L’Unione europea è un’organizzazione sovranazionale ed un’istituzione complessa e lo è a sua volta il sistema delle fonti che formano il suo ordinamento giuridico.
Il processo di integrazione europea:
1951: Trattato di Parigi e nascita della CECA (comunità europea del carbone e dell’acciaio). Era la prima forma di organizzazione tra Stati dopo la Seconda Guerra Mondiale e si basava su un accordo per la libera circolazione di carbone e acciaio, risorse importanti per la ricostruzione e su cui non si dovevano instaurare conflitti.
1957: Trattato di Roma e nascita della CEE (comunità economica europea) e dell’Euratom (Comunità Europea per l’Energia atomica). Le tre comunità in questo momento funzionavano in contemporanea. Con il passaggio alla CEE aumentarono i paesi membri e si decise per la libera circolazione di tutte le merci, delle persone, dei servizi e dei capitali: l’obiettivo era il mercato unico e quindi, inizialmente, l’obiettivo era prettamente economico.
La CEE iniziò ad istituire dei primi organi comuni, importanti per garantire l’efficacia delle norme:
1979: prima elezione a suffragio universale del Parlamento Europeo (votazione da parte di tutti i cittadini della comunità). Da quel momento il Parlamento viene eletto ogni 5 anni.
1986: Atto Unico Europeo: vengono aumentate le competenze della Comunità (ambiente, tutela dei consumatori, ricerca e sviluppo tecnologico, coesione economica e sociale).
Le competenze, quindi, cominciarono ad essere non solo economiche perché, per realizzare l’obiettivo del mercato unico, la Comunità europea doveva necessariamente invadere altri campi: ad esempio, per garantire la libera circolazione di qualsiasi merce era necessario oltrepassare tutti gli ostacoli normativi creati dai singoli paesi. Per evitare gli ostacoli, vennero stabiliti dall’intera comunità principi e norme valide per tutti.
1992: Trattato di Maastricht e nascita dell’Unione Europea. Con lo stesso trattato, si fissarono i parametri per l’utilizzo della moneta unica (che nel 1999 entra in vigore col nome di Euro).
Inizialmente CEE e UE convivono e poi, gradualmente, la CEE si estingue.
2001: Trattato di Nizza e approvazione della Carta Europea dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. C’era esigenza di fissare i diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione, materia che in precedenza era propria dei singoli stati: c’era necessità di uniformità su tutto il territorio.
2007: Trattato di Lisbona e chiusura della Comunità Europea.
Vengono scritte le fonti più importanti su cui si basa l’Unione Europea: TUE (trattato sull’Unione europea) e TFUE (trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).
Attualmente i Paesi membri sono 27
i fondatori erano 6: Italia, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda e Belgio
In seguito si unirono Danimarca, Portogallo, Finlandia, Austria, Irlanda, Grecia, Svezia, Irlanda, Spagna
Nel 2004 si unirono alcuni Paesi dopo il dissolvimento dell’Unione Sovietica: Cipro, Lettonia, Ungheria, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Estonia
2007: Romania, Bulgaria
2013: Croazia
L’Inghilterra era entrata nel 1973 ed è uscita nel 2020
LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA:
La corte di giustizia dell’Unione Europea.
È l’organo giudiziario, composto da un giudice per ogni stato membro. I giudici sono nominati di comune accordo dagli stati membri e il loro incarico dura 6 anni.
Assicura il rispetto del diritto comunitario attraverso l’interpretazione uniforme delle norme e dei trattati e giudica sulle controversie che possono sorgere tra Stati membri, istituzione, cittadini
Parlamento (monocamerale):
Unico organo dell’Unione eletto da tutti i cittadini dei paesi membri.
Rimane in carica 5 anni e ha potere legislativo e di controllo.
Svolge i propri lavori attraverso commissioni parlamentari tematiche ed è organizzato in gruppi politici transnazionali.
Approva, assieme al consiglio dell’UE, il bilancio.
Organi di derivazione intergovernativa (nominati dai vari governi dei vari stati membri): consiglio europeo, consiglio dell’unione Europea
Consiglio europeo:
È composto dai capi di stato o di governo, a discrezione delle istituzioni del singolo stato. Il consiglio rappresenta gli interessi dei singoli stati.
Si occupa degli orientamenti politici generali e, quindi, ad esempio ha il compito di decidere le strategie generali dell’Unione, le modifiche dei trattati, l’annessione di nuovi paesi.
La presidenza del consiglio spetta a turno ai vari paesi ogni 6 mesi.
Consiglio dell’Unione Europea:
È composto da un ministro per ciascuno stato membro, che può essere il ministro degli esteri o quello più competente nella materia da discutere.
Quindi il consiglio è un organo a composizione variabile in base a ciò di cui si discute.
Ha potere legislativo insieme al Parlamento sulle proposte della commissione. Inoltre coordina le politiche economiche degli stati membri e, assieme al parlamento, approva il bilancio.
All’interno del Consiglio dell’Unione Europea, i ministri al momento del voto non hanno lo stesso peso: più il peso demografico del Paese è elevato, più il voto ha peso.
Il consiglio europeo nomina:
La commissione Europea
È composta da 27 commissari nominati dai Capi di Stato/governo. Il loro mandato dura 5 anni ed è rinnovabile. La legislatura del parlamento e della commissione ha stessa durata perché il Parlamento deve approvare la composizione della commissione. Se il Parlamento non approva la composizione della commissione, essa decade.
Svolge la funzione esecutiva ed ha potere di iniziativa, cioè propone atti legislativi al consiglio e al parlamento.
Ha anche funzione di garante dei trattati e vigila sul rispetto degli obblighi comunitari.
I commissari devono svolgere la loro funzione nell’esclusivo interesse dell’Unione Europea e quindi non possono fare gli interessi degli stati in cui sono nominati. Dal momento che i commissari agiscono in funzione dell’intero territorio europeo, nelle votazioni ogni voto ha lo stesso peso.
LE FONTI:
La distinzione fondamentale da cui partire è tra il diritto convenzionale e il diritto derivato. Le fonti del diritto convenzionale consistono nei trattati con cui l’Unione europea è stata istituita e modificata. Nel trattato sono disciplinati gli organi dell’Unione e i loro poteri normativi, i quali si esprimono attraverso atti normativi che costituiscono il diritto derivato.
I trattati vengono spesso definiti come la Costituzione dell’Unione perché sono una fonte gerarchicamente sovraordinata al diritto derivato, e la Corte di giustizia dell’Unione europea ha il compito di garantire questa prevalenza gerarchica.
Il carattere costituzionale del Trattato è rafforzato dall’inclusione di un esplicito richiamo ai diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Una delle caratteristiche della norma giuridica è la coattività, cioè le norme giuridiche si impongono sui cittadini anche contro la loro volontà. Nel nostro ordinamento sono sempre vincolanti. Nel diritto europeo esistono fonti vincolanti, quindi obblighi da rispettare per forza, e ci sono anche fonti non vincolanti, senza caratteristica di co-attività. Questo perché non sempre è il caso nell’UE di imporre norme sovranazionali su tanti Stati che spesso rivendicano la propria sovranità. Molto spesso l’UE preferisce approvare atti non vincolanti, mostrando qual è la volontà comune degli stati.
Le fonti del diritto derivato, quindi, si distinguono in atti vincolanti e non vincolanti.
Fonti non vincolanti:
Pareri: sono atti con cui un’istituzione dell’unione esprime il proprio orientamento su una questione.
Raccomandazioni: sono atti con cui una delle istituzioni europee invita un destinatario a conformarsi ad un comportamento. È utile per indirizzare tutti i paesi verso una destinazione comune, senza obblighi.
Può accadere che un atto non vincolante diventi col tempo vincolante.
Le fonti vincolanti sono:
Regolamenti UE:
hanno le caratteristiche tipiche della legge. Infatti, hanno portata generale e sono norme astratte, sono obbligatorie in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri perché si impongono con forza propria.
Portata generale: il regolamento è un atto contenente norme di carattere generale ed astratto, destinate a spiegare i propri effetti nei confronti di tutti i soggetti dell’ordinamento (Stati, istituzioni, persone fisiche e giuridiche).
Obbligatorietà in tutti gli elementi: il regolamento vincola i destinatari per tutto quanto in esso contenuto e non può essere applicato solo parzialmente.
Efficacia diretta e immediata: produce effetti giuridici negli ordinamenti degli Stati membri senza necessità di strumenti normativi interni di ricezione. Non serve recepimento e mediazione da parte dello Stato perché è direttamente applicato.
Direttive UE:
Sono atti normativi destinati al ravvicinamento delle legislazioni e alla costruzione di sistemi giuridici uniformi. Vengono emanate quando è necessario uniformare una legge in tutta l’unione.
Hanno come destinatari gli Stati membri, e li vincolano per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
Le direttive vengono recepite dagli Stati e diventano un obbligo di modificare la propria legislazione e adeguarla al contenuto della direttiva.
L’intervento della Corte di giustizia ha integrato la definizione di direttiva riconoscendone in alcuni casi l’efficacia diretta: se uno Stato non vuole applicare la direttiva, la direttiva viene applicata nonostante il volere dello Stato e si applica una sanzione.
La direttiva spesso è emanata se si vuole dare del tempo agli stati di adeguarsi, mentre il regolamento è emanato se serve un intervento immediato senza mediazione. Inoltre, il regolamento non fissa un limite di tempo al contrario delle direttive.
Decisioni UE:
hanno caratteristiche tipiche dei provvedimenti amministrativi: sono atti contenenti norme particolari e concrete.
Sono obbligatorie in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili. Inoltre, hanno portata particolare e si rivolgono, cioè, a soggetti specifici, che possono essere uno Stato o una determinata persona giuridica.
Di norma, la decisione produce i suoi effetti a far data dalla sua notifica al destinatario.
La diretta applicabilità è una qualità di determinati atti europei che producono i loro effetti giuridici immediatamente nell’ordinamento nazionale.
Quindi, i regolamenti UE sforano la membrana della sovranità e si impongono per forza propria nell’ordinamento nazionale, senza che lo Stato possa frapporre la propria intermediazione.
La nozione di ‘’effetto diretto’’ riguarda le norme ed è definita dall’interprete, cioè la Corte di giustizia dell’Unione europea. L’effetto diretto è la capacità di una norma europea di creare direttamente diritti in capo ai singoli, anche senza l’intermediazione dell’atto normativo statale.
La nozione di ‘’effetto diretto’’ è stata introdotta per garantire la prevalenza del diritto europeo sul diritto interno anche nei casi in cui lo Stato membro ritardi l’emanazione delle norme interne, paralizzando l’operatività della norma europea nel proprio territorio. Il singolo che ne abbia interesse, quindi, potrà invocare la norma europea e lo Stato membro non potrà opporsi appellandosi alla mancata attuazione di essa.
RAPPORTI TRA NORME EUROPEE E NORME INTERNE
Aderendo alla Comunità europea, l’Italia ha accettato le condizioni di appartenenza fissate dal Trattato: ha accettato che le “leggi” europee entrassero direttamente nel proprio ordinamento. La Corte di giustizia ha poi precisato che l’effetto diretto comporta la prevalenza del diritto europeo su quello interno.
La prevalenza del diritto europeo sulle leggi nazionali segna dunque un “cedimento” della sovranità nazionale, che viene limitata in seguito dell’adesione dell’Italia alla Comunità.
L’unica fonte che disciplina l’adesione dell’Italia è la legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Roma, nonché l’ordine di esecuzione in essa contenuta.
L’Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni.
Cosa accade se una norma interna è in contrasto con una norma europea?
La corte costituzionale ha dato nel tempo risposte differenti.
In un primo tempo, la Corte Costituzionale ha applicato il criterio cronologico: le antinomie si sarebbero dovute risolvere secondo le regole della successione delle leggi nel tempo, le norme più recenti abrogando quelle meno recenti. Questa soluzione non era gradita alla corte di giustizia dell’unione europea, impegnata a garantire sempre la prevalenza del diritto europeo.
Quindi la Corte costituzionale cercò di adeguare la propria giurisprudenza applicando il criterio gerarchico: le leggi italiane dovevano essere impugnate davanti alla corte costituzionale per violazione indiretta degli impegni e delle limitazioni che l’Italia aveva assunto. Ma anche questa soluzione aveva inconvenienti.
Così, infine, il regolamento rimane questo:
L’ordinamento europeo e quello italiano sono due ordinamenti giuridici autonomi e separati, dotati di un proprio sistema di fonti (teoria dualistica)
Non esiste un vero e proprio conflitto tra le fonti interne e quelle europee, perché ognuna è valida ed efficace nel proprio ordinamento.
È il Trattato che segna la ripartizione di competenza tra i due ordinamenti e il regime giuridico delle fonti europee
I conflitti tra norme vanno risolti dal giudice italiano applicando il criterio di competenza. Il giudice deve accertare se, in base al Trattato, sia competente sulla materia l’ordinamento europeo o quello italiano e deve applicare la norma dell’ordinamento competente. La norma interna, se non competente, non viene né abrogata né dichiarata illegittima, ma semplicemente “non applicata”.
Caso dei regolamenti e delle direttive in contrasto con le leggi nazionali:
Se siamo di fronte ad una direttiva, l’Unione vuole che lo Stato si adegui
Se è un regolamento, la legge interna va disapplicata.