responsabilità oggettiva

Chi esercita attività dannose e rischiose che per la loro utilità sociale sono consentite è responsabile dei danni che cagionano anche quando non si riesce ad imputare ad essi nessuna imprudenza o negligenza.
La legge prevede dei casi in cui la responsabilità oggettiva interviene:
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ART 2049 CC “I padroni e i committenti sono responsabili dei danni da fatto illecito cagionati dai loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti” à—> Ne fanno parte anche i datori di lavoro.

- proprietari di un veicolo, quando il danno è stato cagionato dal conducente o per vizi di costruzione o difetti di manutenzione
- esercente di un aeromobile quando cagiona danno alle persone ed ai beni sulla superficie, anche quando è dato da forze maggiori
- danno ambientale cagionato da certe attività d’impresa
- esercente di un impianto nucleare quando cagiona danno a cose o persone. Si deve provare che il danno deriva da un incidente nucleare avvenuto nell’impianto nucleare o che è connesso ad esso.
- danno causato da cose o animali salvo la prova del caso fortuito

RESPONSABILITÀ PER IL FATTO DEI DIPENDENTI
ARTICOLO 2049 CC
Il danno deve essere cagionato dal dipendente (preposto) nell’esercizio delle incombenze a lui adibite. Si deve provare l’esistenza di un rapporto di preposizione che solitamente è il rapporto di lavoro subordinato

RESPONSABILITÀ PER IL DANNO CAGIONATO DA
ANIMALI
—> ART 2052 CC “il proprietario di un animale o che lo ha sotto la propria custodia è responsabile del danno cagionato da esso sia nel momento di custodia sia quando questo è smarrito o fuggito, salvo la prova del caso fortuito”
COSE —> ART 2051 CC “Ciascuno è responsabile del danno cagionato delle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito”

RESPONSABILITÀ PER LE ATTIVITA PERICOLOSE

L’art 2049 vale solo per le attività non pericolose.
Per le attività pericolose interviene l’
ART 2050 CC “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per la sua natura o per i mezzi usati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato le misure idonee per evitare il danno”
Quindi per le attività non pericolose, il danneggiato deve provare che il danno deriva da questo.
Per le attività pericolose, chi la esercita deve provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.