata (imaginaria solutio) funzionale alla remissione del debito.
    • Acceptilatio verbis et litteris: Atti reciproci rispettivamente della stipulatio e della expensilatio (la prima consisteva nella domanda solenne del debitore e nella risposta affermativa del creditore; la seconda consisteva nello scrivere tra le somme ricevute la somma pagata dal debitore).
    • Impossibilità non imputabile della prestazione: La prestazione diveniva impossibile per cause successive non imputabili al debitore.
    • Confusione (confusio obligationum): Era il riunirsi, nella stessa persona, delle qualità di creditore e debitore, ad esempio a causa di una successione mortis causa.
    • Concursus causarum (concorso di cause lucrative): Si verificava quando il creditore otteneva, comunque, in base ad altro titolo, la prestazione dovutagli. In origine si riteneva che l'obbligazione si estinguesse. Da Salvio Giuliano in poi ciò avveniva solo se il creditore otteneva la cosa a titolo lucrativo (ossia a titolo gratuito), cioè quando il creditore, a causa dell'acquisto non subiva una perdita correlativa; se il creditore aveva acquistato la cosa a titolo oneroso, il debitore continuava ad essere obbligato, almeno relativamente alla c.d. satifactio
    • Compensazione: Essa aveva luogo qualora tra le medesime persone intercorressero rapporti reciproci di debito e di credito i quali si estinguevano nella misura in cui concorrevano (debiti et crediti inter se concurrunt), residuando, al creditore della quantità minore, l'obbligo di pagare la differenza tra le due somme. La compensatio consisteva nel conguaglio tra le obbligazioni reciproche di due soggetti (es. Tizio vantava un credito di 100 verso Caio il quale era a sua volta creditore di Tizio per 60, le obbligazioni si estinguevano con il pagamento da parte di Caio di 40). Nell'età classica, aveva luogo nelle seguenti ipotesi:
      • Nei iudicia bonae fidei, caratterizzati dall'ampia discrezionalità concessa all'iudex, si ammetteva che questi potesse conoscere delle contropretese del convenuto verso l'attore, derivanti dallo stesso rapporto (ex eadem causa), al fine di liquidare, con una sola sentenza, tutte le conseguenze del rapporto dedotto in giudizio.
      • Del banchiere (argentarius) che, tenendo conto il cliente, doveva agire cum compensatione, cioè per la differenza tra i suoi crediti e quelli che il cliente vantava nei suoi confronti; se il banchiere domandava un centesimo in più, perdeva la causa per pluris petitio.
      • Del bonorum emptor (acquirente dei beni) del fallito che non poteva far valere i crediti in cui era succeduto al fallito senza compensarli con i debiti del fallito stesso verso il convenuto (agere cum deductione).
      • Dei creditori dell'interdicendo del filius familias (o del domino ) cui avessero concesso la costituzione di un limitato patrimonio giuridico, il c.d. peculium) che, all'atto di esperire la c.d. actio de peculio nei confronti del pater o del dominus per ottenere il pagamento del debito (entro i limiti delpeculium), dovevano dedurre dalla condemnatio l'identico importo verso il pater o dominus, ed aggiungere i rispettivi crediti.
  • In età giustinianea, la compensatio acquistò carattere generale in ordine ai crediti liquidi ed esigibili e ciascun debitore poté farla valere mediante exceptio o azione riconvenzionale (mutua petitio).

8. FATTI ESTINTIVI E MODIFICATIVI DELLE OBBLIGAZIONI

  • Altri fatti estintivi dell'obbligazione furono: la novatio (novazione). Era efficace solo se:
    • Vi fosse un precedente vincolo obbligatorio da estinguere.
    • Vi fosse la costituzione di uno nuovo valido.
    • Vi fosse un elemento nuovo (aliquid novi) rispetto al precedente.
    • Vi fosse la volontà delle parti (animus novandi) diretta ad estinguere il vecchio vincolo; quest'ultimo requisito si richiese dall'epoca postclassica in poi).
  • La delegatio era il negozio unilaterale espresso o tacito col quale un soggetto del rapporto obbligatorio designava un altro soggetto quale debitore o in quella di apposità stipulatio.

9. FATTI MODIFICATIVI DELLE OBBLIGAZIONI

  • Il ius civile non ammetteva che, oltre i casi di successione dell'erede, un diritto di credito potesse trasferirsi ad altri. I giuristi romani escogitarono, comunque, vari espedienti per raggiungere ugualmente il risultato della cessione attraverso il ricorso ad istituti noti. Il più efficace di tali strumenti fu la procuratio in rem sua. Fino al II sec. d.C., il creditore cedeva il suo credito ad un terzo, nominandolo suo procuratore con il compito di perseguire giurisdizionalmente il debitore insolvente, senza l'obbligo della resa dei conti; frequentemente accadeva che, nell'intentio, risultasse ancora il cedente, mentre nella condemnatio, fosse indicato il nome del procuratore. Tale sistema però aveva notevoli inconvenienti:
    • Sia il creditore che il procuratore potevano agire contro il debitore.
    • Il creditore poteva, in ogni momento, revocare la procura.
    • Il debitore poteva estinguere l'obbligazione pagando al solo creditore.
    • La procura si estingueva con la morte di una delle parti.
  • Nel periodo classico, venne riconosciuta al compratore di un'eredità un'actio utilis contro i debitori ereditari. Il diritto giustinianeo estese la concessione dell'actio utilis ad ogni tipo di cessione, con la conseguenza che la cessione divenne un istituto di portata generale; essa era attuata mediante contratto contenente pacta iura regolanti i rapporti tra cedente (creditore), cessionario (terzo) e debitore. Poiché il contratto di cessione comportava solo il trasferimento del credito e non avere la garanzia del suo adempimento, normalmente il cedente garantiva l'esistenza del credito (nomen verum) e non la sua esigibilità (nomen bonum). In epoca postclassica, per evitare speculazioni, fu vietata la cessione:
    • Di crediti litigiosi.
    • Di crediti a persona di elevato rango sociale.
    • Dei crediti del pupillo al tutore.
  • La cessio debiti, cioè la cessione ad un terzo del debito, non poteva avvenire mediante un istituto specifico, ma solo indirettamente mediante:
    • Expromissio, cioè sostituzione nel rapporto obbligatorio con una stipulatio novatoria.
    • Nomina da parte del debitore di un procurator in rem suam.

Capitolo Dodicesimo - Obbligazioni Contraetae

  • DEFINIZIONE: Le obbligazioni contrtrae erano quelle che nascevano in seguito al compimento da parte dei soggetti di un atto negoziale tipico del ius civile e del ius honorarium. Esse potevano essere:
    • Verbis contractae: Se derivavano da negozi previsti dal ius civile vetus aventi una certa forma verbale; l'obbligazione nasceva solo se creditore e debitore pronunciavano determinate frasi solenni (certa verba) ed era esigibile per il solo fatto che, in concreto, si realizzava il fatto descritto con le formule, a prescindere dalla preesistenza di una fattispecie giustificativa.
    • Litteris contractae: Se derivavano da negozi previsti dal ius civile vetus et novum aventi una determinata forma scritta: l'obbligazione, quindi, nasceva per il solo fatto che le parti avevano eseguito le scritturazioni previste.
    • Re contractae: Se derivavano dal trasferimento di un bene (datio rei) da un soggetto, futuro creditore ad un altro che aveva poi l'obbligo di restituirlo in futuro.

2. FATTI COSTITUTIVI DELLE OBBLIGATIONES VERBIS CONTRACTAE

Le obbligazioni verbis contractae potevano, dunque, scaturire:

  • Stipulatio (o sponsio): Consisteva nello scambio contestuale e solenne di una precisa domanda ed una altrettanto precisa risposta tra creditore e debitore; di conseguenza, era inammissibile la stipulatio a vantaggio o a svantaggio di terzi estranei (stipulatio, rispettivamente, alteri et alterum) o da eseguirsi da parte degli eredi dopo la morte del creditore o del debitore (stipulatio post mortem); la sua tutela giurisdizionale si attuava mediante l'actio ex stipulatu, un'azione in personam. Sarà bene, inoltre, sottolineare che lo schema di tale atto si sottoponeva a facili adattamenti per cui fu spesso utilizzato per le più svariate esigenze mediante piccole modifiche alla forma verbale o indicazione della causa specifica, di volta in volta perseguita In origine la causa e la volontà dei contraenti erano poco rilevanti essendo prevalente l'elemento formale: relativamente alla causa, la stipulatio poteva avere ad oggetto un dare, un fare, un non fare. La volontà delle parti si presumeva fosse quella manifestata attraverso la formula, solo successivamente si concesse al promittente l'exceptio doli. Per quanto l'elemento formale fosse prevalente, il ius honorarium concesse alle parti espedienti processuali alternativi al tenore dell'atto e relativi rispetto dell'accordo (contrattus) che, solitamente, era alla base della stipulatio (datio pacti, exceptio non numerate pecuniae).
  • Dotis dictio (pronuncia di dote): Era il negozio unilaterale mediante il quale il pater, la donna sui iuris o un terzo (debitore della stessa) costituivano la dote, in vista di un futuro matrimonio, a favore del marito che acquistava così un diritto di credito sulla stessa pronunciando la formula dorem tibi dico.
  • Promissio iurata liberti (promessa giurata del liberto): Era la solenne promessa fatta dal servo, subito dopo l'avvenuta manumissione, al patronus, di compiere certi servigi in suo favore (servigi ulteriori rispetto a quelli imbosti ghatì l'obbligo dell'obsequium). Tale promessa serviva ad attribuire valore di obligatio iure civili al giuramento fatto dal servo per ottenere l'affrancazione.
  • Vadiatura: Da cui poi derivò il vadimonium del procedimento formulare, si aveva quando un soggetto (vades) garantiva la presenza di due parti nella fase in iure, qualora il procedimento fosse stato rinviato ad altra udienza.
  • Praediatura: Con cui un soggetto (praeses) garantiva, nella legis actio sacramenti, la conservazione e la restituzione della cosa, data temporanea- mente, dal pretore ad una delle parti (praedes litis et vindiciarum) oppure il pagamento della somma sacramenti (praedes sacramenti).

3. APPLICAZIONI DELLA STIPULATIO

Le ipotesi in cui lo schema negoziale della stipulatio trovò applicazione furono:

4. FATTI COSTITUTIVI DELLE OBBLIGATIONES LITTERIS CONTRACTAE

  • Erano quelle che si costituivano attraverso scritturazioni operate da entrambi i soggetti del rapporto obbligatorio (creditore e debitore). I documenti scritti da cui potevano scaturire le obbligazioni di questo tipo, erano:
    • Expensilatio (registrazione di uscita): Il creditore annotava, in una colonna (expensum) del suo registro cassa, la somma di denaro dovutagli dal debitore; tale registrazione faceva nascere, per sé, l'obbligo della restituzione del denaro; tale obbligo, viceversa, si estingueva solo in seguito a registrazione, nella colonna delle entrate (acceptum), dell'incasso della somma corrispondente (accepti litteris). La possibilità che il creditore potesse alterare i suoi libri contabili, annotandovi operazioni di credito odi a) i libri contabili (codices accepti et expensi) di un pater familias avevano un grande valore non solo sociale ma anche religioso; b) il debitore poteva sollevare un'exceptio doli contro il falso creditore, dimostrando il suo dolo. In epoca postclassica l'expensilatio venne utilizzata a fini di novazione nelle due forme della:
      • Transcriptio a re in personam (trascrizione reale): Serviva nouare una obbligazione scaturente da contratto consensuale in una obbligazione iurdi,allo scopo di darne una prova certa; la novazione si effettuava mediante la registrazione nell'expensum della somma dovuta dal debitore con l'indicazione, però, dello scopo novatorio.
      • Transcriptio persona in personam (trascrizione personale): Serviva a novare un vecchio debitore con uno nuovo; la nouatio si effettuava mediante la fittizia registrazione dell'adempimento del primo nell'acceptum e del debito (dello stesso importo) dal secondo nell'expensum.
    • Psyrograpa: Costituivano vincoli obbligatori tra i mercanti della Grecia e dell'Egitto, poi diffusesi anche a Roma, erano dei documenti scritti e compilati dal debitore e da questi consegnati al creditore come impegno del pagamento; la loro distruzione comportava, di conseguenza, anche l'estinzione dell'obbligazione.
    • Syngraphae: Anch'esse erano documenti costitutivi di obbligazioni tra peregrini orientali, ma, a differenza delle suddette, venivano compilate in doppio originale e sottoscritte da entrambi i soggetti.

5. FATTI COSTITUTIVI DELLE OBBLIGAZIONI RE CONTRACTAE

  • Fattispecie caratteristiche di trasferimento di beni (datio rei) costitutive di obbligo della restituzione. In senso proprio erano:
    • Fiducia. Un soggetto trasferiva ad un altro, mediante mancipatio o in iure cessio il dominium di una res mancipi a patto che (pactum fiduciae) la restituisse, al verificarsi di certe condizioni (ad esempio, la res donata mortis causa doveva essere restituita se premoriva il donatario al donante). Il pactum fiduciae stabilendo le moralità di esercizio del dominium cum amico idonea a realizzare alcuni scopi per i quali il gius civile non tutelava mezzi idonei (esempio il fine del deposito fiduciario il fine del pegno, fiduciario, oppure la finalità della manumissione. La Restituzione della cosa, garantita in origine dalle spores, del compratore fu assicurata verso la fine del periodo classico da un'actio fiduciae.
    • Il mutuum (prestito di consumo): Un soggetto (mutante) che dava, a titolo di prestito, una somma di denaro o altra cosa fungibile (nec mancipi), ad un altro (mutuatario) aveva il diritto di riottenere altrettanto dello stesso genere (il tantundem eiusdem generis). Si trattava di un negozio gratuito, le cui caratteristiche erano:
      • Il trasferimento di cose fungibili a titolo di prestito.
      • Divieto di restituire più di quanto ricevuto, mentre era possibile la restituzione di una comma inferiore a quella ricevuta.
      • Divieto di pattuizione di interessi: Questi potevano essere dovuti per effetto di una stipulazione separata.
      • Possibilità di agire mediante actio certae creditae pecuniae, di denaro, mediante condictio certae reiper mutui di altre cose.
    • La pecunia traiecticia (o foenus nauticum) (prestito ad interessi maiirt-tni): Il mutuante prestava denaro pd irn armatore p., t,